IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  legislativo  1o aprile  1996,  n.  239, recante
modificazioni  al  regime  fiscale  degli  interessi,  premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  6,  comma  1,  del citato decreto
legislativo  n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non applicazione
dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni  e  titoli  similari,  pubblici  e privati, percepiti da
soggetti  residenti  in Stati con i quali siano in vigore convenzioni
per  evitare  la  doppia  imposizione  sul  reddito  stipulate  dalla
Repubblica italiana, che consentono l'acquisizione delle informazioni
necessarie  ad  accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli
aventi diritto;
  Visto  l'art.  11,  comma  4,  lettera  c),  del menzionato decreto
legislativo  n.  239  del  1996, il quale dispone che con decreto del
Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati;
  Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del
1996 il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati
al  comma  4  possono  essere  modificate  con successivi decreti del
Ministro delle finanze;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che
ha  approvato  l'elenco  degli Stati con i quali risulta attuabile lo
scambio  di  informazioni,  ai sensi delle convenzioni per evitare la
doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;
  Considerato    che   Armenia,   Azerbajan,   Georgia,   Kirghistan,
Tadzhikistan,  Turkmenistan  e  Uzbekistan  hanno  dichiarato  di non
riconoscere  la  Convenzione  tra  la  Repubblica Italiana e l'Unione
delle Repubbliche socialiste sovietiche firmata a Roma il 26 febbraio
1985;
  Tenuto  conto  che non esiste attualmente un accordo internazionale
che  renda possibile l'acquisizione delle informazioni necessarie, ai
fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma
1, del citato decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, dagli Stati
di cui sopra;
  Ritenuta la necessita' di modificare l'elenco degli Stati approvato
con il citato decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996
e successive integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  decreto  del  Ministro  delle  finanze del 4 settembre 1996, e'
cosi'  modificato:  dall'elenco  di  cui  all'art. 1 sono eliminati i
seguenti Stati:
    "3) Armenia;
    6) Azerbajan;
    23) Georgia;
    32) Kirghistan;
    56) Tadzhikistan;
    62) Turkmenistan;
    65) Uzbekistan".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 dicembre 2000
                                               Il Ministro: Del Turco