IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE

  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni,  con  il  quale e' stato emanato il nuovo codice della
strada;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n.  495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il
regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada;
  Visto l'art. 229 del citato nuovo codice della strada, che delega i
Ministri  della  Repubblica  a  recepire,  secondo le competenze loro
attribuite,  le  direttive comunitarie afferenti materie disciplinate
dallo stesso codice;
  Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni,
con  la  quale  e'  stato  ratificato  l'accordo europeo, relativo al
trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);
  Visto  l'art.  30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale,
in   attuazione  alle  disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee
(legge  comunitaria  1995-1997),  e'  stato  deciso  di  applicare al
trasporto  nazionale  per  ferrovie  delle  merci pericolose le norme
contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per
ferrovia  delle  merci  pericolose  (RID)  e  abrogare il regolamento
nazionale  per  il  trasporto  per  ferrovia delle merci pericolose e
nocive (RMP);
  Visto  il  decreto  del Ministero dei trasporti e della navigazione
4 settembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva n. 94/55/CE
del  Consiglio  dell'Unione  europea  del 21 novembre 1994 pubblicata
nella   Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n.  L319  del
21 dicembre  1994,  concernente  il ravvicinamento delle legislazioni
degli  Stati  membri  relative  al  trasporto  di merci pericolose su
strada e successivi adeguamenti e modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 gennaio  1999,  n. 41, relativo
all'attuazione  della direttiva n. 96/49/CE del Consiglio dell'Unione
europea del 23 luglio 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle
Comunita'  europee  n.  L235  del  17 settembre  1996, concernente il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri relative al
trasporto  di  merci  pericolose  per  ferrovia  e della direttiva n.
96/87/CE  della Commissione dell'Unione europea del 13 dicembre 1996,
pubblicata  nella  Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. L335
del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva n.
96/49/CE   del   Consiglio   concernente   il   ravvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative  al  trasporto  di merci
pericolose per ferrovia e successivi adeguamenti e modificazioni;
  Visto  il  regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio
1930,  e  successive serie di norme integrative, concernente i grandi
recipienti  destinati  al  trasporto  per  ferrovia di gas compressi,
liquefatti o disciolti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 giugno  1971,  con  il quale si
applicano, ai recipienti di capacita' superiore a 1.000 litri montati
su   veicoli   stradali,   le   prescrizioni  contenute  nel  decreto
ministeriale 22 luglio 1930 e successive serie di norme integrative;
  Riconosciuta l'opportunita' di ravvicinare le prescrizioni relative
ai  periodi  di  revisione  dei  recipienti  per il trasporto dei gas
compressi, liquefatti o disciolti, contenute nel decreto ministeriale
22 luglio 1930 a quelle previste dalle norme ADR e RID;
  Sentito  il parere della commissione permanente per le prescrizioni
sui  recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi
favorevolmente nella seduta del 23 settembre 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  cisterne  dei  contenitori-cisterna (nonche' delle casse mobili
cisterna),  come definiti al marginale 10 014 dell'ADR e al marginale
7  (2)  del  RID,  utilizzati  per  il  trasporto  di  gas compressi,
liquefatti   o   disciolti,  devono  essere  sottoposti  a  revisioni
periodiche secondo le modalita' fissate, in funzione della natura del
gas,  dalla  tabella  allegata  al presente decreto, di cui la stessa
forma parte integrante.