IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

    Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni,  con  il  quale e' stato emanato il nuovo Codice della
strada;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 dicembre
1992,  n.  495,  e  successive  modificazioni,  con il quale e' stato
emanato il regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada;
    Visto l'art. 229 del citato nuovo Codice della strada, che delega
i  Ministri  della  Repubblica a recepire, secondo le competenze loro
attribuite,  le  direttive comunitarie afferenti materie disciplinate
dallo stesso Codice;
    Vista   la   legge   12 agosto   1962,   n.  1839,  e  successive
modificazioni,  con  la  quale e' stato ratificato l'accordo europeo,
relativo  al  trasporto  internazionale di merci pericolose su strada
(ADR);
    Visto l'art. 30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale,
in   attuazione  alle  disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria  1995-1997),  e'  stato  deciso di applicare al trasporto
nazionale  per ferrovie delle merci pericolose le norme contenute nel
regolamento  concernente  il  trasporto  internazionale  per ferrovia
delle  merci pericolose (RID) e abrogare il regolamento nazionale per
il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);
    Visto  il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione
4 settembre  1996,  relativo  all'attuazione della direttiva 94/55/CE
del  Consiglio  dell'Unione  europea del 21 novembre 1994, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n.  L  319 del
21 dicembre  1994,  concernente  il ravvicinamento delle legislazioni
degli  Stati  membri  relative  al  trasporto  di merci pericolose su
strada e successivi adeguamenti e modificazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  13 gennaio 1999, n. 41, relativo
all'attuazione  della  direttiva  96/49/CE  del Consiglio dell'Unione
europea del 23 luglio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita'  europee  n.  L 235  del  17 settembre 1996, concernente il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri relative al
trasporto di merci pericolose per ferrovia e della direttiva 96/87/CE
della   Commissione   dell'Unione   europea   del  13 dicembre  1996,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 335
del  24 dicembre  1996,  che adegua al progresso tecnico la direttiva
96/49/CE   del   Consiglio   concernente   il   ravvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative  al  trasporto  di merci
pericolose per ferrovia e successivi adeguamenti e modificazioni;
    Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio
1930,  e  successive serie di norme integrative, concernente i grandi
recipienti  destinati  al  trasporto  per  ferrovia di gas compressi,
liquefatti o disciolti;
    Visto  il  decreto  ministeriale  5 giugno  1971, con il quale si
applicano, ai recipienti di capacita' superiore a 1.000 litri montati
su   veicoli   stradali,   le   prescrizioni  contenute  nel  decreto
ministeriale 22 luglio 1930 e successive serie di norme integrative;
    Riconosciuta   l'opportunita'   di  ravvicinare  le  prescrizioni
relative  ai periodi di revisione dei recipienti per il trasporto dei
gas   compressi,   liquefatti  o  disciolti,  contenute  nel  decreto
ministeriale 22 luglio 1930, a quelle previste dalle norme ADR e RID;
    Sentito   il   parere   della   commissione   permanente  per  le
prescrizioni   sui   recipienti   per  gas  compressi,  liquefatti  o
disciolti,  espressasi  favorevolmente  nella seduta del 23 settembre
1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Le   cisterne  fisse  (veicoli-cisterna  e  vagoni-cisterna),  le
cisterne    smontabili,   gli   elementi   dei   veicoli-batteria   e
vagoni-batteria  di capacita' superiore a 1.000 litri - come definite
al  marginale 10 014 dell'ADR ed al marginale 2.3.5 dell'appendice XI
del  RID - utilizzati per il trasporto di gas compressi, liquefatti o
disciolti, devono essere sottoposti a revisioni periodiche secondo le
modalita'  fissate,  in  funzione della natura del gas, dalla tabella
allegata   al   presente  decreto,  di  cui  la  stessa  forma  parte
integrante.