IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo Codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada; Visto l'art. 229 del citato nuovo Codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso Codice; Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR); Visto l'art. 30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale, in attuazione alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997), e' stato deciso di applicare al trasporto nazionale per ferrovie delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) e abrogare il regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP); Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea del 21 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada e successivi adeguamenti e modificazioni; Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, relativo all'attuazione della direttiva 96/49/CE del Consiglio dell'Unione europea del 23 luglio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 235 del 17 settembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia e della direttiva 96/87/CE della Commissione dell'Unione europea del 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 335 del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia e successivi adeguamenti e modificazioni; Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930, e successive serie di norme integrative, concernente i grandi recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti; Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacita' superiore a 1.000 litri montati su veicoli stradali, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 22 luglio 1930 e successive serie di norme integrative; Riconosciuta l'opportunita' di ravvicinare le prescrizioni relative ai periodi di revisione dei recipienti per il trasporto dei gas compressi, liquefatti o disciolti, contenute nel decreto ministeriale 22 luglio 1930, a quelle previste dalle norme ADR e RID; Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi favorevolmente nella seduta del 23 settembre 1999; Decreta: Art. 1. Le cisterne fisse (veicoli-cisterna e vagoni-cisterna), le cisterne smontabili, gli elementi dei veicoli-batteria e vagoni-batteria di capacita' superiore a 1.000 litri - come definite al marginale 10 014 dell'ADR ed al marginale 2.3.5 dell'appendice XI del RID - utilizzati per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, devono essere sottoposti a revisioni periodiche secondo le modalita' fissate, in funzione della natura del gas, dalla tabella allegata al presente decreto, di cui la stessa forma parte integrante.