IL DIRETTORE
              della direzione centrale dell'imposizione
              indiretta sulla produzione e sui consumi

  Visto  l'art.  12,  comma  4,  della legge 23 dicembre 1999, n. 488
(legge  finanziaria  2000),  che  ha  operato  la  sostituzione della
lettera  c) del comma 10 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n.
448  (legge  finanziaria  1999),  relativa  alla  concessione  di una
riduzione   di   prezzo  sul  gasolio  e  sui  GPL  utilizzati,  come
combustibili  per  riscaldamento,  in  particolari  zone geografiche,
ampliando il campo di applicazione della suddetta agevolazione;
  Visto  l'art.  4,  comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2000, n.
268,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n.
354,  che  ha  disposto  che la suddetta sostituzione abbia efficacia
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo;
  Visto  l'art.  27,  comma  2,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(legge   finanziaria   2001),   che   ha  disposto  che,  nelle  more
dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 8, comma 13, della
legge  n.  448 del 1998, per la disciplina delle nuove fattispecie di
agevolazioni introdotte dal sopracitato art. 12, comma 4, della legge
n.  488 del 1999, le suddette agevolazioni siano accordate secondo le
procedure  previste  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
30 settembre  1999,  n.  361,  in  quanto  applicabili,  e secondo le
istruzioni  fornite  con  decreto  dirigenziale  del  Ministero delle
finanze;
  Visto   il   predetto   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
30 settembre 1999, n. 361;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, con
il  quale,  in  applicazione  dell'art.  73,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30 luglio 1999, n. 300, e' stato stabilito che l'Agenzia
delle  dogane, istituita ai sensi dell'art. 57, comma 1, dello stesso
decreto  legislativo  con  attribuzione dei compiti di pertinenza del
Dipartimento  delle dogane e delle imposte indirette sia attivata dal
1  gennaio  2001  e  che  dalla  medesima  data  cessino  le funzioni
esercitate dal predetto Dipartimento;

                             A d o t t a
                     la seguente determinazione:
                               Art. 1.
          Ambito e modalita' di applicazione del beneficio
  1. La presente determinazione attiene alle modalita' d'applicazione
della  riduzione  di  prezzo  per  il gasolio e per i gas di petrolio
liquefatti  (GPL),  utilizzati  come  combustibili per riscaldamento,
alle  fattispecie cui e' stato esteso il suddetto beneficio dall'art.
12,  comma  4,  della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La riduzione di
prezzo  e'  praticata ai consumatori finali al momento del versamento
del  corrispettivo  per  la  fornitura  ed  e'  fatta risultare nella
relativa fattura. Il beneficio inizia ad applicarsi a decorrere dalle
date previste dai commi da 2 a 4, con le modalita' in essi stabilite,
fatto salvo il recupero degli importi afferenti il periodo pregresso,
di cui all'art. 2.
  2.  La  riduzione  di  prezzo  sui GPL destinati al rifornimento di
serbatoi  fissi  ubicati  nelle zone geografiche previste dal decreto
del  Presidente  della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, e quella
sui  GPL  confezionati in bombole utilizzati nella regione Sardegna e
nelle  isole  minori  e' praticata a partire dalla data di entrata in
vigore  della  presente determinazione, secondo le modalita' previste
dall'art.  1, commi da 2 a 4, del citato decreto del Presidente della
Repubblica, con le seguenti differenze:
    a) non   si   rende   necessaria   la   presentazione  di  alcuna
dichiarazione   sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  da  parte  dei
consumatori finali di GPL, nelle due suddette modalita' di fornitura,
della regione Sardegna e delle isole minori;
    b) gli  esercenti  la  minuta  vendita di GPL in bombole operanti
nella  regione Sardegna e nelle isole minori sono equiparati, ai soli
fini  del  presente  comma  ma  ferma  restando  la  presentazione di
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di notorieta' attestante che il
prodotto   non  sara'  commercializzato  al  di  fuori  dei  suddetti
territori,  ai  consumatori finali; essi, pertanto, ricevono dai loro
fornitori,  anche  se  ubicati  al  di  fuori  di  tali territori, il
prodotto   a   prezzo   scontato   dell'ammontare   del  beneficio  e
trasferiscono  tale  sconto  ai loro clienti. Presentano, inoltre, al
competente ufficio tecnico di finanza, entro trenta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente determinazione, denuncia, in
duplice  esemplare,  delle  giacenze detenute alla data suddetta, con
richiesta  di  accredito  dell'importo del beneficio afferente a tali
giacenze,  da  esitare  esclusivamente  nel  territorio della regione
Sardegna   e  delle  isole  minori.  Oltre  alla  giacenza,  espressa
riportando, per ogni capacita' delle bombole, in chilogrammi, il loro
numero,  nella  denuncia viene anche indicata la capacita' massima di
stoccaggio   di   GPL   autorizzata.  Un  esemplare  della  denuncia,
restituita  dall'ufficio  tecnico di finanza munita dell'attestazione
dell'importo     dell'accredito     spettante,    viene    consegnata
dall'esercente la minuta vendita al proprio fornitore, a scomputo sui
corrispettivi  di  successive forniture, e vale, per quest'ultimo, ai
fini  della  fruizione  dell'accredito, come una fornitura effettuata
nel  giorno  in  cui  gli  e' stato consegnato il suddetto esemplare.
Nelle   ipotesi   disciplinate  dalla  presente  lettera,  non  trova
applicazione  il  disposto  di  cui all'art. 24, comma 5, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativo agli importi minimi dei
rimborsi.
  3.  L'estensione  alle  frazioni di comune, ubicate al di fuori del
centro  abitato,  come  definito  dall'art. 3, comma 1, numero 8, del
nuovo   codice   della  strada,  approvato  con  decreto  legislativo
30 aprile  1992,  n.  285,  dove ha sede la casa comunale e ricadenti
nella  zona  climatica  F  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica  26 agosto  1993,  n.  412, della riduzione del prezzo dei
combustibili  beneficianti  dell'agevolazione  ha effetto a decorrere
dal  quindicesimo  giorno  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
presente  determinazione  oppure dal giorno, se successivo, in cui il
provvedimento   del   sindaco,   con   il  quale  viene  riconosciuta
l'appartenenza  alla  suddetta  zona  climatica, diventa operativo ai
sensi  dell'art.  2,  comma 4, del sopracitato decreto del Presidente
della  Repubblica.  Qualora  il provvedimento abbia avuto per oggetto
frazioni  comprese  nel centro abitato dove ha sede la casa comunale,
il  sindaco, prima della data in cui l'agevolazione comincia ad avere
effetto,  provvede  a  pubblicizzare adeguatamente che l'agevolazione
non  compete  alle suddette frazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 3,
della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388, e a darne, contestualmente,
comunicazione   al   Ministero   delle   finanze   ed   al  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato. Le modalita' di
applicazione del beneficio sono quelle previste, per il gasolio e per
i  GPL  distribuiti  attraverso  reti  canalizzate,  dal  decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1999 e, per i GPL destinati al
rifornimento di serbatoi fissi, dal comma 2 del presente articolo.
  4. Una frazione di comune si intende metanizzata dal momento in cui
la  sua  rete  di distribuzione urbana inizia a ricevere metano dalla
rete  di gasdotti cui e' allacciata. L'estensione della riduzione del
prezzo  dei combustibili beneficianti dell'agevolazione alle frazioni
di  comune  della  zona climatica E, riconosciute non metanizzate con
delibere  di  consiglio  comunicate  al Ministero delle finanze ed al
Ministero    dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato
antecedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente
determinazione, appartenenti a comuni metanizzati della suddetta zona
climatica  E e situate al di fuori del centro abitato dove ha sede la
casa comunale, ha effetto, comunque non prima del quindicesimo giorno
dalla  predetta  data,  a  decorrere  dal giorno in cui il sindaco ha
comunicato  ai  sopracitati  Ministeri che le delibere non riguardano
frazioni  aventi  requisiti  diversi  da quelli previsti dall'art. 4,
commi  2  e  3,  del  decreto-legge  n. 268 del 2000, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge n. 354 del 2000 e dall'art. 27, comma 3,
della  legge  n.  388  del 2000. Qualora, invece, le delibere abbiano
avuto  per oggetto anche frazioni comprese nel centro abitato dove ha
sede  la  casa comunale, perche' abbiano efficacia relativamente alle
frazioni,  diverse  dalle  precedenti, eventualmente menzionate nelle
delibere   medesime,  la  predetta  comunicazione  del  sindaco  deve
contenere  l'attestazione  di  aver  pubblicizzato  adeguatamente che
l'agevolazione non compete alle frazioni non rispondenti ai requisiti
richiesti  della  normativa  sopracitata.  Per le delibere comunicate
dopo  la  data di entrata in vigore della presente determinazione, il
beneficio  inizia  ad  applicarsi  dal  giorno di effettuazione della
comunicazione   e,   comunque,  non  prima  del  quindicesimo  giorno
successivo  alla  suddetta data di entrata in vigore; anche in questo
caso   resta   ferma   l'incombenza   del  sindaco  di  pubblicizzare
tempestivamente  eventuali  erronee identificazioni delle frazioni da
ammettere   all'agevolazione.  Analoga  pubblicizzazione  compete  al
sindaco  per  eventuali  delibere erroneamente adottate da comuni non
appartenenti  alla  zona  climatica  E,  le  cui  frazioni,  anche se
ricadenti  nella  zona  climatica  E, non sono ammesse al beneficio a
norma  dell'art.  4,  comma  3,  del  decreto-legge  n. 268 del 2000,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  354  del 2000. Le
delibere  possono  riguardare  anche  frazioni  di comune attualmente
metanizzate,  con riferimento all'eventuale periodo intercorrente fra
il 16 gennaio 1999 e la data di avvenuta metanizzazione. Le modalita'
di applicazione del beneficio sono quelle previste dal comma 3.
  5.   Le   dichiarazioni   sostitutive  di  atto  di  notorieta'  da
presentarsi dai consumatori finali per beneficiare delle agevolazioni
di  cui  ai  commi  3  e  4  sono conformi all'allegato 1 e riportano
espressamente  l'indicazione  che  le  frazioni dove sono ubicati gli
impianti termici non sono comprese nel centro abitato dove ha sede la
casa comunale.