Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo
testo  unico,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia delle
disposizioni  di  convesione  che  di  quelle richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  inviariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    Nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2001, si procedera' alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
                           Trasformazione

  1.  Gli  enti  autonomi  lirici  e  le  istituzioni  concertistiche
assimilate,  gia'  disciplinati  dal titolo II, della legge 14 agosto
1967,  n.  800,  sono  trasformati  in  fondazione ed acquisiscono la
personalita'  giuridica  di diritto privato a decorrere dal 23 maggio
1998.
  2.  La  fondazione  subentra  nei  diritti,  negli  obblighi  e nei
rapporti  attivi  e  passivi  dell'ente,  in  essere  alla data della
trasformazione.  Essa  e'  disciplinata, per quanto non espressamente
previsto  dal  presente  decreto,  dal  decreto legislativo 29 giugno
1996,  n.  367, di seguito definito "decreto legislativo", dal codice
civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
  3.  La  fondazione  e'  dotata  di  uno statuto che ne specifica le
finalita',  con  riferimento  a quanto previsto dagli articoli 3 e 10
del  decreto  legislativo,  in  quanto  compatibili.  (( Essa puo' ))
continuare  ad  avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo si applicano
a decorrere dal 1o gennaio 1999.