Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni di convesione che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano inviariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2001, si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. Trasformazione 1. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, gia' disciplinati dal titolo II, della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalita' giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998. 2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito definito "decreto legislativo", dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. 3. La fondazione e' dotata di uno statuto che ne specifica le finalita', con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo, in quanto compatibili. (( Essa puo' )) continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1999.