IL DIRIGENTE
                 del Dipartimento per la valutazione
                dei medicinali e la farmacovigilanza

  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;
  Visto  l'art.  19  del  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
come  sostituito  dall'art.  1,  lettera  h),  comma  2,  del decreto
legislativo  18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29,
commi 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  8  marzo  2000,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  61 del 14 marzo 2000,
concernente   modalita'   di  trasmissione  da  parte  delle  aziende
farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di
medicinali in Italia e all'estero;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  16  marzo  2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha
prorogato  il  termine  per  la  trasmissione  da parte delle aziende
farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di
medicinali in Italia e all'estero;
  Viste  le  autocertificazioni, con i relativi supporti informatici,
trasmesse  dalle  aziende  farmaceutiche  in ottemperanza al suddetto
decreto dirigenziale 8 marzo 2000;
  Visto  il  decreto  dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio
2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in
commercio  -  ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo
29  maggio  1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni -
di  alcune specialita' medicinali, tra le quali quella indicata nella
parte dispositiva del presente decreto;
  Vista  la  domanda della ditta Duncan farmaceutici S.p.a., titolare
della  specialita',  che  ha  chiesto  la  revoca  della  sospensione
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  disposta  con  il
citato  decreto  dirigenziale  del 24 luglio 2000, limitatamente alla
specialita'  medicinale indicata nella parte dispositiva del presente
decreto;
  Constatato  che  per la specialita' medicinale indicata nella parte
dispositiva     del     presente    decreto,    l'azienda    titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  ha  provveduto al
pagamento  della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
                              Decreta:
  Per  le  motivazioni  esplicitate  nelle  premesse, e' revocato con
decorrenza   immediata,  limitatamente  alla  specialita'  medicinale
sottoelencata,  il  decreto  direttoriale n. 800.5/L.488-99/D2 del 24
luglio 2000:
  TRIGGER:
    20 compresse 300 mg - A.I.C. n. 025098056;
    "150"  20  compresse  solubili  150  mg  uso  orale  -  A.I.C. n.
025098068;
    "300"  10  compresse  solubili  300  mg  uso  orale  -  A.I.C. n.
025098082;
    "300"  20  compresse  solubili  300  mg  uso  orale  -  A.I.C. n.
025098094;
    "150"  20  bustine  granulato  150  mg  uso  orale  -  A.I.C.  n.
025098106,
ditta: Duncan farmaceutici S.p.a.
  La   suddetta   specialita'   medicinale   potra'  pertanto  essere
commercializzata,  salvo  eventuali  limitazioni  per disposizioni di
altri uffici.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  notificato  in via amministrativa alla ditta
interessata.
    Roma, 18 gennaio 2001
                                                Il dirigente: Guarino