IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.   5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Vista   l'istanza  della  societa'  S.r.l.  Jungheinrich  italiana,
inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima
occupazione,  come da protocollo dello stesso, in data 25 marzo 1996,
che  unitamente  al contratto di solidarieta' per riduzione di orario
di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 25 ottobre 1994 relativo alla
individuazione  dei criteri per la concessione dei benefici di cui ai
commi  2  e  4,  a  fronte  dei  limiti posti dal successivo comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, registrato dalla
Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  8  marzo  1994,
stabilisce  per  un  periodo  di dodici mesi, decorrente dal 4 aprile
1994,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  -  come  previsto dal Contratto collettivo nazionale del
settore  terziario  applicato  -  a  36  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unita', su un
organico complessivo di 199 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 aprile 1995,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l  Jungheinrich italiana, con sede in Gaggiano
(Milano),  unita'  di Villafranca - Padovana (Padova), per i quali e'
stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  36  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 19 unita', su un organico complessivo di
199 unita'.