IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto  il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante norme
per   il  riordino  del  servizio  nazionale  della  riscossione,  in
attuazione  della  delega  prevista dalla legge 28 settembre 1998, n.
337;
  Visto l'art. 17, comma 6, del citato decreto legislativo n. 112 del
1999,  concernente  il  rimborso  delle spese relative alle procedure
esecutive  spettanti  ai  concessionari  del servizio nazionale della
riscossione mediante ruolo;
  Considerato che ai sensi del predetto art. 17, comma 6, il rimborso
e' fissato, con riferimento alle singole procedure esecutive poste in
essere, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero
delle  finanze,  con il quale sono altresi' stabilite le modalita' di
erogazione del rimborso stesso, il quale e' a carico:
    a) dell'ente  creditore,  se il ruolo viene annullato per effetto
di  provvedimenti  di  sgravio o se il concessionario ha trasmesso la
comunicazione  di  inesigibilita'  di cui all'art. 19, comma 1, dello
stesso decreto legislativo n. 112;
    b) del debitore, negli altri casi;
  Visto   l'art.   20  del  decreto  legislativo  n.  112  del  1999,
concernente   la   procedura   di   discarico  per  inesigibilita'  e
reiscrizione  nei  ruoli,  ed in particolare il comma 3, ai sensi del
quale in caso di diniego del discarico, il concessionario e' tenuto a
versare  all'ente  creditore,  entro  dieci giorni dalla notifica del
relativo  provvedimento, la somma, maggiorata degli interessi legali,
decorrenti   dal  termine  ultimo  previsto  per  la  notifica  della
cartella,  dell'importo  iscritto  a ruolo e di quello delle spese di
cui all'art. 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore;
  Considerato  che  al  fine  di  determinare gli importi spettanti a
titolo  di rimborso spese per le singole procedure esecutive poste in
essere, e' stato in particolare seguito un criterio di riconoscimento
del grado di laboriosita' delle varie procedure individuate, espresso
dal  tempo  medio  stimato  occorrente  per  svolgere efficientemente
ciascuna   attivita',  valorizzato  al  costo  medio  al  minuto  del
personale,   comprensivo  di  una  quota  parte  dei  costi  generali
afferenti la specifica attivita' esecutiva;
  Ritenuto  che  la  misura dei rimborsi delle spese per le procedure
esecutive  cosi'  determinata,  vada  applicata  in  misura fissa per
crediti  non  superiori  a  2  milioni  di  lire,  mentre per importi
superiori  deve  essere  applicato  un coefficiente di maggiorazione,
graduato  in  funzione dell'entita' del credito, atto a rappresentare
la maggiore  onerosita'  riconducibile  al  corretto  svolgimento  di
attivita'  esecutive  ai  fini  del  recupero di crediti di rilevante
importo ovvero per il riconoscimento della loro inesigibilita', ed al
connesso maggior rischio imprenditoriale;
  Considerato  che  oltre  al  rimborso  delle spese per le procedure
esecutive  svolte  direttamente,  ai  concessionari  compete anche il
rimborso  delle spese vive sostenute per le attivita' necessariamente
svolte  da soggetti esterni, funzionalmente connesse allo svolgimento
delle  procedure di riscossione coattiva, da rimborsarsi nelle misure
risultanti  da tariffe ufficiali e sulla base di atti di liquidazione
corredati di idonea documentazione;
  Visto  il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 6 del
decreto  legislativo  13 aprile 1999, n. 112, reso nelle adunanze del
19 settembre e 7 novembre 2000, prot. n. 2000/184539;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvata  la  tabella,  riportata  in allegato A, che fa parte
integrante  del  presente decreto, concernente la misura del rimborso
delle   spese   relative   alle   procedure  esecutive  spettante  ai
concessionari  del  servizio  nazionale  della  riscossione  mediante
ruolo,  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  6,  del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112.