IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante norme per il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337; Visto l'art. 17, comma 6, del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, concernente il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettanti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo; Considerato che ai sensi del predetto art. 17, comma 6, il rimborso e' fissato, con riferimento alle singole procedure esecutive poste in essere, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresi' stabilite le modalita' di erogazione del rimborso stesso, il quale e' a carico: a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilita' di cui all'art. 19, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 112; b) del debitore, negli altri casi; Visto l'art. 20 del decreto legislativo n. 112 del 1999, concernente la procedura di discarico per inesigibilita' e reiscrizione nei ruoli, ed in particolare il comma 3, ai sensi del quale in caso di diniego del discarico, il concessionario e' tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la somma, maggiorata degli interessi legali, decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, dell'importo iscritto a ruolo e di quello delle spese di cui all'art. 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore; Considerato che al fine di determinare gli importi spettanti a titolo di rimborso spese per le singole procedure esecutive poste in essere, e' stato in particolare seguito un criterio di riconoscimento del grado di laboriosita' delle varie procedure individuate, espresso dal tempo medio stimato occorrente per svolgere efficientemente ciascuna attivita', valorizzato al costo medio al minuto del personale, comprensivo di una quota parte dei costi generali afferenti la specifica attivita' esecutiva; Ritenuto che la misura dei rimborsi delle spese per le procedure esecutive cosi' determinata, vada applicata in misura fissa per crediti non superiori a 2 milioni di lire, mentre per importi superiori deve essere applicato un coefficiente di maggiorazione, graduato in funzione dell'entita' del credito, atto a rappresentare la maggiore onerosita' riconducibile al corretto svolgimento di attivita' esecutive ai fini del recupero di crediti di rilevante importo ovvero per il riconoscimento della loro inesigibilita', ed al connesso maggior rischio imprenditoriale; Considerato che oltre al rimborso delle spese per le procedure esecutive svolte direttamente, ai concessionari compete anche il rimborso delle spese vive sostenute per le attivita' necessariamente svolte da soggetti esterni, funzionalmente connesse allo svolgimento delle procedure di riscossione coattiva, da rimborsarsi nelle misure risultanti da tariffe ufficiali e sulla base di atti di liquidazione corredati di idonea documentazione; Visto il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reso nelle adunanze del 19 settembre e 7 novembre 2000, prot. n. 2000/184539; Decreta: Art. 1. E' approvata la tabella, riportata in allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, concernente la misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettante ai concessionari del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.