IL DIRETTORE della unita' di gestione autotrasporto di persone e cose Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298; Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, ed in particolare l'art 1, comma 1, che fissa al 1o gennaio 2001 la cessazione del regime autorizzatorio; Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 ed in particolare l'art. 22, con il quale e' stato prorogato il termine di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998 n. 85; Considerato che alcune delle imprese di autotrasporto che hanno effettuato la conversione delle autorizzazioni ai singoli veicoli in autorizzazione globale all'impresa con successivo relativo raddoppio della massa complessiva autorizzata, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, hanno esaurito il tonnellaggio loro assegnato; Considerato che il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e' entrato in vigore il giorno precedente a quello previsto nell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85; Considerato che le associazioni di categoria e gli operatori economici interessati hanno rappresentato una situazione di danno per quelle imprese che avvalendosi delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, ed avendo gia' convertito i titoli autorizzativi e completato il raddoppio degli stessi, hanno ordinato o acquistato altri veicoli; Ritenuta la necessita' di definire le situazioni venutesi a creare a motivo dell'esiguo lasso di tempo intercorrente fra il termine previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, e l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000; Decreta: Art. 1. 1. Le imprese che dimostrino di aver acquistato o di essersi impegnate ad acquistare veicoli, con conseguente aumento del tonnellaggio che vada oltre quello derivante dalla conversione e raddoppio di cui all'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, hanno facolta' di aumentare ulteriormente il tonnellaggio autorizzato in misura pari a quella dei veicoli acquistati o per i quali esista formale impegno all'acquisto.