IL DIRETTORE
      della unita' di gestione autotrasporto di persone e cose

  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;
  Visto   il   decreto  legislativo  14 marzo  1998,  n.  85,  ed  in
particolare  l'art  1,  comma  1,  che  fissa  al  1o gennaio 2001 la
cessazione del regime autorizzatorio;
  Visto  il  decreto  legislativo  22 dicembre  2000,  n.  395  ed in
particolare  l'art. 22, con il quale e' stato prorogato il termine di
cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998 n. 85;
  Considerato  che  alcune  delle  imprese di autotrasporto che hanno
effettuato  la conversione delle autorizzazioni ai singoli veicoli in
autorizzazione  globale all'impresa con successivo relativo raddoppio
della massa complessiva autorizzata, ai sensi dell'art. 2 del decreto
legislativo 14 marzo 1998, n. 85, hanno esaurito il tonnellaggio loro
assegnato;
  Considerato che il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e'
entrato in vigore il giorno precedente a quello previsto nell'art. 1,
comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85;
  Considerato  che  le  associazioni  di  categoria  e  gli operatori
economici interessati hanno rappresentato una situazione di danno per
quelle   imprese  che  avvalendosi  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo  14 marzo 1998, n. 85, ed avendo gia' convertito i titoli
autorizzativi  e completato il raddoppio degli stessi, hanno ordinato
o acquistato altri veicoli;
  Ritenuta  la necessita' di definire le situazioni venutesi a creare
a  motivo  dell'esiguo  lasso  di  tempo intercorrente fra il termine
previsto  dall'art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, e
l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 22 del decreto
legislativo  22 dicembre  2000,  n.  395,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  imprese  che  dimostrino  di  aver  acquistato o di essersi
impegnate   ad   acquistare  veicoli,  con  conseguente  aumento  del
tonnellaggio  che  vada  oltre  quello  derivante dalla conversione e
raddoppio di cui all'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n.
85,   hanno  facolta'  di  aumentare  ulteriormente  il  tonnellaggio
autorizzato  in  misura  pari a quella dei veicoli acquistati o per i
quali esista formale impegno all'acquisto.