Alle imprese interessate
                              Alle banche concessionarie
                              Agli istituti collaboratori
                              All'A.B.I.
                              All'ASS.I.LEA.
                              All'ASS.I.RE.ME.
                              Atta CONFINDUSTRIA
                              Alla CONFAPI
                              Alla CONFCOMMERCIO
                              Alla CONFESERCENTI
                              All'ANCE
                              Al   Comitato  di  coordinamento  delle
                              confederazioni artigiane
   Con  decreto  del  3  luglio  2000 il Ministro dell'industria, del
commercio   e  dell'artigianato  ha  redatto  il  testo  unico  delle
direttive  per  la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita'  produttive ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge
22  ottobre  1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19  dicembre  1992,  n.  488.  Tale  decreto,  di  seguito denominato
"direttive", comprende le deliberazioni del CIPE del 27 aprile 1995 e
18  dicembre 1996 ed i decreti ministeriali 20 luglio 1998, 22 luglio
1999 e 2 marzo 2000.
   In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del decreto
legislativo  3  aprile  1993,  n.  96  e  sulla  base  delle predette
direttive,    il    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  con decreto n. 527 del 20 ottobre 1995, modificato
ed  integrato  dai  DD.MM.  n.  319 del 31 luglio 1997 e n. 133 del 9
marzo  2000,  nel  seguito  denominato  "regolamento",  ha fissato le
modalita',   le   procedure   ed  i  termini  per  la  concessione  e
l'erogazione delle predette agevolazioni.
   L'articolo  54,  comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha
esteso le agevolazioni di cui alla predetta legge 488/92 ai programmi
di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio.
Con  le  suddette  direttive,  al  punto  2.2, lettera c), sono state
pertanto  fissate le attivita' e i programmi ammissibili del "settore
commercio",  nonche'  i  meccanismi di valutazione delle domande ed i
criteri per la formazione delle graduatorie.
   Al  fine, dunque, di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui
si  tratta,  nel  rispetto  dei  termini,  delle  procedure  e  delle
modalita' fissati dalle direttive e dal regolamento, si forniscono le
seguenti indicazioni nonche', in allegato, il facsimile del modulo di
domanda,  l'elenco della documentazione e gli schemi delle principali
dichiarazioni  necessarie  per  la  concessione  e l'erogazione delle
agevolazioni.

1 - PREMESSE DI CARATTERE GENERALE

   1.1  Il sistema agevolativo e' applicato, attraverso una procedura
a   bando.   Esso  prevede,  sulla  base  delle  risorse  finanziarie
disponibili,  la  concessione  di  un  contributo  in c/impianti alle
imprese  che  ne  abbiano  fatto  domanda  per il relativo bando, nei
termini   fissati   con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  a  fronte  di  programmi concernenti
investimenti produttivi.
   1.2  Le  risorse  finanziarie  disponibili  per ciascun bando sono
ripartite   con  riferimento  alle  aree  regionali  interessate.  La
concessione  delle  agevolazioni  avviene  sulla base della posizione
assunta  dai  programmi in specifiche graduatorie di merito, seguendo
l'ordine  decrescente,  dalla  prima  fino  all'esaurimento dei fondi
disponibili per ciascuna graduatoria per il bando di riferimento.
   Per  l'istruttoria dei programmi, il Ministero si avvale di banche
o  di  societa'  di servizi controllate da banche, cosiddette "banche
concessionarie",  con  le  quali  stipula  apposita  convenzione.  La
posizione  del  programma  nella graduatoria di merito e' determinata
dal valore che per la stessa assumono i seguenti indicatori:
- valore  del  capitale  proprio  investito  nel  programma  rispetto
  all'investimento complessivo;
- numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento
  complessivo;
- valore  dell'agevolazione  massima  ammissibile  rispetto  a quella
  richiesta;
- punteggio  complessivo  conseguito  dal  programma  sulla  base  di
  specifiche priorita' regionali.

Il  valore  di  ciascuno di tali indicatori e' incrementato del 5% in
relazione alla sussistenza di ciascuna delle seguenti condizioni:

a) l'impresa aderisce, o si impegna ad aderire, a sistemi di gestione
   ambientale conformi al regolamento EMAS (1836/93) o alla norma UNI
   ES ISO 14001;
b) il  programma riguarda l'accorpamento di piu' esercizi commerciali
   esistenti.

I due suddetti incrementi sono cumulabili.

   1.3  Le  graduatorie  vengono  formate  entro il trentesimo giorno
successivo   al  termine  finale  di  trasmissione  delle  risultanze
istruttorie  da  parte  delle  banche  concessionarie  al  Ministero.
Contestualmente  il  Ministero  stesso  provvede  alla  emissione dei
decreti  di  concessione  provvisoria  in favore dei programmi il cui
fabbisogno  puo'  essere  soddisfatto  con le risorse disponibili per
ciascuna graduatoria.
   1.4  Le  agevolazioni concesse vengono rese disponibili, a seconda
della  durata  del programma e della richiesta dell'impresa, in due o
tre  quote  annuali di pari importo alla stessa data di ogni anno, la
prima  delle  quali  al trentunesimo giorno dalla pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana delle graduatorie. Il
Ministero  accredita  le  quote  relative a ciascun programma, presso
conti  correnti  appositamente  aperti dalle banche concessionarie, a
seguito   delle   richieste  avanzate  da  queste  ultime  dopo  aver
verificato  la  sussistenza delle condizioni previste dalla normativa
per  l'erogazione  alle  imprese  beneficiarie  ovvero,  per  i  beni
acquisiti  in  locazione finanziaria, agli istituti collaboratori. Le
principali  condizioni  per  l'erogazione sono che il programma abbia
raggiunto  uno stato d'avanzamento almeno proporzionale alla quota da
erogare  e,  ad  eccezione  dell'ultima  quota,  che  l'impresa abbia
versato  e/o  accantonato, in una o piu' delle forme consentite dalla
presente  normativa, una quota corrispondente del capitale proprio di
cui  al  successivo  punto,  6.2.  La  prima  quota puo' anche essere
erogata  a  titolo  di anticipazione, previa presentazione di polizza
assicurativa o fideiussione bancaria. Dall'ultima quota (la seconda o
la  terza) viene trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da
erogare successivamente al decreto di concessione definitiva.
   1.5  A  conclusione  del programma di investimenti, l'impresa e/o,
secondo  il caso, l'istituto collaboratore, deve produrre la relativa
documentazione  finale  di  spesa:  sulla  base della stessa la banca
concessionaria redige una relazione sullo stato finale del programma.
Sulla scorta di detta relazione e delle risultanze degli accertamenti
sulla  realizzazione  del programma, il Ministero emana il decreto di
concessione definitiva e dispone l'erogazione, in favore dell'impresa
o,   secondo   il   caso,   dell'istituto  collaboratore,  di  quanto
eventualmente ancora dovuto.