IL DIRETTORE GENERALE
                     dell'amministrazione civile
  Visto  l'art.  53,  comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
con  il quale viene stabilito che a titolo di riconoscimento di somme
dovute  per  gli  esercizi  precedenti  e' riconosciuto ai comuni che
hanno  dichiarato  lo  stato di dissesto un contributo a fronte degli
oneri  sostenuti  per  il  trattamento  economico di base annuo lordo
spettante al personale posto in mobilita';
  Visti  i  decreti-legge  7 aprile  1995, n. 106; 10 giugno 1995, n.
224;  3 agosto 1995, n. 323; 2 ottobre 1995, n. 414; 4 dicembre 1995,
n.   514;   31 gennaio  1996,  n.  309;  5 agosto  1996,  n.  409,  e
20 settembre 1996, n. 496, decaduti per mancata conversione nei quali
venne  iscritta  una  speciale  disposizione in virtu' della quale in
deroga  all'art.  15,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente delle
Repubblica  24 agosto  1993, n. 378, venivano anticipati alla fine di
ciascun  anno e nella misura del novanta per cento i fondi occorrenti
per  la  corresponsione del trattamento economico di base annuo lordo
spettante  al  personale  degli  enti  locali  dissestati,  posto  in
mobilita';
  Ritenuto,  che ai sensi del citato art. 53, comma 13, il contributo
spetta  dalla  data  di messa in disponibilita' sino al trasferimento
presso altro ente o all'avvenuto riassorbimento in pianta organica;
  Visto  il citato art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica  24 agosto  1993,  n.  378,  con il quale per il personale
posto  in  mobilita'  trasferito  presso  altro  ente  o  cessato dal
servizio e' stato gia' erogato dal Ministro dell'interno, un apposito
contributo a copertura degli oneri sostenuti dall'ente di provenienza
nel  periodo  sino  all'effettivo trasferimento o alla cessazione dal
servizio;
  Considerato,  pertanto  che i beneficiari della disposizione di cui
all'art.  53,  comma  13,  sono gli enti locali ai quali non e' stato
erogato  il contributo per il personale posto in mobilita' poiche' il
personale   e'   rimasto   in  servizio  presso  l'ente,  nelle  more
dell'emanazione   del   provvedimento  di  mobilita'  da  pane  della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
  Ritenuto che la predetta contribuzione deve essere effettuata sulla
base  di  apposita  certificazione  il  cui  schema  e' approvato con
decreto di questo Ministero;
  Ravvisata,  pertanto,  la  necessita'  di  approvare  il modello di
certificato in parola;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' approvato il modello di certificato, che fa parte integrante del
presente  decreto,  per  la  conoscenza degli elementi necessari alla
determinazione  dell'importo  della  contribuzione  sopraindicata. Il
contributo  spetta  ai  sensi  dell'art.  53,  comma  13, della legge
23 dicembre  2000,  n.  388, a far data dalla messa in disponibilita'
del  personale  sino all'avvenuto riassorbimento nella propria pianta
organica  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 46, della legge 23 dicembre
1996,   n.  662,  e  comunque  non  oltre  il  31 dicembre  1999.  La
contribuzione predetta spetta agli enti che hanno dichiarato lo stato
di  dissesto  finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto
entro  il  31 dicembre  1996  l'approvazione,  da  parte del Ministro
dell'interno,  dell'ipotesi  di  bilancio stabilmente riequilibrato e
che  inoltre  sono  in  attesa,  al momento della presentazione della
certificazione,  dell'emanazione  del  decreto  della  Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, di
assegnazione del personale posto in mobilita' o disponibilita' presso
altri enti.