L' AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 24 gennaio 2001,
    Premesso che:
      in data 28 dicembre 2000, l'Autorita' per l'energia elettrica e
il  gas  (di  seguito:  Autorita')  ha  adottato  la deliberazione n.
236/2000 recante norme per la sicurezza e la continuita' del servizio
di  distribuzione del gas, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere c)
e h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale,  supplemento  ordinario  n.  2,  serie  generale  n. 4 del
5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 236/2000);
    l'Autorita'   ha   stabilito   all'art.   27,   comma   1,  della
deliberazione n. 236/2000 che il distributore ha l'obbligo di inviare
personale  da  esso  incaricato  in  seguito  a  chiamata  per pronto
intervento relativa agli impianti di proprieta' o gestiti dal cliente
finale a valle del punto di consegna;
    l'Autorita'  ha  avviato  con  delibera 3 agosto 2000, n. 148 (di
seguito: delibera n. 148/2000), un procedimento ai fini dell'adozione
dei provvedimenti di cui all'art. 14, comma 8, all'art. 16, commi 2 e
5,  all'art.  23,  commi  2  e 4, e all'art. 24, comma 5, del decreto
legislativo  23 maggio  2000,  n.  164, di attuazione della direttiva
98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale
(di  seguito:  decreto legislativo n. 164/2000), in tema di esercizio
dell'attivita'  di  distribuzione,  di  obblighi  delle  imprese,  di
condizioni di accesso e relative tariffe, ivi inclusa l'emanazione di
un  regolamento  in  materia  di  accertamento  dello stato di sicuro
funzionamento  degli  impianti  di  utenza, e che nell'ambito di tale
procedimento e' prevista la consultazione dei soggetti interessati;
  Visti:
    la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, e in particolare l'art. 2,
comma 12, lettere c) e h);
    il decreto legislativo n. 164/2000;
  Viste:
    la   deliberazione   dell'Autorita'   2 marzo   2000,  n.  47/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 90 del
17 aprile 2000, e in particolare l'art. 15;
    la delibera n. 148/00;
    la  deliberazione  n. 236/2000, e in particolare l'art. 27, comma
1;
  Viste  le  lettere  di  Federgasacqua,  del  4 gennaio  2001 (prot.
Autorita'  n. 157), di GasIt, dell'8 gennaio 2001 (prot. Autorita' n.
255),  e  della  Societa'  italiana  per  il Gas, del 10 gennaio 2001
(prot.  Autorita'  n.  414),  con  le  quali  sono  stati evidenziati
problemi  applicativi,  nonche'  possibili  danni  economici  per  le
aziende  del settore per quanto disposto dall'art. 27, comma 1, della
deliberazione n. 236/2000;
  Considerato che:
    i  distributori di gas hanno responsabilita' di pronto intervento
anche  in seguito a segnalazione di dispersioni di gas sugli impianti
a valle del punto di consegna, e che in generale il cliente finale in
quanto  proprietario  o  gestore  degli  impianti  non  e'  in grado,
nella maggior   parte   dei   casi,  di  valutare  e  di  far  fronte
tempestivamente   al   rischio   per  l'incolumita'  pubblica  dovuto
all'insorgere di dispersioni di gas sui medesimi impianti;
    l'obbligo  di  pronto  intervento  in  seguito  a segnalazione di
dispersione  di  gas implica che il distributore, al fine di tutelare
la  pubblica  incolumita',  ha  la  facolta'  di  sospendere o negare
l'alimentazione  del punto di consegna in caso di pericolo, senza che
cio'  comporti  per  lo  stesso  distributore  obblighi  di  verifica
complessiva degli impianti a valle del punto di consegna e di un loro
eventuale ripristino in condizioni di buon funzionamento;
  Ritenuto  che  allo  scopo  di  evitare interpretazioni estensive o
difformi   sia   opportuno  modificare  l'art.  27,  comma  1,  della
deliberazione  n.  236/2000,  specificando  che  il  distributore  ha
l'obbligo  di  inviare  personale  da  esso  incaricato  in seguito a
chiamata   per   pronto  intervento  relativa  alla  segnalazione  di
dispersione di gas sugli impianti di proprieta' o gestiti dal cliente
finale  a  valle  del  punto di consegna, eventualmente sospendendo o
negando  la  fornitura  del  gas  fino  a quando il cliente non abbia
provveduto  ad eliminare la dispersione di gas nei casi in cui questa
abbia origine sui medesimi impianti;
                              Delibera:
                               Art. 1.
    Pronto intervento per impianti a valle del punto di consegna
  Il  comma  1  dell'art.  27  della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 236/00, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 2 - serie generale
-   n.  4  del  5 gennaio  2001,  e'  sostituito  dal  seguente:  "Il
distributore  ha l'obbligo di inviare personale da esso incaricato in
seguito  a  chiamta  per pronto intervento relativa a segnalazione di
dispersione di gas sugli impianti di proprieta' o gestiti dal cliente
finale  a  valle  del  punto  di  consegna.  Al  fine di garantire la
pubblica  incolumita'  il  distributore  puo'  sospendere o negare la
fornitura di gas fino a quando il cliente finale non abbia provveduto
ad eliminare la dispersione di gas.".