IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

  Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12,
che  prevede  la  determinazione dei criteri e delle modalita' per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente: "regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e
3  della  legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative";
  Vista  la  legge  23  dicembre  1998, n. 448, concernente misure di
finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo,  ed  in
particolare l'art. 45, comma 3;
  Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  254 del 28 ottobre 1999, concernente:
"regolamento  per la concessione alle emittenti televisive locali dei
benefici  previsti  dall'art.  45,  della  legge 23 dicembre 1998, n.
448";
  Vista  la  legge  23  dicembre  1999, n. 488, concernente misure di
finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo,  ed  in
particolare l'art. 27, comma 10:
  Vista  la  legge  23 dicembre 2000, n. 388 concernente disposizioni
per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed
in particolare l'art. 145, commi 18 e 19.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  domanda  per ottenere i benifici previsti per l'anno 2001 a
favore  delle  emittenti  televisive  locali  titolari di concessione
dall'art.  1  del  decreto  ministeriale  21  settembre 1999, n. 378,
concernente:   "regolamento   per   la   concessione  alle  emittenti
televisive  locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23
dicembre  1998, n. 448", di seguito indicato come "regolamento", deve
essere  inviata,  in  duplice  copia,  di cui l'originale debitamente
documentato,  a  mezzo  raccomandata  o  via fax, entro trenta giorni
dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale del presente bando al
comitato  regionale  per  le  comunicazioni  ovvero,  se  non  ancora
costituito,  al  comitato  regionale  per  i servizi radiotelevisivi,
competente   per  territorio.  La  data  apposta  sulla  raccomandata
dall'ufficio   postale   accettante   fa   fede  della  tempestivita'
dell'invio.  Ciascuna  emittente  puo'  presentare  la domanda per il
bacino televisivo nel quale e' ubicata la sede operativa principale e
per  gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente,
ai  sensi  dell'art.  1,  comma 3,  del  regolamento,  raggiunga  una
popolazione  non  inferiore al settanta per cento di quella residente
nel   territorio   della   regione  irradiata.  A  tale  ultimo  fine
l'emittente deve dichiarare i capoluoghi di provincia, la province, i
comuni  serviti  all'interno della regione oggetto della concessione,
specificando,  altresi',  se  la copertura e' totale o parziale e, in
quest'ultimo  caso,  indicando  le  aree, del capoluogo di provincia,
della provincia o del comune, servite.
  2. La domanda, corredata da idonea documentazione atta a comprovare
il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei benefici o,
nei  casi  consentiti, da apposite dichiarazioni ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998, deve contenere:
    a)  l'indicazione  dell'emittente  cui  essa si riferisce con gli
estremi  dell'atto  concessorio,  del  numero  di codice fiscale e di
partita I.V.A.;
    b)  gli  elementi  previsti  dall'art.  4  del regolamento che si
intendono  sottoporre  a  valutazione;  tali  elementi possono essere
comprovati mediante dichiarazione sostitutiva;
    c) la dichiarazione che l'emittente ha assolto tutti gli obblighi
d'informazione  contabile previsti dalla normativa vigente in materia
di attivita' radiodiffusiva;
    d)  la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per
l'anno  2000  alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27
agosto  1993,  n.  323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre  1993,  n.  422;  l'adozione  del  provvedimento  formale  di
ammissione,  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre  1996;  n.  680,  alle provvidenze costituisce in ogni caso
condizione per la successiva erogazione del contributo;
    e) la dichiarazione di essere in regola, ai sensi dell'art. 2 del
regolamento,  con il versamento dei contributi previdenziali e di non
essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare;
    f)  la  dichiarazione  di  essere  in regola con il pagamento del
canone  di concessione; a tal fine devono essere indicati gli estremi
delle  dilazioni  di  pagamento richieste ai sensi dell'art. 3, comma
5-sexies,   del   decreto-legge  30  gennaio  1999,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29 marzo 1999, n. 78, e delle eventuali
controversie  giurisdizionali  in corso, specificando l'oggetto e gli
eventuali  provvedimenti  giurisdizionali  gia' adottati; ove non sia
ancora  pervenuta  la  richiesta da parte dell'amministrazione per il
pagamento del canone relativo agli anni 1998 e 1999, la dichiarazione
avra'  ad oggetto il regolare pagamento dei canoni fino all'anno 1997
compreso,  nonche'  del  canone per l'anno 2000, ai sensi del decreto
del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  23 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000;
    g)  l'indicazione  dell'ammontare  delle sovvenzioni, previste da
normativa regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, di
cui l'emittente abbia gia' beneficiato;
    h)  la specifica indicazione della media dei fatturati realizzati
nel  triennio  1998-2000.  Nel  caso in cui l'emittente operi in piu'
bacini  di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei
fatturati riferibile a ciascun bacino di utenza.
  3.  La  domanda  presentata dai soggetti che gestiscono piu' di una
attivita',  anche non televisiva, deve recare l'impegno ad instaurare
un  regime  di  separazione  contabile  e deve contenere lo schema di
bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento.
  4.  Ai  fini  della  ripartizione tra i vari bacini di utenza dello
stanziamento  annuo  di  cui  all'art.  45,  comma 3,  della legge 23
dicembre  1998, n. 448, come modificato dall'art. 27, comma 10, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'art. 145, comma 18, della legge
23  dicembre 2000, n. 388, il comitato regionale per le comunicazioni
ovvero, se non ancora costituito, il comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi,  deve  trasmettere al Ministero delle comunicazioni,
direzione  generale per la concessioni e le autorizzazioni, non oltre
quindici   giorni   dalla   scadenza   del   termine  ultimo  per  la
presentazione delle domande di concessione del contributo, la seconda
copia della domanda presentata da ciascuna emittente.
  5.  Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente bando
i  comitati  regionali  per  le  comunicazioni  ovvero, se non ancora
costituiti,  i  comitati  regionali  per  i  servizi radiotelevisivi,
provvedono, ai sensi dell'art. 5 del regolamento, previo accertamento
della   sussistenza  dei  requisiti  per  ottenere  i  contributi,  a
predisporre  le  relative  graduatorie  e a comunicarle, entro trenta
giorni,  al Ministero delle comunicazioni che provvede all'erogazione
del  contributo,  nei  limiti  dello  stanziamento relativo a ciascun
ambito regionale.
  6.   In   caso  di  ritardi  procedurali,  alle  singole  emittenti
risultanti dalla graduatoria formata ai sensi del precedente comma e'
erogato,  entro  il  termina del 30 settembre 2001, un acconto, salvo
conguaglio,  pari  al novanta per cento del totale al quale avrebbero
diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno 2001.
  Il  presente  atto  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 gennaio 2001
                                               Il Ministro: Cardinale