IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Vista  la  legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive
per l'imprenditoria femminile";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n.
314,   concernente   il   "Regolamento  per  la  semplificazione  del
procedimento  recante  la  disciplina  del procedimento relativo agli
interventi  a  favore dell'imprenditoria femminile (n. 54, allegato 1
della legge 15 marzo 1997, n. 59);
  Visto  l'art.  3,  comma  1 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 314 del 2000, che stabilisce che le imprese legittimate
ad  accedere  ai  benefici  sono  quelle rientranti nella definizione
comunitaria  di  piccola  impresa  stabilita dal decreto del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato del 18 settembre
1997;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato   del   18 settembre   1997,   che  ha  recepito  le
disposizioni   comunitarie  concernenti  la  definizione  dei  limiti
dimensionali delle piccole e medie imprese;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  europea  n. 70/2001 del
12 gennaio  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee  n. L/10 del 13 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli
articoli  87  e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese;
  Visto  l'art. 5, comma 1, del predetto decreto del Presidente della
Repubblica  n.  314 del 2000, che sancisce che il contributo in conto
capitale  ivi  previsto  e' concesso secondo le intensita' massime di
aiuto consentite dalla normativa comunitaria, espresse in equivalente
sovvenzione  netto  (ESN) o lordo (ESL), le quali vengono individuate
con   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,   tenuto   anche   conto   della  stessa  normativa
comunitaria in relazione alle aree territoriali svantaggiate;
  Visto  l'art. 4 del citato regolamento n. 70/2001 della Commissione
europea,  ai  sensi  del  quale  l'intensita' massima di aiuto per le
piccole imprese ubicate nei territori non ammessi alle deroghe di cui
all'art. 87,3,a) e 3,c) e' fissata nella misura del 15% ESL;
  Visto  che la Commissione europea, con decisione SG (2000) D 102347
del  13 marzo  2000,  ha  approvato  le  aree ammissibili alla deroga
prevista  dall'art.  87,3,a)  e  ha  approvato  le  seguenti relative
intensita' massime di aiuto:
    Calabria: 50% ESN + 15% ESL;
    Basilicata,  Campania,  Puglia,  Sardegna  e  Sicilia:  35% ESN +
15%ESL;
  Visto  che  la  Commissione europea, con decisioni C(2000) 2327 del
27 luglio  2000  e C(2000) 2752 del 20 settembre 2000, ha definito le
aree depresse del centro-nord, ivi comprese quelle dell'Abruzzo e del
Molise  ammesse  alla  deroga  dell'art.  87,3,c)  del  trattato e ha
approvato  le  relative  intensita'  massime  di  aiuto che risultano
essere le seguenti:
    aree  dell'Abruzzo  e  del  Molise  ammesse alla deroga dell'art.
87,3,c): 20%ESN + 10% ESL;
    aree del centro nord ammesse alla deroga dell'art. 87,3,c) 8% ESN
+ 10% ESL;
  Visto  l'art.  5  del  citato regolamento 70/2000 della Commissione
europea,  che stabilisce l'intensita' massima degli aiuti concedibili
per l'acquisto di servizi reali e consulenze, nella misura del 50%;
  Ritenuto   opportuno  determinare  la  misura  del  contributo  per
l'acquisto  dei servizi reali di cui all'art. 4, comma 1, lettera c),
del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 314 del 2000 al 30%,
elevabile  al  40%  per le aree depresse del mezzogiorno e del centro
nord  sopra  citate,  anche in analogia alle misure stabilite per gli
stessi  servizi  reali  dall'art. 6, comma 1, del medesimo decreto in
ordine all'agevolazione de minimis;
  Visto  l'art. 6, comma 1, del predetto decreto del Presidente della
Repubblica  n.  314  del 2000, che fissa, rispettivamente al 50% e al
75%,  la  misura minima e massima del contributo in conto capitale da
concedere  secondo  la  regola de minimis e demanda ad un decreto del
Ministro   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  la
determinazione   della   misura   delle  maggiorazioni  per  le  aree
territoriali  svantaggiate  in  relazione  a  quanto  disposto  dalla
normativa comunitaria;
  Visto   il   regolamento  della  Commissione  europea  n.  69/2001,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L/10
del  13 gennaio  2001, concernente l'applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato CE agli aiuti de minimis;
  Ritenuto  di dover articolare la maggiorazione dell'agevolazione de
minimis, ad eccezione di quella relativa ai servizi reali, sulla base
dell'articolazione  delle  aree  depresse stabilita dalle sopracitate
disposizioni comunitarie, determinandone la misura come segue:
    aree del centro nord ammesse alla deroga dell'art. 87,3,c): 60%;
    aree  dell'Abruzzo  e  del  Molise  ammesse alla deroga dell'art.
87,3,c): 65%;
    aree del mezzogiorno ammesse alla deroga dell'art. 87,3,a): 75%;
  Visti  i regolamenti CE del Consiglio n. 1257/99 del 17 maggio 1999
e  n.  1759/99 della Commissione sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia;
  Vista   la   comunicazione  della  Commissione  europea  n.  2000/C
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C/28
del  1o febbraio  2000  concernente  gli  orientamenti  comunitari in
materia di aiuti di Stato nel settore agricolo;
  Visto in particolare l'art. 7 del citato regolamento n. 1257/99 del
Consiglio  che fissa le intensita' massime di aiuto, espresse in ESL,
consentite  per  le  attivita'  del settore della produzione agricola
primaria,  determinandole nel 50% per le zone agricole svantaggiate e
40%  per le restanti zone, elevabili rispettivamente al 55% e 45% per
i giovani imprenditori agricoli;
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione  europea  98/C  74/06,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 74/9
del  10 marzo  1998,  recante gli orientamenti in materia di aiuti di
Stato a finalita' regionale;
  Considerato che la Commissione europea, in data 17 gennaio 2001, ha
autorizzato  il regime d'aiuto previsto dalla legge 25 febbraio 1992,
n.  215,  ritenendolo  compatibile  con  il  mercato comune, anche in
considerazione  degli  impegni  assunti  dalle  autorita' italiane di
adottare  opportune  misure  ai  sensi  dell'art. 88, paragrafo 1 del
trattato;
  Considerato  che dall'autorizzazione comunitaria sopracitata deriva
l'obbligo  di agevolare esclusivamente i programmi di investimento le
cui spese sono state avviate a partire dal giorno successivo a quello
di presentazione della domanda, fatta eccezione per il caso in cui le
agevolazioni vengono concesse secondo la regola de minimis;
  Considerato  che  dalla  predetta autorizzazione comunitaria deriva
altresi',   per   le  iniziative  da  realizzare  nel  settore  della
produzione  agricola primaria, l'esclusione dell'agevolabilita' degli
investimenti   destinati   all'acquisto  di  attivita'  preesistenti,
nonche' la limitazione dell'ammontare delle spese per brevetti al 12%
dell'investimento complessivamente ammissibile;
  Considerato   pertanto   che   si  ritiene  necessaria  un'espressa
indicazione  delle  predette  restrizioni  nell'ambito  del  presente
decreto,  determinando esse una limitazione del campo di applicazione
della vigente normativa di attuazione della citata legge n. 215/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le misure del contributo in conto capitale previsto dall'art. 5 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 luglio  2000, n. 314,
espresse  in  equivalente  sovvenzione netto (ESN) e lordo (ESL) e in
percentuale dell'investimento ammissibile, sono le seguenti:
                    ---->   Vedere Tabella  <----


    2.  Il predetto contributo in conto capitale puo' essere concesso
esclusivamente  a  fronte  di  programmi di investimento le cui spese
sono  state  avviate  a  partire  dal  giorno  successivo a quello di
presentazione della domanda di agevolazione.