L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   Unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto   il   decreto  ministeriale  in  data  26 novembre  1984  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa  e  riassicurativa  gia' rilasciate alla Mapfre Progress
S.p.a.,  con  sede  in  Palermo,  piazza  Alberico Gentili n. 3, ed i
successivi provvedimenti autorizzativi;
  Viste  le  delibere  assunte  in data 27 aprile 2000 e 28 settembre
2000  dalle  assemblee  straordinarie  degli  azionisti  della Mapfre
Progress  S.p.a.  che  hanno  approvato, in particolare, le modifiche
apportate  agli articoli 1, 6, 16 e 21 dello statuto sociale nonche',
in generale, a tutti gli altri articoli statutari;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato  il  nuovo  testo  dello statuto sociale della Mapfre
Progress S.p.a., con sede in Palermo, con le modifiche apportate agli
articoli:
                               Art. 1.
                             (Titolo I)
  Nuova  denominazione  sociale dell'impresa: "Progress Assicurazioni
S.p.a."  (in  luogo  della  precedente:  "Mapfre  Progress  S.p.a."),
modifica  conseguente  a  variazioni  intervenute  nella composizione
dell'azionariato della societa'.
                               Art. 2
                             (Titolo I)
  Introduzione, in aggiunta alla citta' (Palermo), dell'indirizzo ove
ha sede legale l'impresa: "Piazza Alberico Gentili n. 3".
  Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:
    a) istituzione:  "Con  le forme di legge possono essere istituite
sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici di vendita, dipendenze
e  rappresentanze in Italia ed all'Estero" (in luogo della precedente
previsione   statutaria:  "Il  Consiglio  di  amministrazione  potra'
istituire succursali, agenzie e rappresentanze altrove");
    b) domicilio  dei  soci:  "Il domicilio dei soci al fine dei loro
rapporti  con  la  Societa'  si intende costituito ad ogni effetto di
legge  all'indirizzo  risultante  dal libro dei soci" (in luogo della
precedente  previsione statutaria: "Il domicilio legale di ogni socio
si intende eletto presso la sede sociale");
                               Art. 3
                             (Titolo I)
  Introduzione     dell'espressione     "...     per    deliberazione
dell'Assemblea" in relazione alla possibilita' di prorogare la durata
della societa';
                               Art. 4
                             (Titolo II)
  Introduzione,  ex  novo,  dell'inciso  "in  Italia e all'estero" in
relazione  al  luogo  di  svolgimento  dell'attivita'  assicurativa e
riassicurativa.  Con particolare riferimento alla classificazione dei
rami  e  rischi  assicurativi  elencati  nell'ambito  dell'attivita',
oggetto  di  esercizio,  introduzione,  al punto 3) "Corpi di veicoli
terrestri (esclusi quelli ferroviari)" del rischio "veicoli terrestri
non  automotori"  nonche',  al  punto 11), del ramo "R.C. autoveicoli
fluviali,   lacustri,   marittimi:  ogni  responsabilita'  risultante
dall'uso  dei  veicoli  fluviali,  lacustri,  marittimi  (compresa la
responsabilita'  del vettore)" (in luogo del precedente erroneo punto
11)  "R.C.  aeromobili:  ogni  responsabilita' risultante dall'uso di
veicoli  fluviali,  lacustri,  marittimi (compresa la responsabilita'
del  vettore)"); ed ancora introduzione, ex novo, del punto 12) "R.C.
aeromobili"    (nella    sua    corretta   rappresentazione)":   ogni
responsabilita'  risultante  dall'uso  dei veicoli aerei (compresa la
responsabilita'  del  vettore)"  (in  luogo dell'ex punto 11), di cui
sopra,  riportante  erronea  descrizione  dei  rischi  di  ramo ed in
mancanza,  nel  precedente  statuto,  del  correlativo  punto 12); ed
ancora  introduzione,  al punto 18) "Assistenza di viaggio", ex novo,
dell'espressione  e  assistenza alle persone in difficolta' a seguito
del verificarsi di un evento fortuito";
                               Art. 5
                             (Titolo II)
  Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina  in  tema  di
ampliamento dell'oggetto sociale:
    a) compimento  di  operazioni  connesse  all'oggetto sociale: "La
societa'  potra'  compiere - in Italia e all'estero - ogni operazione
necessaria  od  utile  al perseguimento dell'oggetto sociale, purche'
funzionalmente  connessa allo stesso, incluse operazioni commerciali,
industriali,    mobiliari    ed   immobiliari,   nonche'   operazioni
finanziarie,  prestare  avalli,  fidejussioni  ed ogni altra garanzia
reale,  non  nei  confronti  del pubblico" (in luogo della precedente
previsione statutaria: "La societa' puo' compiere tutte le operazioni
mobiliari,  immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto
sociale");
    b) assunzione  di  interessenze  e  partecipazioni:  "La societa'
potra'  assumere,  sia in Italia che all'estero, sia direttamente che
indirettamente,  interessenze,  partecipazioni,  anche  azionarie, in
altre  societa'  od  imprese,  enti  od  associazioni, aventi oggetto
analogo,  affine  o  connesso al proprio, ma nel pieno rispetto delle
norme   di  cui  alla  legge  n.  197/1991,  per  quanto  attiene  in
particolare   all'intervento   di   intermediari   con  i  prescritti
requisiti:  in  ogni  caso  tale  assunzione  di  partecipazioni sara
consentita  se restera strumentale e non diverra' prevalente rispetto
all'attivita'   ordinaria"  (in  luogo  della  precedente  previsione
statutaria:   "Essa   puo'   inoltre  assumere  interessenze,  quote,
partecipazioni anche azionarie, in altre societa'").
  Nuova disciplina in materia di:
    a) conseguimento  dell'oggetto sociale: individuazione degli atti
consentiti a tal fine;
    b) raggiungimento  dell'oggetto sociale: possibilita' di ottenere
finanziamenti   dagli  azionisti  -  limiti,  condizioni,  effetti  e
modalita';