L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti; Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Mapfre Progress S.p.a., con sede in Palermo, piazza Alberico Gentili n. 3, ed i successivi provvedimenti autorizzativi; Viste le delibere assunte in data 27 aprile 2000 e 28 settembre 2000 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della Mapfre Progress S.p.a. che hanno approvato, in particolare, le modifiche apportate agli articoli 1, 6, 16 e 21 dello statuto sociale nonche', in generale, a tutti gli altri articoli statutari; Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi; Dispone: E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Mapfre Progress S.p.a., con sede in Palermo, con le modifiche apportate agli articoli: Art. 1. (Titolo I) Nuova denominazione sociale dell'impresa: "Progress Assicurazioni S.p.a." (in luogo della precedente: "Mapfre Progress S.p.a."), modifica conseguente a variazioni intervenute nella composizione dell'azionariato della societa'. Art. 2 (Titolo I) Introduzione, in aggiunta alla citta' (Palermo), dell'indirizzo ove ha sede legale l'impresa: "Piazza Alberico Gentili n. 3". Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di: a) istituzione: "Con le forme di legge possono essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici di vendita, dipendenze e rappresentanze in Italia ed all'Estero" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il Consiglio di amministrazione potra' istituire succursali, agenzie e rappresentanze altrove"); b) domicilio dei soci: "Il domicilio dei soci al fine dei loro rapporti con la Societa' si intende costituito ad ogni effetto di legge all'indirizzo risultante dal libro dei soci" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il domicilio legale di ogni socio si intende eletto presso la sede sociale"); Art. 3 (Titolo I) Introduzione dell'espressione "... per deliberazione dell'Assemblea" in relazione alla possibilita' di prorogare la durata della societa'; Art. 4 (Titolo II) Introduzione, ex novo, dell'inciso "in Italia e all'estero" in relazione al luogo di svolgimento dell'attivita' assicurativa e riassicurativa. Con particolare riferimento alla classificazione dei rami e rischi assicurativi elencati nell'ambito dell'attivita', oggetto di esercizio, introduzione, al punto 3) "Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari)" del rischio "veicoli terrestri non automotori" nonche', al punto 11), del ramo "R.C. autoveicoli fluviali, lacustri, marittimi: ogni responsabilita' risultante dall'uso dei veicoli fluviali, lacustri, marittimi (compresa la responsabilita' del vettore)" (in luogo del precedente erroneo punto 11) "R.C. aeromobili: ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri, marittimi (compresa la responsabilita' del vettore)"); ed ancora introduzione, ex novo, del punto 12) "R.C. aeromobili" (nella sua corretta rappresentazione)": ogni responsabilita' risultante dall'uso dei veicoli aerei (compresa la responsabilita' del vettore)" (in luogo dell'ex punto 11), di cui sopra, riportante erronea descrizione dei rischi di ramo ed in mancanza, nel precedente statuto, del correlativo punto 12); ed ancora introduzione, al punto 18) "Assistenza di viaggio", ex novo, dell'espressione e assistenza alle persone in difficolta' a seguito del verificarsi di un evento fortuito"; Art. 5 (Titolo II) Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in tema di ampliamento dell'oggetto sociale: a) compimento di operazioni connesse all'oggetto sociale: "La societa' potra' compiere - in Italia e all'estero - ogni operazione necessaria od utile al perseguimento dell'oggetto sociale, purche' funzionalmente connessa allo stesso, incluse operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, nonche' operazioni finanziarie, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale, non nei confronti del pubblico" (in luogo della precedente previsione statutaria: "La societa' puo' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale"); b) assunzione di interessenze e partecipazioni: "La societa' potra' assumere, sia in Italia che all'estero, sia direttamente che indirettamente, interessenze, partecipazioni, anche azionarie, in altre societa' od imprese, enti od associazioni, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ma nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge n. 197/1991, per quanto attiene in particolare all'intervento di intermediari con i prescritti requisiti: in ogni caso tale assunzione di partecipazioni sara consentita se restera strumentale e non diverra' prevalente rispetto all'attivita' ordinaria" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Essa puo' inoltre assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in altre societa'"). Nuova disciplina in materia di: a) conseguimento dell'oggetto sociale: individuazione degli atti consentiti a tal fine; b) raggiungimento dell'oggetto sociale: possibilita' di ottenere finanziamenti dagli azionisti - limiti, condizioni, effetti e modalita';