IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
  Nella  riunione  odierna,  con  la partecipazione del prof. Stefano
Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente,
del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e
del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Considerato  che  le  iniziative  di  comunicazione  politica  e di
propaganda   rappresentano   una   componente   significativa   della
partecipazione  democratica  alle  consultazioni  elettorali  e  sono
intraprese  da numerosi candidati e forze politiche per rappresentare
le proprie posizioni;
  Rilevato  che in relazione a tali consultazioni vengono impiegate a
livello nazionale e locale, contemporaneamente e per un breve arco di
tempo,  notevoli  quantita'  di  dati  personali estratti da pubblici
registri,  elenchi,  atti  o  documenti conoscibili da chiunque, e in
particolare  da  liste  elettorali comunali ed elenchi di abbonati ai
servizi di telefonia vocale;
  Viste  le  numerose  segnalazioni  e  richieste di parere pervenute
all'Autorita' in ordine alla liceita' e correttezza dell'utilizzo dei
dati  personali  impiegati  per  l'inoltro  di  messaggi elettorali e
politici;
  Visto  l'art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996 in base al quale
"quando  i  dati  personali  non  sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa  di  cui  al  comma  1  e' data al medesimo interessato
all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione";
  Considerato che tale disposizione impone a chiunque utilizzi i dati
personali  provenienti  dalle  predette  fonti  pubbliche  di fornire
l'informativa  all'atto  della  registrazione  dei  dati  a  tutte le
persone  cui  essi  si  riferiscono,  a  meno  che il soggetto che li
utilizzi  li  tratti  per adempiere ad un obbligo normativo (art. 10,
comma 4, legge n. 675/1996);
  Constatato   che   tale   informativa  dovrebbe  essere  fornita  a
prescindere  dalla  circostanza  che  tutti  i  dati  estratti  dalle
predette   fonti   pubbliche   siano  effettivamente  utilizzati  per
finalita' di comunicazione politica e propaganda;
  Considerato   pertanto   che   nel  circoscritto  ambito  temporale
concernente  le prossime consultazioni elettorali un enorme numero di
interessati   diverrebbe   destinatario  di  una  cospicua  serie  di
informative dal medesimo contenuto, dovute per effetto del temporaneo
utilizzo di dati accessibili a chiunque;
  Visto  l'art. 10, comma 4, della legge n. 675/1996 in base al quale
la  citata  disposizione  di  cui  al  comma 3 "non si applica quando
l'informativa  all'interessato  comporta  un  impiego di mezzi che il
Garante  dichiari  manifestamente  sproporzionati rispetto al diritto
tutelato";
  Visto  il  provvedimento  di  questa Autorita' del 26 novembre 1998
(pubblicato   nel  bollettino  ufficiale  del  Garante  "Cittadini  e
Societa'  dell'informazione",  n.  6,  pag.  81) nel quale sono stati
indicati  i  presupposti  per l'eventuale esonero dall'informativa ai
sensi  del  predetto  art.  10,  comma  4,  e  si e' precisato che la
manifesta sproporzione puo' ravvisarsi caso per caso o in relazione a
settori generali o tipi di trattamento;
  Considerato   che  nel  caso  oggetto  del  presente  provvedimento
l'integrale  adempimento alle citate prescrizioni di cui all'art. 10,
comma   3,   della   legge   n.  675  puo'  risultare  manifestamente
sproporzionato   rispetto   al   diritto  tutelato,  con  particolare
riferimento  alle  situazioni  in cui la persona cui si riferiscono i
dati  estratti  da  fonti  pubbliche  accessibili  a chiunque non sia
contattato  dal soggetto che utilizza i dati, oppure riceva materiale
di    propaganda    che   non   permetta   un   agevole   inserimento
dell'informativa;
  Considerato invece che nel caso in cui l'interessato sia contattato
mediante  l'invio  di  lettere  articolate  o  di  messaggi per posta
elettronica  la predetta informativa puo' essere inserita agevolmente
nella  lettera o nel messaggio, con formule sintetiche anche in stile
colloquiale  che  riassumano  gli elementi indicati nel predetto art.
10;
  Ritenuta  la necessita' di esonerare in via temporanea dall'obbligo
dell'informativa  di  cui  all'art.  10  della legge n. 675 partiti e
movimenti  politici,  comitati promotori di liste elettorali, singoli
candidati   e   ogni   altro  soggetto  che  effettui  operazioni  di
trattamento   dei   predetti   dati   per   esclusiva   finalita'  di
comunicazione  politica  o  di propaganda in occasione delle prossima
tornata di consultazioni elettorali;
  Rilevato  che  con  l'esonero  dall'informativa  permane  l'obbligo
dell'utilizzatore  dei dati di cancellare le informazioni riguardanti
i soggetti che presentino eventuale istanza di cancellazione ai sensi
dell'art. 13 della legge n. 675;
  Rilevato che l'esonero non opera nel caso in cui si utilizzino dati
personali  non  provenienti  da  pubblici  registri,  elenchi, atti o
documenti  conoscibili da chiunque (articoli 12, comma 1, lettera c),
e  20,  comma  1,  lettera  b), legge n. 675) per i quali resta fermo
l'obbligo      dell'informativa,     nonche',     ove     necessario,
dell'acquisizione del consenso;
  Viste  le  osservazioni  formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art.  15  del  regolamento  del  Garante  n. 1/2000 adottato con
deliberazione  n.  15  del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
  Relatore il prof. Ugo De Siervo;
  Tutto cio' premesso, il garante:
    a)  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  4,  della legge n. 675/1996
esonera   partiti   e   movimenti   politici,  comitati  promotori  e
sostenitori  di  liste  e  di  candidati e ogni altro soggetto che in
occasione  delle  consultazioni  elettorali  della primavera del 2001
effettui  operazioni  di trattamento di dati personali provenienti da
pubblici  registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque
per esclusive finalita' di comunicazione politica o di propaganda;
    b)  dispone  che l'esonero di cui alla lettera a) operi sino alla
data  del  30 giugno 2001 con riferimento all'informativa dovuta alle
persone  cui  si  riferiscono  i  dati  estratti  da  fonti pubbliche
accessibili  a  chiunque,  che non siano contattate dall'utilizzatore
dei  dati  o che ricevano materiale di propaganda, diverso da lettere
articolate   o  messaggi  di  posta  elettronica,  che  non  permetta
l'inserimento dell'informativa;
    c)  dispone  che  nei  casi  oggetto  del presente provvedimento,
qualora   vengano   inviati   agli   interessati  messaggi  di  posta
elettronica  o  lettere articolate, l'informativa di cui all'art. 10,
comma  3,  della  legge  n.  675  possa  essere inserita nei medesimi
messaggi   o  lettere,  anziche'  essere  inviata  al  momento  della
registrazione dei dati;
    d)  dispone che copia della presente deliberazione sia pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 7 febbraio 2001
                                               Il Presidente: Rodota'