IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  l'art.  10,  comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come modificato dall'art. 2, comma 189, della legge 23 dicembre 1996,
n.  662,  che,  indicando  gli obiettivi di cui si deve tenere conto,
dispone  che  il  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione, di
concerto  con  il  Ministro  delle  finanze, determina annualmente la
misura dei diritti aereoportuali;
  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13
agosto  1998,  di  concerto con il Ministro delle finanze, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n.  251  del  27 ottobre  1998 con il quale e' stata rideterminata la
misura dell'importo dei diritti aeroportuali per il 1998;
  Vista  la  deliberazione  n. 86/2000 in data 4 agosto 2000 del CIPE
con  cui e' stato espresso parere favorevole allo "Schema di riordino
della  tariffazione  dei  servizi  aeroportuali  offerti in regime di
esclusiva"  presentato dal Ministro dei trasporti e della navigazione
di  concerto  con il Ministro delle finanze, con il quale sono state,
fra l'altro, individuate le modalita' tecniche di concreta attuazione
degli  obiettivi  stabiliti  dall'art.  10,  comma 10, della legge n.
537/1993 successive modificazioni;
  Considerato  che per la piena attuazione dei contenuti del predetto
schema  di riordino occorre la previa stipula, per ciascun aeroporto,
di un contratto di programma tra ENAC e gestore aereoportuale;
  Considerato    che    la   commissione   europea,   con   nota   n.
SG(2000)D/104168   in   data  13 giugno  2000,  ha  rilevato  che  la
Repubblica  italiana,  con  il  citato decreto ministeriale 13 agosto
1998, ha applicato un "sistema di diritti di approdo" discriminatorio
in  atto  a  favore  delle  compagnie  aeree nazionali ed ha pertanto
invitato lo Stato italiano ad eliminare tale differenziazione;
  Ritenuto di doversi conformare al predetto invito della Commissione
europea;
  Ritenuto  altresi'  che,  in attesa della completa attuazione della
disciplina  regolamentare  degli  aeroporti  italiani  secondo quanto
sopra indicato, e' perseguibile, allo Stato, un ulteriore adeguamento
agli  obiettivi di cui all'art. 10, comma 10, lettere a) ed e), della
legge  n. 537 del 1993, come modificato dall'art. 2, comma 189, della
legge n. 662/1996;
  Considerato  che  il livello dei diritti aereoportuali praticati in
Italia  risulta  generalmente  piu' basso rispetto a quello medio dei
diritti praticati in Europa, per cui si rende necessaria l'attuazione
di  un  ulteriore  intervento  di carattere adeguativo in conformita'
all'obiettivo di cui alla lettera a) del citato art. 10, comma 10;
  Considerato  che  l'obiettivo  di  cui alla lettera f) del medesimo
art.  10,  comma  10,  sara'  conseguito  in sede di attuazione della
specifica normativa in materia di tutela ambientale;
  Preso  atto  che  il  tasso  programmato di inflazione previsto dal
documento  di  programmazione  economica  e finanziaria 1999-2001, e'
pari  al  1,5%  per  l'anno  1999  e quello previsto dal documento di
programmazione economica e finanziaria 2000-2002, e' pari a 1,2%, per
l'anno 2000;
  Ritenuto di riconoscere, avendo anche riguardo ai predetti tassi di
inflazione  programmativa,  a  titolo  di progressivo allineamento ai
livelli  medi europei nell'ottica dell'implementazione dello sviluppo
aeroportuale nazionale, i seguenti incrementi:
    a)  quindici  per cento per i diritti di approdo e partenza per i
voli con origine o destinazione esterne all'Unione europea;
    b)  quindici  per  cento  per i diritti, equiparati, di approdo e
partenza  per i voli con origine e destinazione interne al territorio
nazionale o all'Unione europea;
    c) dieci per cento per i diritti di sosta e ricovero;
    d) tre per cento per i diritti di imbarco passeggeri;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4 agosto  2000,  n. 120T, recante
equiparazione  dei diritti di imbarco passeggeri tra voli nazionali e
comunitari;
  Visto  il  decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 137T, emesso in
attuazione  dell'art.  41,  comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
  Vista   la   relazione   in   data   27 ottobre   2000  concernente
l'istruttoria  svolta  dall'apposito  gruppo  di  lavoro istituita da
Ministro dei trasporti e della navigazione;
  Vista  la  nota  n.  00-4132/DG  in  data 31 ottobre 2000 dell'Ente
nazionale per l'aviazione civile, con la quale, ai sensi dell'art. 2,
comma  1, lettera e), del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250,
sono condivise le proposte risultanti dalla relazione predetta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I diritti di approdo e di partenza di cui all'art. 2 della legge
5   maggio   1976,  n.  324,  e  successive  modificazioni,  per  gli
aereomobili  che  svolgono  collegamenti  con  origine e destinazione
interne  al territorio nazionale o all'Unione europea, con esclusione
di  velivoli  adibiti  ad  attivita' didattica, sono determinati, per
ciascuno  scalo, nelle misure indicate e nell'allegata tabella 1, che
forma parte integrante del presente decreto.
  2. Per gli scali non compresi nella tabella 1, allegata al presente
decreto,  l'importo  dei  diritti  di approdo e di partenza di cui al
comma l, e' determinato in L. 1.534 (pari a euro 0,79) per tonnellata
di  peso massimo al decollo, per le prime 25 tonnellate o frazioni di
esse, e in L. 2.314 (pari a euro 1,19) per tonnellata di peso massimo
al decollo, per le ulteriori tonnellate o frazioni di esse.
  3. I  diritti  di  approdo  e  di  partenza  per i collegamenti con
origine o destinazione esterne all'Unione europea sono determinati in
L. 4.171 (pari a euro 2,15) per tonnellata di peso massimo al decollo
degli aeromobili, per le prime 25 tonnellate o frazioni di esse, e in
L. 5.207  (pari  a  euro  2,69)  per  tonnellata  di  peso massimo al
decollo, per le ulteriori tonnellate o frazioni di esse.