IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'

  Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29 giugno  1995  per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  articoli 9 e 10, recante norme per l'attuazione della direttiva
95/16/CE  sugli  ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   del   7 giugno   1999  di  autorizzazione  in  via
provvisoria  al rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva
95/16/CE,  emesso a nome della societa' I.V.C. - Istituto verifiche e
certificazioni S.r.l. con sede in via G. Messina n. 13 - Taranto;
  Vista  l'istanza  del  22 luglio 1999, protocollo n. 757.605 con la
quale  l'organismo  I.V.C.  -  Istituto  verifiche  e  certificazioni
S.r.l.,  in Taranto, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30 aprile  1999,  n. 162, ha richiesto la conferma
dell'autorizzazione  al  rilascio  di  certificazioni  ai sensi della
direttiva 95/16/CE;
  Considerato  che la documentazione prodotta dall'organismo I.V.C. -
Istituto  verifiche  e certificazioni S.r.l. - Taranto, e' conforme a
quanto  richiesto  dalla  direttiva  del Ministro dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre
1998;
  Considerato,  altresi', che l'organismo I.V.C. - Istituto verifiche
e  certificazioni  S.r.l.  -  Taranto,  ha  dichiarato  di  essere in
possesso  dei  requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma
2,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162;
  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'organismo I.V.C. - Istituto verifiche e certificazioni S.r.l.
-  Taranto,  e'  autorizzato,  in  via  definitiva,  al  rilascio  di
certificazioni  CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto
del  Presidente  della  Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito
elencati:
    allegato V: esame CE del tipo (modulo B);
    allegato VI: esame finale;
    allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).
  2.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.
  4.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   -   Direzione   generale   sviluppo  produttivo  e
competitivita' - Ispettorato tecnico.