IL PRESIDENTE


- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- vista la legge 5 novembre 1996, n. 573, di conversione in legge,
  con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 1996, n. 475;
- visto il Regolamento Generale dell'Istituto Nazionale di Fisica
  Nucleare (INFN), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
  Repubblica Italiana n. 146 del 24 giugno 1995;
- vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
- vista la legge 24 giugno 1997, n. 196;
- visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
- visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
- visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
- visto il decreto legisiativo 30 luglio 1999, n. 286;
- visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;
- vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
- visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
- vista la deliberazione n. 6764 del 31 marzo 2000, con la quale il
  Consiglio Direttivo ha adottato modifiche al Regolamento Generale
  dell'INFN, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
  Italiana n. 263 dei 10 novembre 2000;
- vista la deliberazione n. 6886 del 21 luglio 2000, con la quale
  il Consiglio Direttivo ha adottato ulteriori modifiche al
  Regolamento Generale dell'INFN ed ha dato mandato al Presidente
  di procedere ai conseguenti adempimenti;
- considerato che la richiamata deliberazione n. 6886 del 21 luglio
  2000 ha introdotto nel Regolamento Generale dell'INFN le
  disposizioni sotto riportate:
articolo 2, comma 1:
   "1   -  L'Istituto  promuove,  coordina  ed  effettua  la  ricerca
scientifica   nel   campo   della   fisica   nucleare,   subnucleare,
astroparticellare   e  delle  interazioni  fondamentali,  nonche'  la
ricerca  e  lo  sviluppo  tecnologico necessari all'attivita' in tali
settori,  nel  rispetto  dei  principi  di  cui all'articolo 8, comma
terzo,  della  legge  9  maggio  1989  n.  168 e dell'articolo 13 del
decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381".
articolo 2, comma 3, lettera d):
   "d)  promuove  la costituzione e partecipa a consorzi, fondazioni,
societa',  anche  internazionali, stranieri e comunitari, che abbiano
come  scopo  lo sviluppo delle ricerche, le prestazioni di servizi ad
esse  attinenti o il trasferimento e la valorizzazione di conoscenze,
nei  campi  di  sua  competenza  ed  in  campi interdisciplinari e di
interesse applicativo";
articolo 3, comma 3:
   "3  -  Il  Consiglio  Direttivo  determina  la  dotazione organica
dell'Istituto articolata in ruoli, livelli e profili professionali.";
   articolo 4, comma 1:
   "1 - L'Istituto programma la propria attivita' sulla base di piani
pluriennali  ad aggiornamento annuale con i quale vengono fissati gli
indirizzi generali.";
all'articolo 5 e' soppresso il comma 2;
articolo 6, comma 2:
   "2  -  Il bilando preventivo e' deliberato dal Consiglio Direttivo
entro il 31 ottobre ed e' trasmesso agli Organi competenti".;
articolo 6, comma 3:
   "3  -  Il  conto  consuntivo e' deliberato dal Consiglio Direttivo
entro il 30 aprile ed e' trasmesso agli Organi competenti".;
articolo 7, commi 1 e 2:
   "1  -  L'istituto  affida  ad  un apposito Comitato la valutazione
complessiva dei risultati scientifici e tecnologici conseguiti.
   2   -  Il  Comitato  di  Valutazione  e'  nominato  dal  Consiglio
Direttivo,  e'  composto da non meno di cinque scienziati ed esperti,
italiani  e  stranieri che durano in carica tre anni e possono essere
confermati per una sola volta; riferisce periodicamente al Presidente
dell'INFN sulle valutazioni effettuate.";
articolo 9, comma 2:
   "2   -   Il   Presidente  e'  designato  dal  Consiglio  Direttivo
dell'Istituto,  a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, ed e'
nominato  ai  sensi  dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204".
articolo 10, comma 4, lettera d):
   "d)  elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti i Direttori
delle  Sezioni,  dei  Laboratori  Nazionali,  dei  Centri  Nazionali,
nonche' i Responsabili dei Gruppi Collegati";
articolo 10, comma 4, lettera e):
   "e)  conferisce  con  delibera adottata a maggioranza assoluta dei
suoi  componenti  gli  incarichi di direzione degli Uffici di livello
dirigenziale generale di cui all'articolo 27";
articolo 10, comma 4, lettera f):
   "f)  nomina  i  componenti  dei  Comitato  di  Valutazione  di cui
all'articolo  7, dei Comitati Scientifici dei Laboratori Nazionali di
cui  all'articolo  21,  del  Collegio  dei  Revisori dei Conti di cui
all'art.  14  e del Servizio di Controllo Interno di cui all'articolo
7";
articolo 14, comma 1, lettera a):
   ."a)  un  revisore  effettivo  ed  uno  supplente, con funzioni di
Presidente,  designati  dal  Ministro  del  Tesoro  e  scelti  tra il
personale di ruolo del Ministero ed iscritti al registro dei revisori
contabili";
articolo 14, comma 1, lettera c):
   c) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Consiglio
Direttivo tra gli iscritti al registro dei revisori contabili".
all'articolo 24 sono soppressi i commi 4 e 6;
articolo 26, comma 3:
"3 - Sono componenti del Consiglio:
a) Il Direttore che lo presiede;
b) i Dirigenti delle Direzioni e dei Servizi;
c) tre   Rappresentanti   eletti   dal   personale  dipendente  della
   Struttura".
articolo 28:
   "  1-  Il  Consiglio  Direttivo,  tenendo conto delle disposizioni
contenute  nel  presente  Regolamento  Generale,  adegua  le  vigenti
normative interne dell'Istituto";
- vista  la  nota  dell'Istituto del 27 luglio 2000, prot. n. 016125,
  con  la  quale  la  deliberazione  n.  6886  e'  stata trasmessa al
  Ministero   dell'Universita'   e   della   Ricerca   Scientifica  e
  Tecnologica;
- visto  quanto  disposto  dall'articolo  8,  comma  4, della legge 9
  maggio 1989, n. 168;
- ritenuto,  pertanto, necessario dar seguito a quanto disposto dalla
  detta   deliberazione   n.   6886   che   autorizza  il  Presidente
  dell'Istituto ad apportare al testo finale del Regolamento Generale
  dell'INFN,  gli  aggiustamenti  tecnici che si rendono necessari ai
  fini  della  sua  articolazione  e  conseguente pubblicazione nella
  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- considerato   che   l'inserimento   delle   disposizioni  novellate
  interessa  quasi  ogni articolo del Regolamento Generale, cosicche'
  si rende necessaria la pubblicazione dell'intero testo risultante;

Dispone

   1)  che  si  provveda alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  Italiana,  secondo quanto indicato nelle premesse,
del   testo   del   Regelamento  Generale  dell'INFN  (doc.  gen.  n.
1100/1995-rev.   1),  allegato  alla  presente  Disposizione  di  cui
costituisce parte integrante.
   2)  La  presente disposizione con il relativo allegato, e' inviata
al  Ministero  della  Giustizia  per  la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  ai sensi dell'art. 8, quarto
comma, della legge n. 168/1989.

   Roma, 7 febbraio 2001

                                            Il presidente: IAROCCI
                             Articolo 1
                         La Natura Giuridica

   1  -  L'Istituto  Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), con sede in
Frascati,  e'  Ente  pubblico  nazionale  di  ricerca a carattere non
strumentale  e ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e
contabile   ai   sensi   dell'articolo   33   della   Costituzione  e
dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.