Alle    Direzioni   compartimentali
                                  delle dogane e delle II.II.
                                  Alla  Direzione compartimentale per
                                  le contabilita' centralizzate
                                  Alle Direzioni delle circoscrizioni
                                  doganali
                                  Alle Dogane
                                  Agli U.T.F.
                                      e, per conoscenza:
                                  Alla Direzione centrale dei servizi
                                  doganali
                                  Alla  Direzione  centrale  A.G.P. e
                                  servizi informatici e tecnici
                                  Alla   Direzione   centrale   della
                                  imposizione     indiretta     sulla
                                  produzione e sui consumi
                                  Alla    Direzione    centrale   per
                                  l'analisi    merceologica   ed   il
                                  laboratorio chimico
                                  Al Servizio ispettivo centrale
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
                                  Al  Servizio  consultivo  ispettivo
                                  tributario
                                  Al Dipartimento delle entrate
                                  Al   Ministero   per  le  politiche
                                  agricole
                                  Alla  Regione  autonoma della Valle
                                  d'Aosta
                                  Alla Camera di commercio, industria
                                  e artigianato di Aosta
                                  Alla     Camera     di    commercio
                                  internazionale
                                  Alla     Confederazione    generale
                                  dell'industria italiana
                                  Alla     confederazione    generale
                                  dell'agricoltura
                                  Alla     Confederazione    generale
                                  italiana del commercio, del turismo
                                  e dei servizi
                                  All'Unione   italiana   camere   di
                                  commercio, industria ed artigianato
                                  Al    Consiglio   nazionale   degli
                                  spedizionieri doganali
                                  Alla      Federazione     nazionale
                                  spedizionieri italiani
                                  All'Associazione          nazionale
                                  commercio estero (A.N.C.E.)
                                  All'Associazione  fra  le  societa'
                                  italiane per azione - ASSONIME

  E' stato segnalato a questo Dipartimento:
    a) che  alcune  aziende  della  Valle d'Aosta, anziche' collocare
nell'ambito  della  propria  regione,  per  essere  quivi  consumati,
prodotti  ottenuti  con  l'impiego di zucchero importato in esenzione
dai  diritti  doganali,  vendono,  ai  sensi  e  per  gli effetti del
regolamento  regionale  n.  1/1994,  tali  prodotti fuori della Valle
medesima con gravi distorsioni della concorrenza;
    b) che  in  conseguenza  di cio' si e' determinata una situazione
particolare  che  ha  dato  origine  ad  un'evoluzione tutt'altro che
univoca dei contesti accesi a fronte dei processi verbali elevati dai
militari  della  Guardia  di  finanza  operanti alle dipendenze della
compagnia  di  Aosta,  essendo state assunte posizioni contrastanti a
fronte di situazioni del tutto identiche.
  Al   riguardo,   premesso   che  la  problematica  e'  circoscritta
all'importazione dei contingenti di zucchero in esenzione dai diritti
doganali, con esclusione, quindi, dell'imposta di fabbricazione sullo
zucchero,   essendo   stata   la  stessa  abolita  dall'art.  35  del
decreto-legge  n.  331/1993,  convertito con la legge n. 427/1993, la
scrivente  osserva che dalla lettura letterale ed ontologica dei dati
normativi  del regime di esenzione previsto dalla legge originaria n.
623  del  3 agosto  1949 e dal regolamento 29 gennaio 1973 emerge che
detto  regime e' rivolto esclusivamente a vantaggio della popolazione
locale per il soddisfacimento dei propri bisogni personali.
  Il regolamento regionale n. 1 del 14 marzo 1994, di interpretazione
autentica  del  predetto  regolamento 29 gennaio 1973, affermando che
l'utilizzazione  dei  prodotti  contingentati nei processi produttivi
contemplati  nel  regolamento del 1973 "... deve essere considerata a
tutti  gli  effetti consumo nel territorio regionale" consente, a sua
volta,  ai  produttori  locali  l'adozione  di  procedure formalmente
legittime,  ma  sostanzialmente  distorsive del mercato, consistenti,
appunto,  nel  destinare alla vendita fuori della Valle d'Aosta merce
prodotta   in   territorio   valdostano  con  l'impiego  di  prodotti
contingentati,  beneficiando,  percio'  stesso  di  costi  produttivi
ridotti.
  Tale   sistema  commerciale,  benche'  consentito  dal  regolamento
regionale,  si  colloca al di fuori dell'operativita' teleologica sia
della  legge  n.  623/1949 che del regolamento del 1973, i cui motivi
ispiratori  vanno  rintracciati  ed  identificati  con  le  disagiate
condizioni  economiche e geografiche della Valle d'Aosta elevata, per
cio'  stesso,  a  zona franca dalla predetta legge n. 623/1949, i cui
caratteri  derogatori  del modello di zona franca prevista dal codice
doganale  comunitario,  fatti  salvi  dall'art.  307,  1o  comma, del
trattato di Roma.
  Ne  consegue che il regolamento regionale in questione non puo' che
essere  interpretato,  come  suggerito dall'Avvocatura generale dello
Stato  col parere prot. n. 142239 del 29 dicembre 1998, nel senso che
il  prodotto  di  cui  all'oggetto  gode dell'esenzione fiscale se e'
venduto  nel  territorio  regionale  o  e'  inserito  in  un prodotto
trasferito  al  consumatore  finale  regionale,  con  l'esclusione di
benefici  fiscali  in  caso di successive fasi di commercializzazione
che destinino il prodotto fuori dall'ambito regionale.
  Alla  luce  delle  considerazioni  svolte,  per  quanto concerne il
contenzioso  che  si  e'  determinato  in materia, tenuto conto delle
condizioni  di  incertezza  sulla  portata del menzionato regolamento
regionale   nell'ambito  del  quadro  normativo  di  riferimento,  si
ritiene,  in  base  alle disposizioni contenute nell'art. 6, comma 2,
del  decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n. 472, e nell'art. 10
della   legge   27 luglio   2000,  n.  212,  di  dover  soprassedere,
limitatamente   alle   fattispecie  pregresse  ancora  pendenti,  dal
recupero  delle somme, eventualmente dovute dagli operatori economici
interessati a titolo di sanzione amministrativa.
  Cio'  posto  e  dovendo,  per  il  futuro,  ancorare,  per  ragioni
collegate  ad  esigenze di certezza e stabilita', l'irrogazione delle
sanzioni in materia ad una data ben precisa, si ritiene che tale data
possa  coincidere,  come  suggerito  dall'ufficio  del  coordinamento
legislativo, appositamente interpellato al riguardo, con quella della
presente  circolare che verra' portata a conoscenza degli interessati
con i consueti mezzi di pubblicita'.
  Pertanto,   allo   scopo  di  consentirne  la  completa  e  agevole
conoscenza,  si  ritiene  che la data medesima possa farsi coincidere
con il quindicesimo giorno dalla data di divulgazione della presente.
    Roma, 29 dicembre 2000
                                       Il direttore generale: Guaiana