IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la  legge  23 luglio  1991, n. 223, contenente, tra l'altro,
norme  in  materia  di  cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione speciale;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 1, comma 24, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visti  l'art.  1, comma 2, e l'art. 12, del decreto-legge 16 maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451;
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  il
coordinamento  della  politica  industriale  C.I.P.I., adottata nella
riunione del 25 marzo 1992, con la quale sono stati fissati i criteri
per   l'individuazione  dei  casi  di  crisi  aziendale,  cosi'  come
modificati ed integrati dalla delibera del Comitato interministeriale
per  la  programmazione economica - C.I.P.E., adottata nella riunione
del 18 ottobre 1994;
  Vista  l'istanza  della  Societa' Apulia Salus S.r.l. del 24 maggio
1996 tesa a richiedere il beneficio della Cassa integrazione guadagni
straordinaria per crisi aziendale, relativamente al periodo 1o aprile
1996-30 marzo 1997;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 22935 del 18 giugno 1997, con il
quale  e'  stato  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale con
riconoscimento del trattamento economico per il primo semestre ovvero
dal 1o aprile 1996 al 30 settembre 1996;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n. 23091 del 7 luglio 1997 con il
quale  si negava il trattamento economico per l'ulteriore semestre 1o
ottobre  1996-30 marzo 1997 in quanto dalle risultanze istruttorie si
e'  evidenziato  che  il  piano  di risanamento non ha potuto trovare
concreta  attuazione,  ne'  sono  stati  svolti  corsi  di formazione
previsti per la gestione degli esuberi;
  Considerata  l'istanza  di  riesame,  presentata  in data 11 agosto
1997,  dalla  societa'  Apulia  Salus  con  la quale si richiedeva la
revisione del predetto provvedimento negativo;
  Accertato  che  la  succitata  Societa'  ha  presentato  in data 16
settembre  1997  ricorso  al  TAR  Puglia avverso il decreto 7 luglio
1997, n. 23091, di rigetto dell'istanza per la proroga CIGS, e che in
ottemperanza  alla  circolare  n. 17/96 di questa ammiristrazione, e'
stato   considerato  che  la  via  giurisdizionale  prevalesse  sulla
richiesta di revisione amministrativa;
  Considerato,   tuttavia,   da   un   ulteriore  esame  istruttorio,
confortato  dal  parere  del locale organo ispettivo di Bari con nota
del  15  novembre 2000, potersi ravvisare la possibilita' da parte di
questa  amministrazione  nell'esercizio del suo potere di autotutela,
di  rideterminarsi  sull'istanza  di  proroga semestrale della Apulia
Salus,  avendo  l'azienda fatto rientrare in servizio tutte le unita'
sospese riprendendo a pieno regime la propria attivita' lavorativa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le motivazioni in premessa esplicitate, e' concesso il secondo
semestre   del  piano  per  crisi  aziendale  approvato  con  decreto
ministeriale  22935  del  18 giugno 1997 a favore della ditta: Apulia
Salus  S.r.l.,  con sede in Bari, unita' di Bari (direzione); casa di
cura  "La  Madonnina" (Bari); casa di cura "Villa dei Gerani" (Bari);
Centro di riabilitazione "Riabilia" (Bari), per il periodo 1o ottobre
1996-30 marzo 1997.
  Istanza  aziendale presentata il 22 novembre 1996 con decorrenza 1o
ottobre 1996.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36 mesi  nell'arco del quinquennio previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione del trattamento di integrazione salariale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 dicembre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi