IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina della attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente: "Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"; Visto l'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cosi' come integrato dall'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, in legge con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, ed in particolare il comma 2-bis, 2-ter e 2-quater; Considerato che le disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'art. 19 della legge n. 230 del 1998, integrato per l'anno in corso dalla citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a lire 23 miliardi, consente di avviare al servizio un numero non superiore a 85.000 obiettori; Considerato che per l'anno 2001, si prevede una disponibilita' alla chiamata per il servizio civile di 135.000 giovani e che, pertanto, sussiste eccedenza di giovani da avviare al servizio medesimo rispetto alle disponibilita' finanziarie del citato Fondo nazionale per il servizio civile; Tenuto conto che, sulla base delle pregresse esperienze, l'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, della legge n. 230 del 1998, rende prevedibile, in via di programmazione preventiva, una riduzione delle eccedenze pari al 18% del contingente disponibile; Tenuto conto, pertanto, che la riduzione dell'intera eccedenza costituisce obiettivo non conseguibile mediante l'adozione delle dispense e del collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo, sulla base delle condizioni di cui al citato art. 9, comma 2-bis, della legge n. 230 del 1998; Ravvisata quindi la necessita', ai fini della corretta e tempestiva programmazione per l'anno 2001, delle attivita' di avvio al servizio civile e del conseguimento del relativo obiettivo di riduzione delle eccedenze, di applicare le disposizioni di cui all'art. 9, commi 2-ter e 2-quater, della legge n. 230 del 1998, che prevedono rispettivamente l'obbligo per l'Ufficio nazionale per il servizio civile di ridurre, fino a concorrenza delle risorse disponibili, le eccedenze anche qualora nessun obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate all'art. 9, comma 2-bis, lettere a) e b), nonche' la individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche di forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo; Considerato che le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2-ter, della legge n. 230 del 1998, devono trovare applicazione tenendo conto delle esigenze degli obiettori, in relazione ai tempi di attesa della chiamata e quindi dell'ordine temporale di disponibilita' e di presentazione delle domande di ammissione al servizio civile; Considerato che i giovani, da piu' tempo in attesa di chiamata al servizio possono, tra l'altro, aver gia' acquisito con maggiore probabilita' le responsabilita' lavorative e le esperienze ed i meriti scientifici, artistici e culturali di cui all'art. 2, comma 2-bis, lettere a) e b); Ritenuto pertanto che, alla luce delle considerazioni sopra riportate, debbano essere dispensati, ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, della citata legge n. 230 del 1998 e fino a concorrenza delle risorse disponibili, prioritariamente coloro le cui domande sono anteriori nel tempo e pertanto gli obiettori, disponibili alla chiamata, che abbiano presentato domanda di ammissione al servizio civile nel corso dell'anno 1999; Decreta: Art. 1. Consistenza massima degli obiettori in servizio 1. Tenuto conto che nell'anno 2001, sussistono eccedenze di giovani da avviare al servizio civile rispetto alle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale di cui all'art. 19 della legge n. 230 del 1998, integrato per l'anno in corso dalla legge n. 388 del 2000, la consistenza massima degli obiettori di coscienza in servizio, in relazione a ciascun periodo di avvio al servizio, e' definita per il 2001 in 85.000 unita'. 2. Al fine di contenere il numero degli obiettori di coscienza da avviare al servizio entro il contingente massimo di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti per la concessione della dispensa e per l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (di seguito denominata L.I.S.A.A.C.) nei confronti degli obiettori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis, 2-ter e 2-quater della legge n. 230/1998.