IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina della
attivita'  di  Governo  ed ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri";
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente:
"Adeguamento  delle  norme  in  materia di ritardi, rinvii e dispense
relativi  al  servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662";
  Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)";
  Visto  l'art.  9  della  legge  8 luglio  1998,  n. 230, cosi' come
integrato  dall'art.  2  del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324,
convertito, in legge con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999,
n. 424, ed in particolare il comma 2-bis, 2-ter e 2-quater;
  Considerato  che  le disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale
per  il  servizio  civile  di  cui all'art. 19 della legge n. 230 del
1998,  integrato  per  l'anno in corso dalla citata legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  pari  a  lire  23  miliardi,  consente di avviare al
servizio un numero non superiore a 85.000 obiettori;
  Considerato che per l'anno 2001, si prevede una disponibilita' alla
chiamata  per  il servizio civile di 135.000 giovani e che, pertanto,
sussiste  eccedenza  di  giovani  da  avviare  al  servizio  medesimo
rispetto  alle  disponibilita' finanziarie del citato Fondo nazionale
per il servizio civile;
  Tenuto   conto   che,   sulla   base  delle  pregresse  esperienze,
l'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, della legge n. 230 del 1998,
rende prevedibile, in via di programmazione preventiva, una riduzione
delle eccedenze pari al 18% del contingente disponibile;
  Tenuto  conto,  pertanto,  che  la  riduzione dell'intera eccedenza
costituisce  obiettivo  non  conseguibile  mediante  l'adozione delle
dispense  e  del  collocamento in licenza illimitata senza assegni in
attesa  di congedo, sulla base delle condizioni di cui al citato art.
9, comma 2-bis, della legge n. 230 del 1998;
  Ravvisata quindi la necessita', ai fini della corretta e tempestiva
programmazione  per l'anno 2001, delle attivita' di avvio al servizio
civile  e del conseguimento del relativo obiettivo di riduzione delle
eccedenze,  di  applicare  le  disposizioni  di cui all'art. 9, commi
2-ter  e  2-quater,  della  legge  n.  230  del  1998,  che prevedono
rispettivamente  l'obbligo  per  l'Ufficio  nazionale per il servizio
civile  di  ridurre, fino a concorrenza delle risorse disponibili, le
eccedenze  anche  qualora  nessun  obiettore  versi  in  alcuna delle
condizioni indicate all'art. 9, comma 2-bis, lettere a) e b), nonche'
la  individuazione,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri,  anche di forme di collocamento in licenza illimitata senza
assegni in attesa di congedo;
  Considerato  che  le  disposizioni  di cui all'art. 9, comma 2-ter,
della  legge  n.  230  del  1998, devono trovare applicazione tenendo
conto delle esigenze degli obiettori, in relazione ai tempi di attesa
della  chiamata e quindi dell'ordine temporale di disponibilita' e di
presentazione delle domande di ammissione al servizio civile;
  Considerato  che  i giovani, da piu' tempo in attesa di chiamata al
servizio  possono,  tra  l'altro,  aver  gia'  acquisito con maggiore
probabilita'  le  responsabilita'  lavorative  e  le  esperienze ed i
meriti  scientifici,  artistici  e culturali di cui all'art. 2, comma
2-bis, lettere a) e b);
  Ritenuto   pertanto  che,  alla  luce  delle  considerazioni  sopra
riportate,  debbano  essere  dispensati,  ai sensi dell'art. 9, comma
2-ter,  della citata legge n. 230 del 1998 e fino a concorrenza delle
risorse  disponibili,  prioritariamente  coloro  le  cui domande sono
anteriori  nel  tempo  e  pertanto  gli  obiettori,  disponibili alla
chiamata,  che  abbiano  presentato domanda di ammissione al servizio
civile nel corso dell'anno 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
           Consistenza massima degli obiettori in servizio

  1. Tenuto conto che nell'anno 2001, sussistono eccedenze di giovani
da   avviare   al   servizio   civile  rispetto  alle  disponibilita'
finanziarie del Fondo nazionale di cui all'art. 19 della legge n. 230
del  1998, integrato per l'anno in corso dalla legge n. 388 del 2000,
la  consistenza  massima degli obiettori di coscienza in servizio, in
relazione  a ciascun periodo di avvio al servizio, e' definita per il
2001 in 85.000 unita'.
  2.  Al  fine di contenere il numero degli obiettori di coscienza da
avviare  al  servizio entro il contingente massimo di cui al comma 1,
l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti per
la  concessione  della  dispensa  e per l'invio in licenza illimitata
senza   assegni   in   attesa   di  congedo  (di  seguito  denominata
L.I.S.A.A.C.)  nei  confronti  degli  obiettori  che si trovino nelle
condizioni  di  cui  all'art.  9, comma 2-bis, 2-ter e 2-quater della
legge n. 230/1998.