IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Vista   la   legge  5 febbraio  1999,  recante:  "Disposizioni  per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1998)";
  Vista  la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29 maggio  1997,  per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di attrezzature a pressione;
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione
della direttiva 97123/CE in materia di attrezzature a pressione;
  Visto  l'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e
in  particolare,  il  comma  2, che prevede che la designazione degli
organismi    da    notificare    viene   effettuata   dal   Ministero
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, nel rispetto dei
criteri  previsti  nell'allegato  IV  e  secondo  le  linee guida che
saranno  determinate  con  decreto  del  Ministro dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato, sentito il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale;
  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                              Decreta:
  Criteri  per  la  designazione  degli  organismi  da abilitare alla
certificazione  dei  prodotti ai sensi degli articoli 11, 12, 13 e 14
del  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della
direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.
                               Art. 1.
                   Classificazione degli organismi
  1.  Ai  fini  dell'autorizzazione  all'espletamento di attivita' di
valutazione  di  conformita'  e  conseguente  certificazione  CE,  in
applicazione   dei   requisiti   previsti   dal  decreto  legislativo
25 febbraio  2000,  n.  93,  ed  allo  scopo  di  definire un sistema
organico di certificazione rispondente alle competenze e specificita'
contemplate   nel   campo   di  applicazione  del  suddetto  decreto,
gliorganismi  ivi  indicati  agli  articoli 11,  12,  13 e 14 vengono
suddivisi nelle seguenti specificita' operative:
    a) organismi   per   la   valutazione   della  conformita'  delle
attrezzature  a  pressione  e  degli  insiemi  di  cui all'art. 1 del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;
    b) organismi per l'approvazione europea dei materiali;
    c) organismi  per  l'approvazione  del  sistema  di  qualita' del
fabbricante  dei  materiali  di  cui alla sez. 4.3 dell'allegato I al
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;
    d) entita'  terze  riconosciute per lo svolgimento dei compiti di
cui  al  punto  3.1.2  (giunzioni)  e  3.1.3  (prove non distruttive)
dell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;
    e) ispettorati   degli  utilizzatori  per  la  valutazione  della
conformita'  di  alcune  categorie  di  attrezzature a pressione e di
insiemi  di  cui all'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 93.
  2.  In  relazione  alla  suddivisione di cui al precedente comma 1,
sono   individuati   per  gli  organismi  per  la  valutazione  della
conformita'   di   attrezzature   a  pressione,  insiemi,  tubazioni,
accessori  di sicurezza, accessori a pressione, i seguenti settori di
attrezzature  a pressione cui ciascun organismo dovra' fare esplicito
riferimento - ove in possesso dei requisiti di cui al successivo art.
2  del  presente  decreto  -  al fine di ottenere l'autorizzazione ad
espletare  l'attivita'  di  valutazione  della  conformita'  per il/i
settore/i di attrezzature richiesti:
    a) attrezzature  a  pressione  di  vapore  o  di  gas di cui alle
lettere  a),  b),  c), d), e), f) del punto 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;
    b) approvazione  dei  sistemi  di  qualita'  del  fabbricante dei
materiali   (punto   4.3  dell'allegato  I  del  decreto  legislativo
25 febbraio 2000, n. 93);
    c) attrezzature non previste alle lettere precedenti per le quali
la   pressione   costituisce   elemento  preponderante  per  la  loro
progettazione e fabbricazione.
  3.  Le  entita'  terze di cui al precedente comma 1, lettera d), al
fine   di  ottenere  l'autorizzazione  ad  espletare  l'attivita'  di
approvazione  di  cui  ai  punti  3.1.2  e 3.1.3, ove in possesso dei
requisiti  di  cui  al successivo art. 2, dovranno indicare l'area di
propria competenza tra le seguenti:
    a) approvazione   delle   modalita'  operative  e  del  personale
preposto  alla  realizzazione  delle  giunzioni  permanenti di cui al
punto 3.1.2 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 93;
    b) approvazione   delle   modalita'  operative  e  riconoscimento
dell'idoneita'  del  personale  incaricato  della effettuazione delle
prove   non  distruttive  sulle  giunzioni  di  cui  al  punto  3.1.3
dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.