IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 5 febbraio 1999, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1998)"; Vista la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97123/CE in materia di attrezzature a pressione; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e in particolare, il comma 2, che prevede che la designazione degli organismi da notificare viene effettuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei criteri previsti nell'allegato IV e secondo le linee guida che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Criteri per la designazione degli organismi da abilitare alla certificazione dei prodotti ai sensi degli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione. Art. 1. Classificazione degli organismi 1. Ai fini dell'autorizzazione all'espletamento di attivita' di valutazione di conformita' e conseguente certificazione CE, in applicazione dei requisiti previsti dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ed allo scopo di definire un sistema organico di certificazione rispondente alle competenze e specificita' contemplate nel campo di applicazione del suddetto decreto, gliorganismi ivi indicati agli articoli 11, 12, 13 e 14 vengono suddivisi nelle seguenti specificita' operative: a) organismi per la valutazione della conformita' delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93; b) organismi per l'approvazione europea dei materiali; c) organismi per l'approvazione del sistema di qualita' del fabbricante dei materiali di cui alla sez. 4.3 dell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93; d) entita' terze riconosciute per lo svolgimento dei compiti di cui al punto 3.1.2 (giunzioni) e 3.1.3 (prove non distruttive) dell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93; e) ispettorati degli utilizzatori per la valutazione della conformita' di alcune categorie di attrezzature a pressione e di insiemi di cui all'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. 2. In relazione alla suddivisione di cui al precedente comma 1, sono individuati per gli organismi per la valutazione della conformita' di attrezzature a pressione, insiemi, tubazioni, accessori di sicurezza, accessori a pressione, i seguenti settori di attrezzature a pressione cui ciascun organismo dovra' fare esplicito riferimento - ove in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2 del presente decreto - al fine di ottenere l'autorizzazione ad espletare l'attivita' di valutazione della conformita' per il/i settore/i di attrezzature richiesti: a) attrezzature a pressione di vapore o di gas di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del punto 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93; b) approvazione dei sistemi di qualita' del fabbricante dei materiali (punto 4.3 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93); c) attrezzature non previste alle lettere precedenti per le quali la pressione costituisce elemento preponderante per la loro progettazione e fabbricazione. 3. Le entita' terze di cui al precedente comma 1, lettera d), al fine di ottenere l'autorizzazione ad espletare l'attivita' di approvazione di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3, ove in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, dovranno indicare l'area di propria competenza tra le seguenti: a) approvazione delle modalita' operative e del personale preposto alla realizzazione delle giunzioni permanenti di cui al punto 3.1.2 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93; b) approvazione delle modalita' operative e riconoscimento dell'idoneita' del personale incaricato della effettuazione delle prove non distruttive sulle giunzioni di cui al punto 3.1.3 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.