L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
                  PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione   sulla   vita   e   le   successive  disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto   il   decreto  ministeriale  in  data  26 novembre  1984  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Nationale Suisse -
Compagnia  italiana  assicurazioni  S.p.a.,  con  sede  in  S. Donato
Milanese (Milano), via XXV aprile n. 2, ed i successivi provvedimenti
autorizzativi;
  Vista  la  delibera assunta in data 19 dicembre 2000 dall'assemblea
straordinaria  degli  azionisti  della  Nationale  Suisse - Compagnia
italiana assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate
agli articoli 6 e 20 dello statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato  il nuovo testo dello statuto sociale della Nationale
Suisse  -  Compagnia  italiana  assicurazioni  S.p.a.  con sede in S.
Donato Milanese (Milano), con le modifiche apportate agli articoli:
                               Art. 6.
                          Capitale sociale
  Nuovo  ammontare del capitale sociale con conversione in euro: euro
7.800.000  (in  luogo  del  precedente  importo di L. 10.000.000.000)
diviso   in  n.  7.800.000  azioni  da  euro  1  cadauna  (a  seguito
dell'aumento del capitale per L. 5.000.000.000 a pagamento alla pari,
mediante utilizzo del corrispondente importo gia' versato nelle casse
sociali,   e  dell'aumento  per  L. 102.906.000  a  titolo  gratuito,
mediante  utilizzo  del  corrispondente  importo  di  utili portati a
nuovo, finalizzato alla conversione in euro);
                              Art. 20.
                         Collegio sindacale
  Riformulazione  dell'articolo  in materia di composizione, nomina e
durata  del  collegio  sindacale:  "L'assemblea  ordinaria  nomina il
collegio sindacale, formato da tre sindaci effettivi e due supplenti,
le   cui  attribuzioni  e  doveri  sono  stabiliti  dalla  legge.  Il
presidente   del  collegio  sindacale  viene  nominato  dalla  stessa
assemblea.  ...  I  sindaci  restano in carica per un triennio e sono
rieleggibili"  (in  luogo della precedente previsione statutaria: "Il
collegio  sindacale e' composto di tre membri effettivi dei quali uno
presidente  e  due  membri  supplenti; tutti gli stessi sono nominati
dalla  assemblea. I membri del collegio sindacale durano in carica un
triennio  e  sono  rieleggibili  con  gli obblighi e diritti previsti
dalla legge").
  Nuova disciplina in materia di:
    a) cause  di  ineleggibilita',  di  decadenza  e limiti al cumulo
degli incarichi per i membri del collegio sindacale;
    b) retribuzione dei sindaci;
    c) obbligo  di  informativa al collegio sindacale, da parte degli
amministratori   a  cui  siano  state  conferite  cariche  o  poteri,
sull'attivita'   svolta   e   sulle   operazioni  di maggior  rilievo
economico,  finanziario  e  patrimoniale  effettuate dalla societa' o
dalle  societa'  controllate  ed, in particolare, sulle operazioni in
potenziale conflitto di interessi: modalita'.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 15 febbraio 2001
                                             Il presidente: Manghetti