IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca; Visto il regolamento (CE) n. 2792 del Consiglio del 17 dicembre 1999, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca; Vista la decisione della Commissione 2000/279/CE del 30 marzo 2000 di modifica della decisione 98/123/CE recante approvazione del POP per la flotta peschereccia dell'Italia relativo al periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001; Visto l'art. 4, comma 11, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343; Considerata la necessita' di provvedere alla emanazione di norme di applicazione dei suddetti regolamenti in materia di arresto definitivo delle attivita' di pesca delle navi; Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, nella seduta del 6 giugno 2000; Decreta: Art. 1. Normativa di riferimento 1. Per l'attuazione della misura di arresto definitivo dell'attivita' di pesca delle navi (di seguito, per brevita' "arresto definitivo"), perseguito attraverso una delle modalita' di cui all'art. 2, si applicano le norme previste dal regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999. 2. La misura di arresto definitivo si applica solo alle unita', di eta' pari o superiore a 10 anni, che siano state armate, ai sensi dell'art. 164 del codice della navigazione, per almeno settantacinque giorni in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di richiesta di arresto definitivo, ovvero, per almeno l'80% del numero dei giorni consentiti dalla normativa vigente. 3. Ai fini del presente provvedimento, l'eta' della nave e' un numero intero pari alla differenza tra l'anno in cui la domanda di adesione all'arresto definitivo viene ammessa a finanziamento e l'anno di costruzione della nave. In mancanza di quest'ultimo viene considerato quale termine di riferimento l'anno di entrata in esercizio come definito dall'art. 6 del regolamento CEE n. 2930/1986 del Consiglio del 22 settembre 1986. 4. Le navi per le quali e' richiesto il premio di arresto definitivo devono rispettare le seguenti condizioni: a) la nave deve risultare iscritta nei registri delle navi da pesca della Comunita' europea; b) al momento dell'ammissione al premio (data del provvedimento ministeriale) la nave deve essere operativa. E' definita operativa la nave armata ed equipaggiata, ai sensi dell'art. 164 del codice della navigazione.