IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno
1999,  relativo  allo  SFOP  -  Strumento finanziario di orientamento
della pesca;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 2792 del Consiglio del 17 dicembre
1999,  che  definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali
nel settore della pesca;
  Vista  la decisione della Commissione 2000/279/CE del 30 marzo 2000
di  modifica  della  decisione 98/123/CE recante approvazione del POP
per  la  flotta  peschereccia  dell'Italia  relativo  al  periodo dal
1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001;
  Visto  l'art.  4, comma 11, del decreto-legge 26 settembre 2000, n.
265,  recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della
pesca,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000,
n. 343;
  Considerata la necessita' di provvedere alla emanazione di norme di
applicazione   dei   suddetti   regolamenti  in  materia  di  arresto
definitivo delle attivita' di pesca delle navi;
  Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed
il  Comitato  nazionale  per  la  conservazione  e  la gestione delle
risorse biologiche del mare, nella seduta del 6 giugno 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Normativa di riferimento
  1. Per    l'attuazione   della   misura   di   arresto   definitivo
dell'attivita' di pesca delle navi (di seguito, per brevita' "arresto
definitivo"),  perseguito  attraverso  una  delle  modalita'  di  cui
all'art.  2,  si  applicano le norme previste dal regolamento (CE) n.
1263/1999  del Consiglio del 21 giugno 1999 e dal regolamento (CE) n.
2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999.
  2. La  misura di arresto definitivo si applica solo alle unita', di
eta'  pari  o  superiore  a 10 anni, che siano state armate, ai sensi
dell'art. 164 del codice della navigazione, per almeno settantacinque
giorni  in  ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di
richiesta  di arresto definitivo, ovvero, per almeno l'80% del numero
dei giorni consentiti dalla normativa vigente.
  3. Ai  fini  del  presente  provvedimento,  l'eta' della nave e' un
numero  intero  pari  alla differenza tra l'anno in cui la domanda di
adesione  all'arresto  definitivo  viene  ammessa  a  finanziamento e
l'anno  di  costruzione della nave. In mancanza di quest'ultimo viene
considerato  quale  termine  di  riferimento  l'anno  di  entrata  in
esercizio  come definito dall'art. 6 del regolamento CEE n. 2930/1986
del Consiglio del 22 settembre 1986.
  4. Le  navi  per  le  quali  e'  richiesto  il  premio  di  arresto
definitivo devono rispettare le seguenti condizioni:
    a) la  nave  deve  risultare  iscritta nei registri delle navi da
pesca della Comunita' europea;
    b) al  momento  dell'ammissione al premio (data del provvedimento
ministeriale) la nave deve essere operativa. E' definita operativa la
nave  armata ed equipaggiata, ai sensi dell'art. 164 del codice della
navigazione.