IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme
in materia di trattamento di integrazione salariale;
  Visto l'art. 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto  il  decreto ministeriale 27051 del 21 settembre 1999, con il
quale   e'   stata   autorizzata   la   concessione  del  trattamento
straordinario  di integrazione salariale previsto dal citato art. 81,
comma  6,  della legge n. 448/98, in favore dei lavoratori dipendenti
dalla  societa' Fosfotec S.r.l, per il periodo dal 1o gennaio 1999 al
31 dicembre 1999;
  Visto l'art. 62, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28189  del 20 aprile 2000, con il
quale   e'   stata   autorizzata   la   concessione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale, previsto dal citato art. 62,
comma 1, lettera e), della legge n. 488/1999 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  societa'  Fosfotec  S.r.l.,  per il periodo dal 1o
gennaio 2000 al 31 dicembre 2000;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Visto  l'art. 1, comma 6, lettera e), del decreto-legge 24 novembre
2000,  n.  346,  che  ha  previsto,  in  attesa  della  riforma degli
ammortizzatori  sociali  e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, la
proroga  del  trattamento  straordinario di integrazione salariale di
cui  all'art.  62, comma l, lettera e), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
  Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto  l'accordo  stipulato  in  data  19 dicembre  2000  presso il
Ministero   del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,  tra  le
organizzazioni  sindacali  e la societa' Fosfotec S.r.l, nel quale e'
stato  concordato  l'ulteriore  ricorso alla Cigs, per il periodo dal
1o gennaio   2001   al   31 dicembre   2001,   ai  sensi  del  citato
decreto-legge  n.  346/2000,  al  fine  di  agevolare  il processo di
gestione  delle eccedenze attraverso le possibilita' di rioccupazione
nelle iniziative promosse dal consorzio "Crotone Sviluppo";
  Vista   l'istanza  della  societa'  Fosfotec  S.r.l.,  tendente  ad
ottenere  a  proroga  del  trattamento  straordinario di integrazione
salariale,  ai  sensi  del  citato  art.  1, comma 6, lettera e), del
decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346 in favore di un numero massimo
di  50  lavoratori  dipendenti, per il periodo dal 1o gennaio 2001 al
31 dicembre 2001;
  Ritenuto   di   poter  concedere  il  trattamento  di  integrazione
salariale richiesto;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art.  1,  comma 6, lettera e), del decreto-legge 24
novembre  2000,  n. 346, e' prorogato il trattamento straordinario di
integrazione   salariale  in  favore  di  un  numero  massimo  di  50
dipendenti dalla societa':
    Fosfotec  S.r.l.,  sede  legale  in  S. Donato Milanese (Milano),
unita'  di Crotone, per il periodo dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre
2001.
  La  misura  del  predetto  trattamento  e' ridotta del 20% (art. 1,
comma 17, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346);
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  tenuto  a
controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della
prestazione  di  cui  al presente decreto, ai fini del rispetto della
disponibilita'  finanziaria  all'uopo  preordinata  dalla  norma, nel
limite di 7 miliardi e 300 milioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 gennaio 2001
                                  Il Sottosegretario di Stato: Morese