IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  4,  comma 35,  del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  la  sentenza  n.  800  del  15  giugno 2000, pronunciata dal
tribunale di Roma, che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Mim;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 15 giugno 2000;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Mim, sede in Roma,
unita'  di  Milano per un massimo di 3 unita' lavorative, Roma per un
massimo  di 4 unita' lavorative, stabilimento Sacile di cui 2 lav. in
c.f.l.  (Pordenone),  per  un  massimo  di  32  unita'  lavorative e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 15 giugno 2000 al 14 dicembre 2000.