IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  4,  comma 35,  del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Vista  la  sentenza  n.  299  dell'11 dicembre 2000 pronunciata dal
tribunale  di La Spezia, che ha dichiarato il fallimento della S.r.l.
Cantieri   Navali   O.R.A.M.   -  Officine  Riparazioni  Allestimenti
Marittimi;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dall'11 dicembre 2000;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cantieri Navali
O.R.A.M.  -  Officine  Riparazioni Allestimenti Marittimi, sede in La
Spezia, unita' di La Spezia per un massimo di 29 unita' lavorative e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dall'11 dicembre 2000 al 10 giugno 2001.