Alla   Presidenza   del   Consiglio   dei
Ministri - Segretariato generale
                            A tutti i Ministeri:
                            - Gabinetto
                            -  Direzione  generale  affari generali e
                            del personale
                            Al  Consiglio  di  Stato  -  Segretariato
                            generale
                            Alla  Avvocatura  Generale  dello Stato -
                            Segretariato generale
                            Alla   Corte  dei  conti  -  Segretariato
                            generale
                            Alle  Aziende autonome ed amministrazioni
                            autonome dello Stato
                            Ai  Presidenti  degli  enti  pubblici non
                            economici
                            Ai  Presidenti  degli  enti  di ricerca e
                            sperimentazione
                            Ai  Rettori  delle  universita'  e  delle
                            istituzioni universitarie
                            Ai  Presidenti  delle  regioni  a statuto
                            ordinario  e  a  statuto  speciale  ed ai
                            Presidenti delle province autonome
                            Ai Presidenti delle province
                            Ai Sindaci dei comuni
                            Ai Presidenti delle comunita' montane
                            Ai  Presidenti delle camere di commercio,
                            industria, artigianato e agricoltura
                            Agli Istituti autonomi case popolari
                            Ai   Direttori   generali  delle  aziende
                            sanitarie e ospedaliere
                            Ai  Presidenti  degli  enti  del Servizio
                            sanitario nazionale
                            All'Agenzia    per    la   rappresentanza
                            negoziale delle pubbliche amministrazioni
                            - Ufficio del personale
                            Al  Consiglio  nazionale  dell'economia e
                            del lavoro - Segretariato generale
                            All'Enea
                            Al C.O.N.I.
                            All'E.N.A.V.
                            All'A.N.A.S.
                            All'Ente EUR
                            All'UNIONCAMERE
                            All'A.S.I.
                            All'E.N.A.C.
                            All'Ente tabacchi italiani
                            Alle  Aziende territoriali per l'edilizia
                            residenziale
                            Agli Enti per l'edilizia residenziale
                            Ai   Commissari  del  Governo  presso  le
                            regioni e le province autonome
                            Ai     Presidenti     delle     Autorita'
                            indipendenti  e  degli altri organismi di
                            regolazione e vigilanza
                            Agli  Uffici Centrali del Bilancio presso
                            i ministeri
                            Agli uffici Centrali di Ragioneria presso
                            le aziende autonome
                            Alle Ragionerie provinciali dello Stato
                            Ai   rappresentanti   del  Ministero  del
                            tesoro,     del    bilancio    e    della
                            programmazione   economica   in  seno  ai
                            collegi dei revisori dei conti presso gli
                            enti

                                e per conoscenza:

                            Alla   Presidenza   del   Consiglio   dei
                            Ministri  -  Dipartimento per la funzione
                            pubblica  -  Dipartimento  per gli affari
                            generali
                            Alla    Segreteria    della    Conferenza
                            permanente  per  i rapporti fra lo Stato,
                            le regioni e le province autonome
                            Alla    Segreteria    della    Conferenza
                            Stato-Citta-Autonomie locali
                            Ai  Servizi di controllo interno o Nuclei
                            di  valutazione presso le amministrazioni
                            pubbliche
                            Al  Ministero  dell'interno  -  Direzione
                            generale per l'amministrazione civile
                            Ai Prefetti
                            Al  Consiglio  nazionale  dell'economia e
                            del lavoro - Presidenza
                            Alla  Corte dei conti - Servizio rapporti
                            al Parlamento All'A.R.A.N. - Presidenza
                            All'ISTAT - Presidenza
                            Agli Assessori alla sanita' delle Regioni
                            All'A.N.C.I.
                            All'U.P.I.
                            All'U.N.C.E.M.
                            All'Unioncamere
                            Ai    Dipartimenti    e    agli    uffici
                            dirigenziali  generali  del Ministero del
                            tesoro,     del    bilancio    e    della
                            programmazione economica

Le   amministrazioni  in  indirizzo  sono  tenute  ad  effettuare  le
attivita' di rilevazione dei dati relativi alla gestione e alle spese
sostenute  per il proprio personale, secondo le disposizioni previste
dal  titolo  V  del  d.  I.gs.  del  3.2.1993,  n.  29,  e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  sulla  base  dei  modelli  e  delle
indicazioni  fornite  dallo scrivente. La predisposizione del proprio
conto  annuale, unitamente alla rilevazione dei dati richiesti per la
relazione  al  conto  annuale, consentira' agli stessi amministratori
delle   istituzioni   coinvolte  di  acquisire  elementi  conoscitivi
fondamentali per la migliore gestione del proprio personale.
Tale  patrimonio  di  dati  puo'  trovare significativa utilizzazione
tanto  piu'  tempestiva  e'  l'informazione  e quanto piu' elevata la
qualita' del dato.
Per  rendere  coerente  l'insieme  delle  informazioni  che  dovranno
pervenire  da  ciascuno  degli  enti  tenuti  all'invio relativamente
all'anno 2000, si forniscono di seguito specifiche istruzioni emanate
d'intesa con il Dipartimento per la Funzione Pubblica.

              IL MONITORAGGIO DELLA SPESA DI PERSONALE

La costituzione di un patrimonio conoscitivo continuamente aggiornato
rappresenta  un indispensabile ausilio per le ricorrenti decisioni di
politica  del  personale. La privatizzazione del rapporto di pubblico
impiego e lo sviluppo della contrattazione integrativa rendono ancora
piu'  necessaria  la  conoscenza  dei fenomeni gestionali e quindi il
monitoraggio della dinamica del personale e della relativa spesa.
A tale fine, e' in fase di completamento la realizzazione di una rete
informatica   integrata   che  costituisce  uno  degli  obiettivi  di
razionalizzazione  dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione
del  Governo  centrale  (Sistema Informativo Unitario del Personale -
SIUP).  Al  SIUP  si  affianca  il sistema di rilevazioni attivate ai
sensi  del  Titolo V del d.lgs. 29/93, che tendono anch'esse, per gli
enti  del  settore  pubblico,  a  costituire  un  sistema informativo
utilizzabile  come  base conoscitiva per effettuare scelte in materia
di gestione del personale e di razionalizzazione delle risorse.
II Settore statale
II  monitoraggio  per  il  settore  statale  e'  stato realizzato dal
Dipartimento  della Ragioneria Generale dello Stato attraverso flussi
informativi  che  derivano  dall'integrazione dei sistemi informativi
deputati  al  pagamento  dei  trattamenti economici del personale. Il
data  base e' costituito da circa 1.530.000 posizioni individuali che
riguardano  il personale dei Ministeri, delle Aziende Autonome, della
Scuola,  della Magistratura, della Polizia di Stato, della Guardia di
Finanza  e  della  Polizia penitenziaria. Dal gennaio 2000 e' in atto
Iintegrazione  per  i  dati  relativi  al personale delle Universita'
(attraverso  il  CINECA).  Successivamente  si  prevede di sviluppare
anche l'integrazione con i sistemi informativi delle Forze Armate.
Il Settore pubblico:
Campione dei Comuni
Come  negli  anni precedenti, per i Comuni si e' fatto ricorso ad una
campionatura  elaborata  in  collaborazione con l'ISTAT, in relazione
all'esigenza,   emersa   anche  nell'ambito  del  sistema  statistico
nazionale   (Sistan),   di   acquisire   una   conoscenza   periodica
(trimestrale) di taluni fenomeni gestionali.
Nell'appendice 1 sono riportate:
-  il  tracciato  record  utilizzato  per  l'integrazione dei sistemi
informativi del settore statale;
-  le  istruzioni e la scheda di rilevazione dei dati da compilarsi a
cura  dei  Comuni  -  campione  entra  il  15  del mese successivo al
trimestre di riferimento, secondo la procedura indicata;
- l'elenco dei Comuni - campione.

                 IL CONTO ANNUALE ED IL COSTO ANNUO

II conto annuale ha assunto nel corso degli anni una rilevanza sempre
maggiore,   rappresentando  uno  strumento  conoscitivo  di  notevole
ausilio per le singole Amministrazioni nell'attivita' di gestione del
personale e, soprattutto, un supporto all'attivita' del Governo nella
politica  di  indirizzo  e  monitoraggio  della  spesa dei dipendenti
pubblici.  La struttura della rilevazione e' immutata, fatte salve le
modifiche  necessarie per registrare le innovazioni apportate, in via
contrattuale o legislativa, in materia di ordinamento del personale e
nella struttura retributiva.
Termine di invio dei dati
Per i motivi illustrati nella circolare n.1 del 7.1.1999, relativa al
conto  annuale  1998  (tempi  ristretti  per  la  verifica  dei  dati
trasmessi dai singoli Enti e per la conseguente attivita' di modifica
delle   incongruenze  riscontrate  nei  modelli  di  rilevazione)  si
conferma  il  termine  del 30 aprile per l'invio dei dati agli Uffici
centrali   del   Bilancio   presso  i  Ministeri  e  alle  Ragionerie
Provinciali,  fermo restando che l'attuazione da parte dei Commissari
dei  Governo  della  procedura  prevista dall'art.30, comma 11, della
legge  5.8.78,  n.  468  non puo' che prodursi immediatamente dopo la
data del 31 maggio.
L'utilizzazione  del  mese di maggio per la verifica della congruita'
dei  dati  consentira' anche di limitare l'attivazione delle sanzioni
previste  dall'art.11 dei d. Leg.vo n.322 del 6.9.89 connesse proprio
alla  qualita'  delle  informazioni. In tal modo possono anche essere
accelerate  le  fasi  successive  della  procedura  come  specificato
nell'appendice 2.
Invio informatico
Nel caso in cui le informazioni in oggetto siano accentrate, per piu'
enti,  in un unico sistema informativo, queste possono essere inviate
su  supporto  magnetico  nel rispetto dei protocollo di colloquio per
l'invio  dei  dati  del  Conto annuale al S.I.R.G.S. II protocollo di
colloquio  puo'  essere  richiesto direttamente al competente ufficio
dell'IGOP indicato nelle "note informative".
Modalita'  di  invio per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario
Nazionale
Fermi   restando  i  termini  e  la  procedura  amministrativa  sopra
specificata,  i  dati  del conto annuale (e della relazione allegata)
debbono  essere  inviati  tramite le stazioni di lavoro del ministero
della  Sanita' (flussi informativi sanitari). Tale procedura e' stata
definita  nell'ambito  del  protocollo  d'intesa tra il Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica ed il Ministero
della  Sanita',  sulla base di quanto concordato dal gruppo di lavoro
costituito  su  richiesta della Commissione permanente per i rapporti
tra   lo   Stato   e   le   Regioni.   Ovviamente  per  gli  istituti
zooprofilattici  sperimentali,  nonche'  per  l'Ordine  Mauriziano di
Torino ed il Galliera di Genova viene mantenuta la procedura di invio
degli anni precedenti.
Il costo annuo degli enti ex art. 65.c.3. del D.l.as n.29/93
Per  gli  enti  suindicati e' attivata la procedura informatizzata di
invio  analoga  a quella delle altre amministrazioni ed enti. Vengono
adottate le stesse procedure e scadenze sopra specificate.
Le Aziende Lombarde per IEdilizia Residenziale (A.L.ER.) e le Aziende
Territoriali   per   IEdilizia  Residenziale  (A.T.E.R.)  del  Veneto
invieranno  i  dati  sul  costo  del  personale secondo le istruzioni
contenute nell'appendice 2.
Nell'appendice  2  sono  riportate  le  istruzioni,  i  modelli  e le
procedure relative al conto annuale e al costo annuo 2000.

                 LA RELAZIONE AL CONTO ANNUALE 2000

La rilevazione per i ministeri
L'obiettivo  primario  della  rilevazione  e'  quello  di  sviluppare
l'analisi dei risultati attraverso l'esame delle attivita' espletate,
delle risorse umane utilizzate e dei tempi impiegati. L'apporto delle
"interfaccia"  nominate  dai  ministeri  favorisce  la partecipazione
diretta  ed  attiva  delle  amministrazioni,  non  solo nella fase di
rilevazione  ma  anche  in quella di elaborazione ed analisi dei dati
stessi.  Tali  operazioni  vengono  effettuate  dalle Amministrazioni
congiuntamente al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
che garantisce il piu' ampio supporto tecnico.
Il  termine  per  l'invio  della  rilevazione  al  Dipartimento della
Ragioneria  Generale  dello  Stato  -  Ispettorato  Generale  per gli
ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico -
e' il 31 maggio 2001.
La rilevazione per i comuni
La rilevazione delle attivita' per il personale comunale ha finalita'
di  informazione  statistica,  fornendo  la  stessa  rilevazione solo
indicazioni  di  carattere generale sulla composizione dell'attivita'
presso  i  comuni.  In  ogni caso, la classificazione delle attivita'
riveste  un  ruolo  strategico  in connessione con la possibilita' di
rappresentare   tutta  la  pubblica  amministrazione  in  termini  di
classificazione  SEC95,  come  prevede  il trattato di Maastricht. La
sperimentazione  della  nuova  classificazione  avviata  nel  1998 ha
consentito  (con  la  collaborazione di alcuni comuni e dell'ANCI) di
apportare miglioramenti e correttivi, che forniranno un significativo
ritorno   informativo  da  utilizzare  ai  vari  livelli  decisionali
(nazionale  e  locale),  e  di  individuare  strumenti e soluzioni in
materia di gestione del personale e di risorse finanziarie.
II  termine  per  l'inoltro  dei  modelli alle Ragionerie provinciali
dello Stato e' fissato per il 31 maggio 2001.
La rilevazione per le aziende sanitarie
Per le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, la rilevazione della
relazione  al  conto  annuale  e'  stata inserita, di concerto con il
Ministero della Sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato, Regioni e Province autonome, nel processo di definizione di un
sistema  informativo  comune  per tutti i livelli decisionali (Stato,
Regioni,   Aziende   sanitarie)   riferito  ai  flussi  di  rilevanza
sanitaria.  Quest'obiettivo  favorisce  la concentrazione nell'ambito
del  sistema  informativo  del  Ministero  della  Sanita' di tutte le
rilevazioni   che  coinvolgono  le  Aziende  del  Servizio  Sanitario
Nazionale.
Il  termine  per  la  trasmissione  dei  dati  attraverso  il sistema
informativo del ministero della Sanita' e' fissato al 31 maggio 2001.
La rilevazione per le altre amministrazioni ed enti
Le  altre amministrazioni ed enti produrranno, anche per l'anno 2000,
la    relazione    illustrativa   sui   risultati   della   gestione.
Nell'appendice  3  sono  riportate  le  istruzioni ed i modelli della
relazione   al  conto  annuale  2000  dei  Ministeri,  delle  Aziende
sanitarie e dei Comuni.

                            NOTE GENERALI

L'acquisizione delle informazioni, connesse con il conto annuale e la
relazione.  riguarda, nel rispetto dell'autonomia regionale, anche le
Regioni  a statuto speciale, in relazione all'aspetto conoscitivo che
riveste  la  rilevazione  (Corte  Costituzionale  sent. n.359, del 30
luglio 1993).
II conto annuale e la relazione, ivi comprese le eventuali successive
rettifiche,  vanno  sottoscritti,  oltre  che  dal  responsabile  del
procedimento,  anche dal rappresentante del Ministero dei Tesoro, del
Bilancio  e  della  Programmazione  Economica in seno al Collegio dei
revisori,   ove   esistente,   prima   dell'inoltro  alla  competente
Ragioneria.
Invio del conto annuale e della relazione
II  conto  annuale  e la relazione vanno inviati agli Uffici centrali
del  bilancio  presso  i ministeri ed alle Ragionerie Provinciali. Le
copie  alla  Corte  dei  Conti  e  alla  Presidenza del Consiglio dei
Ministri  Dipartimento  per  la  Funzione Pubblica non debbono essere
piu' inviate salvo specifica richiesta.
Responsabile del procedimento amministrativo - Sanzioni
In  applicazione  della  legge  7  agosto  1990, n.241, dovra' essere
indicato nel "prospetto informativo" il responsabile del procedimento
amministrativo  oppure,  se non individuato, il rappresentante legale
dell'ente.  Nel  precisare  che  il conto annuale fa parte dei flussi
informativi  del  Sistema  Statistico  Nazionale (SISTAN) e ribadendo
l'importanza che esso assume per l'attivita' delle Amministrazioni e,
piu' in generale, del Governo, si richiama la diretta responsabilita'
della  dirigenza nella gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
anche  in  relazione  agli effetti che possono derivare alla gestione
stessa  in  caso  di  inadempienza.  In  particolare si rammentano le
sanzioni previste dai seguenti articoli:
-  65,  comma  2,  del  d.lgs.  n.  29/93 e 30, comma 11, della legge
5.8.78,   n.   468,   e   successive  modificazioni  ed  integrazioni
comportanti la sospensione dei versamenti a carico del bilancio dello
Stato in favore degli enti;
-  articoli  7  e 11 del D. Leg.vo n. 322 del 6.9.89, applicabili nel
caso  in  cui vengano fornite informazioni incomplete e/o chiaramente
inattendibili,  comportanti misure amministrative pecuniarie a carico
del  responsabile  del  procedimento.  La  puntuale  osservanza delle
istruzioni impartite con la presente circolare evitera' l'attivazione
della procedura che comporta la dichiarazione di inadempienza, subito
dopo  la  scadenza  del  termine  del  31  maggio,  e  la conseguente
applicazione delle previste procedure sanzionatorie
UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO E RAGIONERIE PROVINCIALI
Gli  Uffici  centrali  del bilancio e le Ragionerie provinciali hanno
svolto  finora  un  ruolo determinante nella fase di acquisizione dei
dati, della loro validazione e trasmissione al sistema informativo.
Nell'appendice  2  vengono  puntualizzate le incongruenze evidenziate
dal  sistema  informativo, sulle quali si richiama l'attenzione delle
Amministrazioni,   degli   Uffici   centrali  del  bilancio  e  delle
Ragionerie  provinciali  che  dovranno  intensificare la verifica dei
dati,  anche  ai  fini  degli  adempimenti successivi. Si raccomanda,
pertanto,  di  approfondire  e  di seguire puntualmente le istruzioni
allegate,  facendo  in  modo  che pervengano al sistema centrale dati
corretti,  consentendo  cosi' di accelerarne l'inoltro alla Corte dei
Conti.
Gli   Uffici  centrali  del  bilancio  e  le  Ragionerie  provinciali
assicureranno   ogni   possibile  azione  di  collaborazione  con  le
Amministrazioni  interessate  dando il massimo contributo per evitare
inadempienze   e   per   assicurare  la  congruita'  dei  dati  e  la
corrispondenza degli stessi con le risultanze contabili.
ENTI CON SEDE NELLA REGIONE TOSCANA
Per  gli enti che hanno sede nella regione Toscana si fa presente che
e'  in  corso  la  realizzazione  di  un progetto che rendera' l'ente
Regione  Toscana parte integrante del sistema di raccolta dei dati in
collaborazione    con   le   Ragionerie   provinciali   dello   Stato
territorialmente  competenti. Sin da quest'anno, pertanto, la Regione
Toscana, nell'ambito del proprio sistema informativo sulle risorse ed
il  personale  degli  enti  locali e della P.A. toscana, acquisira' i
dati sul personale delle Amministrazioni pubbliche direttamente dagli
uffici  delle  Ragionerie Provinciali toscane, che provvederanno come
di consueto alla raccolta, alla validazione e trasmissione dei dati.
ENTI  OPERANTI NELLE REGIONI COLPITE DA EVENTI ALLUVIONALI E DISSESTI
IDROGEOLOGICI
Relativamente  all'invio  dei dati da parte degli enti operanti nelle
regioni  colpite  da  eventi alluvionali e dissesti idrogeologici, si
precisa   che   Iart.3,   lettera  b)  dell'ordinanza  del  Ministero
dell'Interno  n.  3092  del  27 ottobre 2000, va inteso nel senso che
l'inapplicabilita'  delle  sanzioni  previste dall'art. 30, comma 11,
della  legge  5  agosto  1978,  n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni,  in  caso  di mancata presentazione del conto annuale e
della  relativa relazione; e' riferita solo al periodo temporale fino
al  31  dicembre 2000. Poiche' gli adempimenti relativi all'anno 2000
sono  effettuati  nell'anno  2001,  nulla e' mutato nei confronti dei
predetti  enti  che  sono tenuti all'invio dei dati nei termini sopra
indicati.  In  relazione  alle ulteriori deroghe previste che possono
trovare   incidenza,  per  il  periodo  interessato,  sulla  suddetta
rilevazione,   come  la  sospensione  del  versamento  delle  imposte
erariali  e delle contribuzioni previdenziali e assistenziali per gli
stipendi   erogati,   si   raccomanda   di  evidenziare  nella  parte
descrittiva   del   prospetto   informativo   gli  eventuali  mancati
versamenti.
AUTORITA' INDIPENDENTI ED ALTRI ORGANISMI DI REGOLAZIONE E VIGILANZA
Le  Autorita' indipendenti invieranno i dati relativi al personale in
servizio  ed  alle  relative  spese  sulla  base  di  un  modello  da
concordare  con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
che  provvedera'  a  contattare  direttamente gli uffici responsabili
della gestione del personale.
REVISORI DEI CONTI
Considerata   la   rilevanza  del  conto  annuale  e  della  relativa
relazione, ai fini dell'espletamento delle funzioni di monitoraggio e
verifica  del  costo  del  personale  e  di  analisi dei risultati, i
revisori dei conti designati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e
della  Programmazione  Economica,  ove  ne  sia prevista la presenza,
interverranno tempestivamente per accelerare la rilevazione.
ln  caso  di  accertamento di situazioni di ritardo negli adempimenti
suddetti,  i revisori provvederanno alle necessarie segnalazioni alle
Ragionerie  Provinciali  dello  Stato  al fine di poter consentire le
conseguenti iniziative.
Si  rammenta  la  necessita'  di  provvedere  alla sottoscrizione dei
modelli,  previa  verifica della corrispondenza dei dati di spesa con
le  risultanze finanziarie, in termini di cassa, rilevabili dal conto
consuntivo dell'Ente.
I  Commissari  del  Governo  ed  i Prefetti - la cui azione, ai sensi
dell'art.67   del  D.Lgs  n.29/93,  si  e'  rivelata  particolarmente
preziosa   -   solleciteranno   su   segnalazione   delle  competenti
Ragionerie,  gli enti che risultano inadempienti o che inoltrano dati
incompleti od errati, non utili ai fini della rilevazione.

Roma, 16 febbraio 2001
                                 Il ragioniere dello Stato: Monorchio