IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29  ed,  in
particolare,   gli  articoli  25-bis  e  ter  e  28-bis,  cosi'  come
introdotti dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione  approvato  con  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, relativo al
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali  ed,  in particolare, l'art. 137, che
riserva   all'amministrazione   statale  le  funzioni  relative  alla
determinazione  ed  all'assegnazione  del  personale alle istituzioni
scolastiche;
  Visto  il  decreto  legislativo  6 marzo  1998,  n. 59, relativo al
personale dirigenziale delle istituzioni scolastiche medesime;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233,  recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche e la determinazione degli organici funzionali dei singoli
istituti, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto, altresi', il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999,  n. 275, con il quale e' stato approvato il regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
  Visti  l'art.  21,  comma  1  della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello Stato e l'art. 40, comma 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 novembre  1999, n. 271, con il
quale  e'  stata  indicata  la  previsione della consistenza organica
regionale  del  personale  dirigente  da preporre alle scuole ed agli
istituti  statali  di  ogni  ordine  e  grado resi autonomi, ai sensi
dell'art.  21  della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei piani
di   dimensionamento   definiti   dalle   competenti  amministrazioni
regionali a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2000/2001;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 1, comma 2, del citato decreto che
espressamente  considera  tale consistenza come indice di riferimento
per la definizione dei richiamati piani di dimensionamento;
  Tenuto  conto,  altresi',  che  il  successivo comma 5 del medesimo
articolo dispone  che le dotazioni organiche dei dirigenti scolastici
debbano   essere   definitivamente   determinate  dopo  l'intervenuto
perfezionamento  dei piani regionali di dimensionamento in precedenza
indicati;
  Visti  i  predetti  piani  di dimensionamento, come approvati dalle
competenti amministrazioni regionali;
  Preso atto che, complessivamente, il numero dei posti dei dirigenti
scolastici  in essi concretamente definito risulta comunque inferiore
rispetto  alle 10.930 unita', considerate dal decreto ministeriale n.
271/1999  di  riferimento come limite massimo nazionale raggiungibile
al riguardo;
  Vista  la  legge-quadro  10 febbraio  2000,  n.  30  concernente il
riordino dei cicli dell'istruzione;
  Informate le organizzazioni sindacali di categoria,
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  indicato  in premessa,
nell'allegata  tabella A e' stabilita, distinta per settori formativi
relativi  alla  scuola  elementare  e  media,  alla scuola secondaria
superiore  ed  alle istituzioni educative, la consistenza complessiva
delle   dotazioni  organiche  dei  dirigenti  scolastici,  articolate
secondo  la  dimensione  regionale,  a decorrere dall'anno scolastico
2000/2001,  in  conformita'  a  quanto  definito dai menzionati piani
regionali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.