IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Visti gli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre  1999, n. 507, recante
"Depenalizzazione   dei   reati   minori   e   riforma   del  sistema
sanzionatorio,  ai  sensi  dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n.
205", e in particolare:
    l'art. 42, riferito alla depenalizzazione della sanzione prevista
dall'art. 466 del codice penale in materia di valori di bollo;
    l'art. 53, riferito alla depenalizzazione della sanzione prevista
dall'art.  686  del  codice  penale,  in  materia  di fabbricazione e
commercio abusivo di liquori e droghe;
    l'art. 89, riferito alla depenalizzazione della sanzione prevista
dall'art.  36,  secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  640,  in  materia di imposta sugli
intrattenimenti;
  Visti  inoltre  gli  articoli  59  e  93,  lettera e), del medesimo
decreto  legislativo  n.  507 del 1999, che individuano nel Ministero
delle   finanze  l'autorita'  competente  ad  applicare  le  sanzioni
amministrative  pecuniarie introdotte per le violazioni depenalizzate
a norma dei citati articoli 42, 53 e 89;
  Visto  il  testo  dell'art.  32 del citato decreto n. 640 del 1972,
come sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n.  473, a sua volta sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 99;
  Considerato che il nuovo testo dell'art. 32, come sopra modificato,
non  prevede  piu'  in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione
accessoria  consistente nella sospensione della licenza, concessione,
autorizzazione  ovvero  dell'attivita' per un periodo non inferiore a
venti  giorni e non superiore a tre mesi e che, pertanto, non essendo
piu'  configurabile  l'inosservanza dell'ordine di chiusura, non puo'
piu'  trovare  applicazione  la  sanzione gia' prevista dall'art. 36,
secondo  comma,  del decreto n. 640 del 1972, depenalizzata dall'art.
89 del decreto n. 507 del 1999;
  Visto  il  comma  2  del  successivo  art.  103,  con  il  quale si
stabilisce che l'individuazione dell'ufficio competente a ricevere il
rapporto, previsto dall'art. 17 della legge n. 689 del 1981, avvenga,
per  i  Ministeri,  con  decreto  del  Ministro adottato entro trenta
giorni  dall'entrata  in  vigore  del  decreto legislativo n. 507 del
1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
     Individuazione degli uffici del Dipartimento delle entrate
  L'ufficio  destinatario  del  rapporto  relativo alle violazioni in
materia  di  valori  di bollo, depenalizzata a norma dell'art. 42 del
decreto  legislativo n. 507 del 1999, e' la direzione regionale delle
entrate, ovvero la Direzione delle entrate, competente in ragione del
domicilio fiscale del trasgressore.