IL CAPO DIPARTIMENTO
                       DEI TRASPORTI TERRESTRI

  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni,  con  il  quale e' stato emanato il nuovo codice della
strada;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n.  495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il
regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada;
  Visto l'art. 229 del citato nuovo codice della strada, che delega i
Ministri  della  Repubblica  a  recepire,  secondo le competenze loro
attribuite,  le  direttive comunitarie afferenti materie disciplinate
dallo stesso codice;
  Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni,
con  la  quale  e'  stato  ratificato  l'accordo europeo, relativo al
trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);
  Visto  l'art.  30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale,
in   attuazione  alle  disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee
(legge  comunitaria  1995-1997),  e'  stato  deciso  di  applicare al
trasporto  nazionale  per  ferrovie  delle  merci pericolose le norme
contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per
ferrovia  delle  merci  pericolose  (RID)  e  abrogare il regolamento
nazionale  per  il  trasporto  per  ferrovia delle merci pericolose e
nocive (RMP);
  Visto  il  decreto  del Ministero dei trasporti e della navigazione
4 settembre  1996,  relativo  all'attuazione della direttiva 94/55/CE
del  consiglio  dell'Unione  europea del 21 novembre 1994, pubblicata
nella   Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n.  L319  del
21 dicembre  1994,  concernente  il ravvicinamento delle legislazioni
degli  Stati  membri  relative  al  trasporto  di merci pericolose su
strada e successivi adeguamenti al progresso tecnico;
  Visto    il   decreto   legislativo   13 gennaio   1999,   relativo
all'attuazione  della  direttiva  96/49/CE  del consiglio dell'Unione
europea del 23 luglio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita'  europee  n.  L235  del  17 settembre  1996, concernente il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri relative al
trasporto  di  merci pericolose per ferrovia e successivi adeguamenti
al progresso tecnico;
  Visti i regolamenti approvati con decreti ministeriali 12 settembre
1925  e  22 luglio  1930,  e  successive  serie di norme integrative,
concernente   i  recipienti  ed  i  grandi  recipienti  destinati  al
trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 giugno  1971,  con  il quale si
applicano,  ai  recipienti di capacita' inferiore e superiore a 1.000
litri,   le   prescrizioni   contenute   nei   decreti   ministeriali
12 settembre  1925  e  22 luglio  1930,  e  successive serie di norme
integrative;
  Riconosciuta l'opportunita' di ravvicinare le prescrizioni relative
ai  certificati  di  approvazione dei recipienti per il trasporto dei
gas   compressi,   liquefatti  o  disciolti,  contenute  nei  decreti
ministeriali  13 settembre  1925  e  22 luglio 1930 alle tipologie di
recipienti previste dalle norme ADR e RID;
  Sentito  il parere della commissione permanente per le prescrizioni
sui  recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi
al   riguardo   favorevolmente  approvando  il  verbale  n.  512  del
23 settembre 1999;
  Verificato  che  le  scorte  giacenti presso gli uffici provinciali
sono state esaurite;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  i tubi di cui ai marginali 2211(2) dell'ADR e marginale 211(2)
del RID, aventi capacita' superiore a 1000 litri e fino a 5000 litri,
sia  singoli  che facenti parte di un veicolo, carro o contenitore ad
elementi multipli, si applicano i certificati di approvazione modello
TT 930 (ex MC 930).