IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 236, ed in particolare
l'art. 5, commi 1 e 10 nonche' l'art. 7, comma 7;
  Visto  l'art.  2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
successive proroghe;
  Visto  l'art.  4,  commi  15, 35 e 36, del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
dalla  Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 -
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6, del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma
stesso;
  Visto l'art. 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999,
n.  488,  che  ha  disposto, fino al 31 dicembre 2000, la proroga del
trattamento straordinario di integrazione salariale e l'indennita' di
mobilita'  di  cui  al  sopracitato  art. 2, comma 22, della legge n.
549/1995;
  Visto  il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  e del Ministro del tesoro del 3 aprile 2000, con
il  quale  sono stati definiti i criteri di priorita' del citato art.
62,  comma  1,  lettera g), della legge n. 488/1999, registrato dalla
Corte dei conti il 19 aprile 2000, registro n. 1, foglio n. 96;
  Vista   l'istanza   della   societa'  S.p.a.  Emanuele  Fiorentino,
inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da
protocollo  della  stessa, in data 17 gennaio 2000, che unitamente al
contratto   di  solidarieta'  per  riduzione  di  orario  di  lavoro,
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data 29 dicembre 1999
stabilisce  per  un periodo di undici mesi, decorrente dal 1o gennaio
2000,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  38,30 ore
settimanali  -  come  previsto dal contratto collettivo nazionale del
settore  commercio  applicato  -  a  30,84  ore medie settimanali nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a 48 unita', su un
organico complessivo di 64 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 30 novembre
2000,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Emanuele
Fiorentino,  con  sede  in Palermo, unita' di Palermo, per i quali e'
stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per
undici  mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,30 ore
settimanali  a 30,84 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 48 unita', su un organico complessivo di
64 unita'.