IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante nuovo ordinamento
dei  consorzi  agrari  ed,  in  particolare, l'articolo 8, con cui si
stabilisce, fra l'altro:
    che  i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e
di  commercializzazione  dei  prodotti agricoli nazionali, svolte dai
consorzi  agrari  per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli
stessi  consorzi  agrari sono titolari alla data di entrata in vigore
della  legge  stessa,  quali  risultanti dai rendiconti approvati con
decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste  e  registrati  dalla Corte dei conti, nonche' le spese e gli
interessi  maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative
contabilita',  indicata  nei  decreti  medesimi,  fino  alla data del
31 dicembre  1997,  sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di
titoli  di  Stato  dal  parte del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
    che,  per  le  predette  finalita',  il  Ministro del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica e' autorizzato ad emettere
i  titoli  suddetti  fino  a  concorrenza dell'importo determinato ai
sensi  del  comma  1  dello stesso articolo, e comunque in misura non
superiore  a  lire  470 miliardi per l'anno 1999, a lire 440 miliardi
per l'anno 2000 ed a lire 200 miliardi per l'anno 2001;
    che  con  decreto  del  Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica sono stabilite le caratteristiche, compresi
il   tasso  d'interesse,  la  durata,  l'inizio  del  godimento,  non
anteriore  al  1o gennaio  1998,  le  modalita'  e  le  procedure  di
assegnazione dei titoli medesimi;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  033958  in  data 21 dicembre 2000,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2001, con
cui  e'  stata disposta, per le finalita' di cui alla citata legge n.
410  del  1999,  un'emissione di certificati di credito del Tesoro al
portatore,  con decorrenza 1o gennaio 1998 e scadenza 1o luglio 2005,
a  tasso  d'interesse variabile, per l'importo di nominali 73.624.000
euro,  da  assegnare ai consorzi agrari indicati nell'elenco allegato
al decreto stesso;
  Visto,  in particolare, l'art. 6 del citato decreto del 21 dicembre
2000,  ove  si  ribadisce  che il rimborso dei certificati di credito
verra' effettuato in unica soluzione il 1o luglio 2005;
  Considerato  che nel primo periodo dell'art. 1 del ripetuto decreto
ministeriale  e'  stata  erroneamente indicata, come data di rimborso
dei certificati di credito del Tesoro, il 1o gennaio 2005 anziche' il
1o luglio  2005, e ritenuta pertanto la necessita' di provvedere alla
rettifica del decreto medesimo;
                              Decreta:
  A parziale rettifica di quanto indicato nel primo periodo dell'art.
1  del  decreto  ministeriale  n. 033958 del 21 dicembre 2000, citato
nelle  premesse, l'indicazione della data di rimborso dei certificati
di  credito del Tesoro, emessi con il decreto stesso, deve intendersi
correttamente indicata nella maniera seguente:
    rimborso: in unica soluzione, il 1o luglio 2005.
  Restano ferme tutte le altre indicazioni di cui al ripetuto decreto
del 21 dicembre 2000.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  per  il  visto all'Ufficio
centrale  di  bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  e  verra' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 16 febbraio 2001
                                                   Il Ministro: Visco