IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato attuazione alla direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio ed in particolare: l'art. 2, comma 1, che designa quale autorita' di regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni; l'art. 7 che impone al fornitore del servizio universale di istituire la separazione contabile per ciascun servizio riservato, per i servizi non riservati facenti parte del servizio universale e per i servizi non facenti parte del servizio universale; l'art. 10 che, nell'istituire il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale, demanda ad un decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la disciplina delle modalita' di funzionamento del fondo di compensazione; Vista la deliberazione dell'autorita' di regolamentazione 2 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2000, concernente l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2000, concernente il regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale; Ravvisata l'esigenza di determinare le modalita' di funzionamento del menzionato fondo di compensazione; Decreta: Art. 1. Determinazione dell'onere 1. L'autorita' di regolamentazione, entro il 15 maggio di ciascun anno, determina l'entita' degli oneri del servizio universale espletato da Poste Italiane S.p.a. non coperti dalle entrate dei servizi riservati e provvede a richiedere la pubblicazione di un comunicato al riguardo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.