IL CONSIGLIO

  Sono  pervenuti  all'Autorita'  numerosi  quesiti aventi ad oggetto
problemi  applicativi ed interpretativi in relazione alle norme della
legge  quadro e del regolamento generale che recano la disciplina del
responsabile del procedimento.
  Il  primo  ordine  di  problemi  consiste  nell'individuazione  dei
soggetti  che  sono  tenuti  alla  nomina  del responsabile unico del
procedimento.  Ai  sensi  dell'  art. 7, comma 1, della legge quadro,
detti  soggetti sono quelli elencati nell'art. 2, comma 2, lettera a)
della  legge  stessa. Conseguentemente i soggetti di cui alle lettere
b)  e  c)  della  norma  richiamata  non sono tenuti a procedere alla
nomina  e dunque ad applicare l'art. 7 della legge, ma devono in ogni
caso   ottemperare  a  quanto  previsto  dall'art.  7,  comma  6  del
regolamento:  devono  quindi  garantire  che vengano svolti i compiti
attribuiti  al  responsabile  del  procedimento  dalle norme alla cui
osservanza sono tenuti.
  Discende  dalle considerazioni riportate che i soggetti per i quali
corre  l'obbligo  di  procedere  alla  nomina  del  responsabile  del
procedimento  dovranno  agire  nel rispetto delle norme dettate dalla
legge  e  dal  regolamento attuativo. Pertanto, ai sensi dell'art. 7,
comma  5 della legge, il responsabile del procedimento deve essere un
tecnico  dipendente dell'amministrazione e, solo ove venga dimostrata
una carenza di organico gli potranno essere affiancati professionisti
aventi  le  necessarie  competenze,  selezionati  con  le  forme e le
modalita' di cui al decreto legislativo n. 157/1995.
  Viene  richiesto  se  dopo  l'entrata  in  vigore  del  regolamento
attuativo  sia  necessario  procedere a nuova nomina del responsabile
del  procedimento  ove  il  soggetto  gia' incaricato non soddisfi le
prescrizioni  regolamentari.  La disposizione di cui all'art. 232 del
regolamento  prevede  che  siano immediatamente applicabili, anche ai
rapporti  in  corso  di  esecuzione,  tutte le norme che disciplinano
l'organizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante.
  Il  problema  di  diritto  intertemporale,  come  anche gli aspetti
connessi   al  passaggio  delle  competenze  dall'ingegnere  capo  al
responsabile  del  procedimento  sono stati affrontati dall'Autorita'
con  propria  determinazione  n.  54/2000,  a  cui  si  fa rinvio per
l'interpretazione dei problemi di disciplina transitoria.
  Possono  ora  esaminarsi  i quesiti relativi ai casi particolari in
cui   il  regolamento  ha  previsto  delle  eccezioni  rispetto  alle
prescrizioni   ordinarie,   per   procedere   all'individuazione  del
responsabile  del  procedimento.  In  particolare sono state prese in
considerazione due diverse ipotesi: la prima connessa all'importo dei
lavori  da affidare e la seconda al numero di abitanti dei comuni che
devono procedere ad affidamenti.
  Nel  caso  di  interventi  di  importo non superiore a 500.000 euro
(l'importo  e'  relativo alla spesa globale per realizzare l'opera) e
ove  non  si  tratti  di  progetti  integrali  o  opere  di  speciale
complessita'  il responsabile del procedimento puo' svolgere anche le
funzioni  di progettista o direttore lavori. L'ulteriore modalita' di
individuazione  del  responsabile del procedimento e' quella relativa
ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti o per appalti di
importo  inferiore  a  300.000  euro,  sempre  che  non  si tratti di
realizzazione  di  opere  di  speciale  complessita'; in tali casi e'
consentito  di  attribuire  al  responsabile  dell'ufficio  tecnico o
analoga  struttura,  le competenze del responsabile del procedimento.
Qualora  tali  figure  non  esistano  nell'ambito dell'organico della
stazione  appaltante,  le  competenze sono attribuite al responsabile
del  servizio  cui  attiene l'opera. (art. 7, comma 5 del regolamento
generale).
  La  disposizione in argomento pone come ulteriore condizione che ci
si trovi in caso di particolare necessita': su detta condizione ed in
particolare  sull'individuazione  delle  situazioni che soddisfino la
condizione, viene richiesto all'Autorita' di fornire chiarimenti.
  E'  possibile ipotizzare che il caso piu' ricorrente di particolare
necessita'  sara'  quello  in  cui l'ente aggiudicatore non abbia nel
proprio  organico  altri tecnici con i titoli professionali richiesti
dall'art.  7,  comma  4, del regolamento. Qualora il responsabile del
servizio  cui attiene il lavoro da realizzare sia un soggetto che non
abbia i requisiti previsti dall'art. 7, comma 4 del regolamento, vale
a  dire  non  sia  un tecnico, ma ad esempio un amministrativo, sara'
possibile  comunque  che  quest'ultimo  ricopra l'incarico proprio in
virtu'  di  un'eccezione  alla  regola  prevista  dal legislatore per
consentire  di  dare  comunque  luogo  a  procedure di affidamento di
lavori pubblici.
  Numerosi  quesiti  riguardano  i limiti entro i quali l'incarico di
responsabile del procedimento possa essere attribuito ai geometri. La
norma  che  individua  i  requisiti  che  deve  possedere il soggetto
prescelto  per  l'espletamento dell'incarico e' l'art. 7, comma 4 del
regolamento.  Oltre  a prevedere che il responsabile del procedimento
debba  essere un tecnico, stabilisce che quest'ultimo debba essere in
possesso  di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da
realizzare,  di  abilitazione  all'esercizio  della professione o, se
l'abilitazione non e' prevista dalle norme vigenti, l'incarico potra'
essere affidato ad un funzionario con adeguata professionalita' e con
anzianita' in ruolo non inferiore a cinque anni.
  La qualifica di geometra soddisfa la condizione imposta dalla legge
quadro  che  il responsabile del procedimento deve essere un tecnico.
L'adeguatezza  a  ricoprire l'incarico e' data dalla professionalita'
acquisita  dal tecnico nel corso del tempo e, dunque, dell'esperienza
maturata.
  Pertanto  e'  ragionevole ritenere che la competenza e le capacita'
acquisite  consentano  di  individuare nella figura professionale del
geometra  il  soggetto  idoneo  ad  essere  nominato responsabile del
procedimento  anche  per  opere  che  non rientrano nelle strette sue
competenze;  infatti  il  ruolo  del  responsabile  del  procedimento
all'interno  dell'iter  realizzativo dell'opera pubblica e' piuttosto
quello  del  project  manager  e, quindi quello di fornire impulso al
processo anche avvalendosi di uno staff di supporto. La capacita' che
si  richiede  al  soggetto  e'  organizzativa e propositiva in misura
molto maggiore  di  quanto  non  sia  la capacita' meramente tecnica;
tuttavia   la   logica   conduce   a  ritenere  che  a  fronte  della
realizzazione di opere particolarmente complesse, sara' opportuno che
l'incarico di responsabile del procedimento venga affidato a soggetti
in  possesso  di  titolo  di  studio  piu' elevato e commisurato alla
tipologia degli interventi da effettuare.
  In  merito  alla  predisposizione e pubblicazione del bando di gara
viene  richiesto  se  il  responsabile  del procedimento debba essere
colui  che sottoscrive gli atti di gara (in particolare il bando). La
lettura  di  quanto  stabilito  dall'art.  8, comma 1, lettera h) del
regolamento conduce a ritenere possibile che, al fine di garantire la
conformita'  del  bando  e della lettera d'invito alle norme vigenti,
detto  adempimento  rientri  tra  le  competenze del responsabile del
procedimento.  La firma degli atti di gara, infatti, e' indubbiamente
un mezzo attraverso il quale il responsabile del procedimento attesta
che  la  procedura  prescelta  e  le  modalita'  di  svolgimento sono
conformi  alle  deliberazioni  adottate  dalla  stazione appaltante e
soprattutto alla normativa in vigore.
  Viene  richiesto  di  conoscere  chi  dovra' essere il soggetto che
nell'ambito    del   comune   sara'   tenuto   all'invio   dei   dati
all'Osservatorio.  La  legge quadro, art. 4, comma 17, stabilisce, in
via  generale, che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori    o    realizzatori    sono    tenuti   a   comunicare
all'Osservatorio una serie di dati relativi agli affidamenti.
  Il  regolamento  ha  individuato,  art. 8, comma 1, lettera s), nel
responsabile   del   procedimento   colui   che,  relativamente  agli
interventi  di  propria  competenza,  raccoglie  e  trasmette  i dati
all'Osservatorio.  L'omissione  o  la  non veritiera trasmissione dei
dati   richiesti   ha   come   conseguenza   l'irrogazione  da  parte
dell'Autorita'  di  sanzioni  pecuniarie  e conseguentemente e' stato
necessario individuare un soggetto da ritenere responsabile in merito
all'obbligo imposto dall' art. 8, comma 1, lettera s).
  I soggetti che per legge non sono tenuti all'obbligo di nominare il
responsabile  del  procedimento  secondo quanto previsto dall'art. 7,
comma  1,  della  legge  n.  109/1994  e  successive  modificazioni e
integrazioni,  dovranno,  comunque  inviare  i dati all'Osservatorio,
incaricando  della  trasmissione  un proprio dirigente o funzionario,
anche  per singole fasi, che assumera' la responsabilita' relativa al
corretto e tempestivo invio.
  Altra  questione  di  rilievo  e'  relativa  al  momento  in cui la
stazione appaltante dovra' procedere alla nomina del responsabile del
procedimento.
  In  proposito  la disciplina regolamentare, art. 7, comma 1, sembra
risolvere il problema stabilendo che il responsabile del procedimento
venga  nominato  "prima  della  fase  di predisposizione del progetto
preliminare". Essendo, ai sensi dell'art. 14, comma 6, l'approvazione
del  progetto  preliminare requisito indispensabile per l'inserimento
dell'intervento  nell'elenco  annuale, la nomina del responsabile del
procedimento  e'  sicuramente  precedente rispetto alla formazione di
detto  elenco.  La  legge  quadro,  inoltre,  all'art.  7,  comma  3,
stabilisce  che  il  responsabile  del  procedimento  deve  formulare
proposte  e  fornire dati al fine della predisposizione del programma
triennale.
  Occorre preliminarmente chiarire la natura del programma triennale.
Il  legislatore  ha  disposto  che  ogni  anno si redige un programma
triennale  ed  un  elenco  annuale. In realta' il programma triennale
viene  redatto  nel  primo  degli  anni  a  partire dalla data in cui
l'obbligo e' in vigore, mentre per gli anni successivi si procede con
l'aggiornamento   del  piano  triennale  attraverso  modifiche  anche
notevoli.   Pertanto   il   programma   triennale  e'  uno  strumento
programmatorio che puo' defnirsi scorrevole. Negli aggiornamenti, con
riferimento  al  primo anno del piano triennale viene approvato anche
l'elenco annuale e, dunque, nominato il responsabile del procedimento
che  formulera'  proposte  per  la definizione dell'aggiornamento del
piano triennale.
  In  sede  di  prima  applicazione della norma sulla programmazione,
quindi nel momento in cui viene approvato il vero e proprio programma
triennale  (si  e'  detto che negli anni successivi si procedera' con
l'aggiornamento),  il  responsabile del procedimento potra' formulare
le  proprie  proposte  esclusivamente  nel caso in cui, in base delle
norme dell'ordinamento che prevedevano comunque l'obbligo di nominare
un responsabile per ogni procedimento, le stazioni appaltanti abbiano
effettivamente adempiuto all'obbligo suddetto.
  Viene  poi chiesto di conoscere se il responsabile del procedimento
possa   nominare   dei   sub-responsabili.   La  scelta  operata  dal
legislatore e' stata nel senso di evitare la frammentazione eccessiva
delle responsabilita': pertanto deve ritenersi che la responsabilita'
connessa  all'incarico debba essere imputata ad un unico soggetto. E'
fuori  dubbio che quest'ultimo possa avvalersi delle professionalita'
interne alla stazione appaltante.
  Quanto  alla  possibilita'  di  richiedere  all'amministrazione una
copertura  assicurativa,  il  legislatore  non  ha  previsto  per  il
responsabile  del  procedimento  alcuna  forma di garanzia, mentre ha
posto  l'obbligo  di  dotarsi  di  adeguata  polizza assicurativa per
coloro  ai  quali  verranno  affidati  i compiti di supporto esterno.
Poiche'  una  siffatta  previsione  non e' ricompresa nella normativa
attualmente  in  vigore,  nulla  vieta  che in sede di contrattazione
decentrata   venga  previsto  di  stipulare  polizze  assicurative  a
copertura  dei  rischi  connessi  all'attivita'  del responsabile del
procedimento,   anche   con   oneri   a  carico  dell'amministrazione
aggiudicatrice.
  Vengono    richiesti    chiarimenti   in   ordine   alla   corretta
interpretazione  dell'espressione  di  cui  all'art.  7,  comma 4 del
regolamento,  laddove  si  prevede  che quando l'abilitazione non sia
prevista  dalle norme vigenti, il responsabile del procedimento e' un
funzionario  con idonea professionalita' e con anzianita' di servizio
in ruolo non inferiore a cinque anni.
  La  previsione  normativa  fa  riferimento  alle  ipotesi in cui si
tratta  di  effettuare  interventi  su beni mobili soggetti a vincoli
archeologici  od  artistici.  Anche  gli  interventi su detti beni si
svolgono  sulla  base delle norme contenute nella legge n. 109/1994 e
successive  modificazioni  e  integrazioni  e  conseguentemente sara'
necessario   procedere   alla   nomina  del  responsabile  unico  del
procedimento  per  le  varie  fasi  dell'opera da realizzare. In tali
casi,  in  assenza  di  soggetti  abilitati, soccorre la disposizione
appena  richiamata,  che  consente all'ente appaltante di nominare un
funzionario  con  idonea professionalita' in relazione all'intervento
da  effettuare  e  con  anzianita' di servizio non inferiore a cinque
anni.
  In  ordine  alla  possibilita'  di  sostituire  il responsabile del
procedimento  in  corso  di  procedimento,  ragioni di organizzazione
interna  agli  uffici,  nonche'  ragioni  di opportunita' in ordine a
comportamenti   tenuti   dal   soggetto   incaricato,  consentono  la
possibilita'  di  operare  la  sostituzione in tutti quei casi in cui
l'amministrazione ne ravveda la necessita'.
  Viene  chiesto  all'Autorita'  se  il responsabile del procedimento
possa  espletare anche le funzioni di presidente della commissione di
gara    per    l'affidamento    di   una   concessione.   Nell'ambito
dell'ordinamento   degli   enti   locali,   l'art.  107  del  decreto
legislativo  n.  267 del 18 agosto 2000, recante il testo unico delle
leggi  sull'ordinamento  degli enti locali, prevede che la presidenza
della  commissione  di  gara spetti ai dirigenti. Ove il responsabile
del   procedimento  sia  anche  dirigente  non  si  rinvengono  nella
disciplina    sugli    appalti   motivi   ostativi   all'espletamento
dell'incarico   di   presidente   da   parte   del  responsabile  del
procedimento.
  In   merito   alle   modalita'   di  nomina  del  responsabile  del
procedimento  si  pone  in evidenza la questione sull'identificazione
dell'organo  competente  a  detta  nomina  ed in particolare se debba
essere  fatta mediante delibera di giunta; inoltre e' stato richiesto
se  l'approvazione del regolamento per la ripartizione dell'incentivo
di  cui  all'art.  18  della  legge sia un presupposto necessario per
procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento.
  L'atto  di nomina deve costituire un provvedimento ad hoc, con data
certa,  mentre, nel silenzio del legislatore della legge Merloni puo'
ritenersi che la competenza ad emanare l'atto stesso riguardi profili
organizzativi dell'ente; pertanto la questione potra' risolversi alla
luce  delle disposizioni contenute negli ordinamenti che disciplinano
le  autonomie  locali  e che definiscono l'ambito di competenza degli
organi delle stesse.
  Quanto  alla  necessaria  approvazione  del  regolamento ex art. 18
della legge quadro, non sussistono motivi per ritenere che la mancata
adozione  da  parte  dell'ente  del  regolamento  sia  da considerare
ragione ostativa alla nomina del responsabile del procedimento.
  Come  gia'  ricordato in precedenza, la nomina del responsabile del
procedimento  deve  obbligatoriamente  avvenire  prima  della fase di
predisposizione  del  progetto  preliminare;  la  disposizione di cui
all'art.  18  della  legge  n.  109/1994 e successive modificazioni e
integrazioni,   invece,   attiene   alla   ripartizione   del   fondo
incentivante  previsto  a favore dei soggetti individuati dalla norma
stessa.  Pertanto  la  mancata adozione del regolamento interno sulle
modalita'  di  ripartizione  del  fondo,  rileva  ai  soli fini della
liquidazione delle quote spettanti agli aventi diritto.
    Roma, 23 febbraio 2001

                                                 Il presidente: Garri

Il segretario: Esposito