Ai comuni
                                      e, per conoscenza:
                                  All'Agenzia delle entrate
                                  All'Associazione    nazionale   dei
                                  comuni italiani (ANCI)

  La disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto
sulle pubbliche affissioni e' stata oggetto di modificazioni ad opera
della  legge  23 dicembre  2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2001)",  pubblicata  nel  supplemento ordinario n. 219/L
alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000.
  Con  la presente circolare si offrono chiarimenti sulle innovazioni
introdotte  non  solo  dall'art.  145,  commi da 55 a 57, della legge
appena  citata,  ma  anche dalle disposizioni della legge 23 dicembre
1999,  n.  448  (legge  finanziaria  2000),  che  hanno  inciso sulle
determinazioni  tariffarie.  Viene  infine affrontata la problematica
del  differimento  dei  termini per le deliberazioni tariffarie e dei
termini  di  pagamento  per  la  pubblicita'  annuale  e per la Tosap
permanente.
A) Le novita' della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  Il  comma  55  dell'art.  145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
inserisce,  un  periodo  finale  al  comma  7 dell'art. 9 del decreto
legislativo   15 novembre   1993,  n.  507,  dedicato  al  "Pagamento
dell'imposta".  Il comma 7 in esame stabilisce che nel caso in cui la
pubblicita'   sia   effettuata   su   impianti   installati  su  beni
appartenenti   o   dati   in   godimento  al  comune,  l'applicazione
dell'imposta  sulla  pubblicita'  non  esclude quella della tassa per
l'occupazione  di  spazi  ed  aree pubbliche, nonche' il pagamento di
canoni   di   locazione   o   di  concessione.  La  novita'  consiste
nell'inserimento  di  una  precisazione  relativa a detti canoni, che
devono essere "commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione
del suolo pubblico del mezzo pubblicitario".
  A   ben  vedere,  quindi,  la  norma  in  esame  non  incide  sulla
regolamentazione  dei  tributi  comunali,  ma  riserva una disciplina
particolare per i canoni di locazione o di concessione, l'entita' dei
quali  dal  1o gennaio  2001  deve  essere  commisurata all'effettiva
occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.
  Il  comma 56 dell'art. 145, influisce, invece, in modo determinante
sul comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 507 del 1993, che
contiene  le  modalita'  di determinazione dell'imposta relativa alla
pubblicita'  effettuata  mediante affissioni dirette, anche per conto
altrui,  di  manifesti  e  simili  su apposite strutture adibite alla
esposizione di tali mezzi.
  La  norma  stabiliva infatti che per tale fattispecie pubblicitarie
l'imposta doveva essere calcolata in base alla superficie complessiva
degli impianti nella misura e con le modalita' previste dal comma 1 e
cioe' in base alle tariffe indicate per la pubblicita' ordinaria, che
devono  essere  applicate per ogni metro quadrato di superficie e per
anno solare.
  Il  comma  56  dell'art.  145  della legge finanziaria per il 2001,
introducendo  il  rinvio  anche  al  comma 2 dello stesso art. 12 del
decreto legislativo n. 507 del 1993, consente pertanto l'applicazione
alle  affissioni dirette del metodo di determinazione del tributo che
era  invece  riservato  alla sola pubblicita' ordinaria di durata non
superiore  a  tre  mesi e che prevede l'applicazione, per ogni mese o
frazione,  di  una  tariffa pari ad un decimo di quella stabilita per
anno solare al precedente comma 1.
  Si  deve  pertanto  ritenere che l'imposta sulla pubblicita' per le
affissioni dirette puo' essere corrisposta:
    per  anno  solare,  in  base  alla  superficie  complessiva degli
impianti  ed  alle  tariffe  stabilite  dal  comma 1 dell'art. 12 del
decreto legislativo n. 507 del 1993;
    per  ogni  mese  o  frazione, in base alla superficie complessiva
degli impianti e ad una tariffa pari ad un decimo di quella stabilita
per anno solare per esposizioni di durata non superiore a tre mesi.
  Ai  fini  della  corretta  determinazione  del  tributo nel caso di
specie sono indispensabili talune precisazioni.
  Innanzitutto,  resta  fermo  il  principio  stabilito dal combinato
disposto  dell'art.  7,  comma 1 e dell'art. 12, comma 3, del decreto
legislativo  n.  507  del  1993,  secondo  cui  l'imposta deve essere
calcolata  sulla  base  della  superficie  della  minima figura piana
geometrica   in   cui   e'   circoscritto  l'impianto  pubblicitario,
indipendentemente  dal  numero  dei  messaggi  pubblicitari  in  esso
contenuti.
  In  secondo  luogo,  il  periodo di effettuazione della pubblicita'
deve  essere  indicato  nella  dichiarazione  iniziale  che,  a norma
dell'art.  8  del  decreto  legislativo  n. 507 del 1993, deve essere
presentata  dal detentore del mezzo pubblicitario prima di effettuare
la pubblicita'.
  Infine,  per  aver  diritto  al pagamento frazionato, il periodo di
esposizione non potra' superare i tre mesi nel corso dell'anno solare
per lo stesso impianto.
  E' ovvio che la nuova modalita' di pagamento introdotta dalla legge
finanziaria  potra' essere concretamente applicata solo ove il comune
non   avra'   diversamente   disciplinato   la  materia  nel  proprio
regolamento,   ai   sensi   dell'art.   52  del  decreto  legislativo
15 dicembre 1997, n. 446.
  In  ogni caso, vi e' da aggiungere che la nuova norma non influisce
in  alcun  modo  sulla disciplina delle presunzioni in caso di omessa
presentazione  della  dichiarazione,  poiche'  la disposizione di cui
all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 507 del 1993 si rende
tuttora  applicabile,  in  quanto  prevede espressamente che "qualora
venga  omessa  la presentazione della dichiarazione la pubbilcita' di
cui  agli articoli 12, 13 e 14, commi 1 e 3, si presume effettuata in
ogni  caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata
accettata".  Pertanto  il  comune, in sede di accertamento relativo a
pubblicita' effettuata attraverso affissioni dirette per la quale non
sia  stata presentata la prescritta dichiarazione, dovra' determinare
l'imposta dovuta in base all'anno solare.
  Il  comma  57  dell'art.  145  della legge n. 388 del 2000, apporta
modificazioni   innanzitutto   all'art.  32,  comma  5,  della  legge
17 maggio 1999, n. 144, e solo in via consequenziale agli articoli 3,
comma 3, 18, comma 3 e 24, comma 2 del decreto legislativo n. 507 del
1993.
  Alla norma della legge n. 144 del 1999 richiamata nel comma 57, che
riguarda  i  finanziamenti  per  redazione  e  l'attuazione del Piano
nazionale   della   sicurezza   stradale,   e'   stata  aggiunta  una
disposizione  che  prevede  che  "una quota pari al 5 per cento delle
somme stanziate per l'attuazione del Piano e' destinata ad interventi
volti   alla   repressione   dell'abusivismo   pubblicitario   e   al
miglioramento  dell'impiantistica  pubblicitaria sulle strade, di cui
all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". Partendo
da  questa  premessa  il  comma  57  in  esame  apporta  le  seguenti
modificazioni:
    all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 507 del 1993, nel
quale  sono  soppresse le parole "comunque diversi dal concessionario
del  pubblico  servizio".  La  modifica  interviene  su una norma che
enuncia  il contenuto del regolamento che il comune deve adottare per
disciplinare   le   modalita'  di  effettuazione  della  pubblicita',
determinando  altresi'  la  tipologia  e  la quantita' degli impianti
pubblicitari,   le   modalita'  per  ottenere  il  provvedimento  per
l'installazione,  nonche'  i  criteri  per la realizzazione del piano
generale  degli  impianti.  Il  regolamento deve inoltre stabilire la
ripartizione  della  superficie  degli impianti pubblici da destinare
alle  affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di
rilevanza  economica  e quella da destinare alle affissioni di natura
commerciale,  nonche'  la  superficie  degli impianti da attribuire a
soggetti  privati  per  l'effettuazione  di  affissioni  dirette. Per
questi  ultimi  soggetti la versione originaria della norma stabiliva
che  dovevano essere comunque diversi dal concessionario del pubblico
servizio.  La  modifica  in  esame,  tuttavia,  non  rende  possibile
l'attribuzione   di  impianti  da  destinare  al  concessionario  del
pubblico  servizio,  in  quanto  questi, proprio perche' investito di
pubbliche   funzioni   -   infatti   emette  atti  amministrativi  di
accertamento,  procede  a riscossione coattiva, e' parte nel processo
tributario - per definizione non puo' essere considerato, nell'ambito
del comune ove svolge tale attivita', alla stregua di un soggetto cui
poter attribuire gli impianti in questione;
    all'art.  18,  del decreto legislativo n. 507 del 1993, nel quale
e'  aggiunto  il  comma  3-bis,  con il quale viene stabilito che "il
comune  ha  facolta'  di  chiedere  al concessionario delle pubbliche
affissioni   di   svolgere   servizi   aggiuntivi   strumentali  alla
repressione   dell'abusivismo   pubblicitario   e   al  miglioramento
dell'impiantistica".  L'intervento normativo appare superfluo ai fini
della  gestione  del  tributo,  poiche' la possibilita' di richiedere
servizi  aggiuntivi  al  gestore del servizio in esame gia' rientrava
nella   libera   determinazione   della  volonta'  delle  parti  che,
nell'ambito del procedimento ad evidenza pubblica, possono addivenire
ad accordi in tal senso;
    all'art.  24,  comma  2, del decreto legislativo n. 507 del 1993,
nel quale sono stati aumentati gli importi delle sanzioni applicabili
per  le  violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in
esecuzione  del  capo  I dello stesso decreto legislativo, nonche' di
quelle  contenute  nei provvedimenti relativi all'installazione degli
impianti.  Gli  importi,  che  erano  fissati  da  un  minimo di lire
duecentomila  ad  un  massimo  di  lire due milioni, passano "da lire
quattrocentomila  a  lire tre milioni". Dette sanzioni sono comminate
con  notificazione  agli  interessati,  entro  centocinquanta  giorni
dall'accertamento,   degli  estremi  delle  violazioni  riportati  in
apposito  verbale,  nel  quale  il  comune menziona anche l'eventuale
rimozione  degli  impianti pubblicitari abusivi disposta quale misura
accessoria.
B) Le novita' della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
  L'art.  30,  comma  17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge
finanziaria per l'anno 2000), ha modificato la disposizione contenuta
nell'art.  11,  comma  10,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
consente  ai comuni, a decorrere dal 1o gennaio 1998, di aumentare le
tariffe ed il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo I del
decreto  legislativo 15 novembre 1997, n. 507, fino ad un massimo del
20 per cento.
  L'innovazione  contenuta  nel citato art. 30, comma 11, della legge
n.  488  del  1999  consiste nell'ampliamento delle facolta' concesse
all'ente  locale  poiche'  l'aumento  delle  suddette  tariffe  e dei
diritti,  fissato  al  20  per  cento, puo' essere esteso "fino ad un
massimo  del  50  per  cento  a  decorrere dal 1o gennaio 2000 per le
superfici  superiori  al  metro  quadrato,  e  le frazioni di esso si
arrotondano al mezzo metro quadrato".
  Occorre   innanzitutto   precisare  che  quest'ultimo  inciso  deve
ritenersi  superfluo  ai  fini della corretta lettura della norma, in
quanto  meramente  ripetitivo  di  una  disposizione che attiene alle
modalita'  di  commisurazione  della  superficie imponibile contenuta
nell'art.  7,  comma  2,  del  decreto legislativo n. 507 del 1993, e
quindi  non  ha  determinato  nessuna sostanziale modificazione della
disciplina tributaria vigente in materia.
  Molti   dei   dubbi   interpretativi  sono  sorti  in  ordine  alla
legittimita' dell'applicazione degli eventuali aumenti deliberati dal
comune  in  base  alla  legge  finanziaria per l'anno 2000 al diritto
sulle  pubbliche  affissioni,  tenuto conto del fatto che la relativa
tariffa   non   e'   parametrata,   come  quella  dell'imposta  sulla
pubblicita',  al  metro  quadrato  di  superficie  espositiva,  ma al
"foglio di dimensione fino a cm 70x100": ai sensi dell'art. 19, comma
2, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
  Al  riguardo  e'  necessario  precisare  che  il  diverso metodo di
commisurazione  degli  importi  dovuti  a  titolo  di  imposta  sulla
pubblicita'  e  di  diritto  sulle  pubbliche  affissioni  non  e' di
ostacolo all'applicazione della norma in esame anche ai manifesti dei
quali  viene  richiesta  l'affissione all'apposito servizio comunale,
poiche' e' comunque possibile effettuare una misurazione dei fogli di
cui  si compone il manifesto in metri quadrati. Infatti le dimensioni
convenzionali  del  foglio  pari  a  70x100  cm  non  sono  altro che
l'espressione  di  una  superficie  equivalente a 0,7 metri quadrati.
Operare  un  semplice  calcolo  per  trasformare in metri quadrati le
dimensioni  che  la  norma del decreto legislativo n. 507 del 1993 ha
stabilito  come  superficie  espositiva,  non e' certo contrario allo
spirito  della  norma  introdotta  dalla legge finanziaria per l'anno
2000  e  rende  pertanto  legittime  le  deliberazioni con le quali i
comuni  hanno  esteso anche al diritto sulle pubbliche affissioni gli
aumenti tariffari in esame.
  Del  resto  e' la stessa disposizione contenuta nell'art. 11, comma
10, della legge n. 449 del 1997 ad avallare la soluzione proposta, in
quanto detta norma riguarda espressamente "le tariffe ed i diritti di
cui  al  capo  I"  del  decreto  legislativo  n.  507  del 1993 ed il
legislatore  della  finanziaria  per  l'anno  2000  se  avesse inteso
limitare   la   portata   della   norma   sulla  quale  ha  apportato
modificazioni,  avrebbe  certamente introdotto delle differenziazioni
tra  la  disciplina  dell'imposta  comunale  sulla  pubblicita' e del
diritto sulle pubbliche affissioni.
  Un  altro  aspetto  sul quale si sono create incertezze applicative
riguarda  la  determinazione  della  misura  massima di aumento delle
tariffe  e  cioe'  se  l'aumento  fino  al  50 per cento debba o meno
calcolarsi sulle tariffe gia' aumentate del 20 per cento.
  A  tal  proposito  occorre ancora una volta far riferimento al dato
normativo,  in  quanto  dalla  lettura  del testo attualmente vigente
della  norma  in esame, scaturente cioe' dalle integrazioni apportate
dall'art.  30,  comma  17,  della  legge  n. 488 del 1999, e' agevole
dedurre   che  gli  aumenti  devono  essere  operati  assumendo  come
tariffe-base  quelle  del  capo  I del decreto legislativo n. 507 del
1993. Pertanto dette tariffe:
    dal 1o gennaio 1998 possono essere aumentate fino al 20%;
    dal  1o gennaio  2000  possono  essere  aumentate  fino  al  50%,
limitatamente, pero', alle superfici superiori al metro quadrato.
  A  titolo  esemplificativo  si puo' ipotizzare che un comune, sulla
base  delle  disposizioni  dell'art. 11, comma 10, della legge n. 449
del  1997,  abbia  deliberato  un  aumento delle tariffe dell'imposta
comunale  sulla  pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni
pari  al  20%,  e che una particolare tariffa aumenti quindi da 100 a
120.
  L'ente  locale  dal  1o gennaio  2000  puo' ulteriormente aumentare
questa  tariffa  da  100  a  150 per le sole superfici espositive che
superino il metro quadrato, sia che si tratti di mezzi pubblicitari e
sia   che  si  tratti  di  manifesti  consegnati  al  servizio  delle
affissioni pubbliche.
  Qualora  invece  la  superficie  espositiva  sia inferiore al metro
quadrato  (e'  il caso, ad esempio, del manifesto composto di un solo
foglio  70x100  che  e'  equivalente,  quindi,  a  0,7 mq) la tariffa
applicabile non puo' superare quella pari a 120.
  Del  tutto  illegittimo  sarebbe  invece fissare una tariffa pari a
170,  quale  importo  scaturente  dall'aumento  fino al 50% calcolato
sulla  tariffa  pari  a  120,  in  quanto tale procedura e' in aperto
contrasto  con  il principio generale racchiuso nell'art. 7, comma 6,
del   decreto  legislativo  n.  507  del  1993,  che  stabilisce  che
le maggiorazioni   di  imposta  a  qualunque  titolo  previste,  sono
cumulabili  e devono essere applicate alla tariffa base che, nel caso
di  specie,  come  innanzi  precisato,  e'  individuata  dallo stesso
legislatore  nelle tariffe e nei diritti di cui al capo I del decreto
legislativo n. 507 del 1993.
C) I termini di approvazione delle tariffe ed i termini di
    pagamento della pubblicita' annuale e della Tosap permanente.
  L'art.  53, comma 16, della legge finanziaria ha stabilito che, per
l'anno  2001,  il  termine  previsto  per  deliberare  le tariffe, le
aliquote  di  imposta  per  i  tributi locali e per i servizi locali,
nonche'  per  l'approvazione  dei  regolamenti  relativi  ai  tributi
locali,  e'  stabilito  entro la data di approvazione del bilancio di
previsione.
  Quest'ultima  data e' stata fissata per l'anno 2001 al 28 febbraio,
dal  decreto 21 dicembre 2000 del Ministro dell'interno di intesa con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
(Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2000, n. 301).
  Lo stesso art. 53, comma 16, ha inoltre stabilito che i regolamenti
anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto a decorrere
dal 1o gennaio 2001.
  Nulla  e'  invece  previsto riguardo al differimento dei termini di
pagamento di quei tributi, come l'imposta sulla pubblicita' annuale e
la  Tosap permanente, che hanno di norma scadenza nel mese di gennaio
o comunque prima della definizione delle nuove tariffe.
  Si  puo'  quindi  verificare il caso in cui il termine di pagamento
non risulti corrispondente alle variazioni regolamentari o tariffarie
intervenute in un momento successivo.
  Per  evitare  questa  situazione e semplificare gli adempimenti del
contribuente,  l'ente locale, sulla base della potesta' regolamentare
generale   prevista   dall'art.   52   del  decreto  legislativo  del
15 dicembre 1997, n. 446, potra' stabilire un'adeguata proroga per il
versamento  dei  tributi  in  questione,  alla quale deve essere data
massima   diffusione  per  permettere  ai  contribuenti  il  corretto
adempimento delle obbligazioni tributarie.
  La   deliberazione   contenente  il  differimento  dei  termini  di
pagamento  non  si  rende di regola necessaria nel caso in cui l'ente
locale  non  intenda  apportare  modifiche regolamentari che incidono
sulla  quantificazione  dei  tributi.  Anche  in  questo caso sarebbe
comunque  opportuno  diffondere con adeguati mezzi la notizia che gli
ordinari  termini  di  scadenza per il pagamento dei tributi in esame
non  hanno  subito alcuna variazione. Si deve inoltre aggiungere che,
come  gia'  indicato  nella  circolare  n.  13/E del 19 gennaio 2000,
intervenuta per risolvere l'analoga situazione verificatasi lo scorso
anno,  se  le  modificazioni  regolamentari  dei tributi in questione
intervengono  successivamente  al 31 gennaio 2000 senza che sia stata
stabilita  al contempo la proroga dei pagamenti, l'ente locale dovra'
comunque  rimettere in termini i contribuenti per il versamento della
differenza  del tributo con esclusione, in ogni caso, di applicazione
di sanzioni ed interessi.
    Roma, 5 febbraio 2001


                                     Il direttore centrale
                                    per la fiscalità locale
                                            Ignizio