IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto  il  decreto-legge,  22 ottobre 1992. n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
  Visto  l'art.  5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
  Visto  il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente
le  modalita'  e  le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse
del  Paese  di  cui  alla citata legge n. 488/1992, gia' modificato e
integrato  dal  decreto  ministeriale  31  luglio  1997, n. 319 e, da
ultimo, modificato e integrato dal decreto ministeriale 9 marzo 2000,
n. 133;
  Visto  il  D.M.  3  luglio  2000,  concernente il testo unico delle
direttive  per  la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita'  produttive  nelle  aree  depresse  ai sensi della predetta
legge  n.  488/1999,  che  prevede,  in  particolare,  una  rilevante
partecipazione   delle   regioni  e  delle  province  autonome  nella
programmazione  ed  assegnazione  delle  risorse  finanziarie  e  nel
procedimento di formazione delle graduatorie;
  Considerato,  in  particolare,  che,  secondo  le  condizioni  ed i
termini  indicati  nelle predette direttive, ciascuna delle regioni e
province  autonome puo' formulare proprie proposte relative a settori
di  attivita' o aree ritenuti prioritari, ai fini della formazione di
una  graduatoria  regionale speciale, nonche' a specifiche priorita',
con  riferimento a particolari aree del territorio, specifici settori
merceologici  e  tipologie  di  investimento,  sia  in relazione alla
graduatoria   ordinaria   che   a  quella  speciale,  ai  fini  delle
determinazione  del punteggio relativo all'indicatore di cui al punto
5,  lettera  c5.4)  delle  predette  direttive, relative ad eventuali
ulteriori  attivita'  ammissibili alle agevolazioni rispetto a quelle
specificate nelle predette direttive;
  Visto  il  decreto ministeriale del 20 ottobre 2000 con il quale e'
stato  definito  il  piano  programmatico  di  riparto  delle risorse
finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
per il bando del "settore turistico-alberghiero" del 2000 ed e' stato
fissato  al  trentesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  del
decreto  medesimo  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
il  termine  ultimo  per l'indicazione da parte delle dette regioni e
province  autonome  delle proprie suddette proposte con riferimento a
tale bando;
  Viste le proposte avanzate dalle regioni e province autonome;
  Considerato  che  l'art.  1-bis  del citato decreto ministeriale n.
527/1995  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  prevede  che il
Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato promuova
un piu' stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate
per l'esame degli interessi pubblici coinvolti e, in particolare, per
la   valutazione  delle  proposto  regionali,  tramite  ricorso  agli
strumenti  procedimentali  di coordinamento di cui agli articoli 14 e
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Considerato  che  l'art.  6-bis  del medesimo decreto ministeriale,
prevede   che   il   Ministro   dell'industria.,   del   commercio  e
dell'artigianato,  valutata la compatibilita' delle proposte avanzate
dalle singole regioni e province autonome con lo sviluppo di tutte le
aree  interessate oltre che con le disposizioni del medesimo decreto,
le approvi al fini della formazione delle graduatorie;
  Viste le determinazioni concordate tra il Ministero dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato e le richiamate regioni e province
autonome  nel corso della riunione del 15 dicembre 2000, convocata ai
sensi  del citato art. 1-bis per le valutazioni di cui al citato art.
6-bis:

                               DECRETA

                           Articolo unico

  1.  Sono  approvate  le  proposte  formulate  dalle regioni e dalle
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano ai sensi del D.M. 3 luglio
2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse  al  sensi della predetta legge n. 488/19992, in merito alle
domande     del    bando    del    2000    riferite    al    "settore
turistico-alberghiero",   tali  proposte,  concernenti  le  ulteriori
attivita'  ammissibili, la formazione delle graduatorie speciali e le
risorse  finanziarie  alle  stesse  destinate  nonche'  le  priorita'
regionali  ed i relativi punteggi utili per l'indicatore regionale di
cui  al  punto 5.c5.4 del detto testo unico, sia con riferimento alle
graduatorie   regionali   ordinarie  che  speciali,  sono  riportate,
rispettivamente, negli allegati nn. 1 e 2 al presente decreto.
  2.  Per le regioni e le province autonome che non hanno proposto la
graduatoria  speciale,  viene  formata  la sola graduatoria regionale
ordinaria.  Per  le  regioni  e  le  province  autonome che non hanno
avanzato  alcuna  proposta  di  priorita'  con  i  relativi  punteggi
finalizzata  all'indicatore  di  cui  al comma 1, quest'ultimo assume
valore  pari  a  zero  per  tutte  le iniziative della corrispondente
graduatoria,   ordinaria   o   speciale,   della   regione  medesima.
Analogamente  assumono  valore  pari  a zero le singole priorita' non
espresse.

  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 26 febbraio 2001

                                                   Il Ministro: Letta