IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la legge 27 dicembre 1997, n. 449, che all'art. 55, comma 3,
stabilisce  che,  con  decorrenza dal 1o gennaio 1998, e' il Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  che
definisce  i  criteri  ai quali si attengono gli organi preposti alla
determinazione dei prezzi delle forniture dell'Istituto Poligrafico e
Zecca   dello   Stato   alle  pubbliche  amministrazioni,  fino  alla
trasformazione dell'ente in societa' per azioni;
  Visto  l'art.  11, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1999,
n.  116, il quale stabilisce che, allo scopo di agevolare il processo
di  trasformazione  dell'Istituto Poligrafico in societa' per azioni,
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
disciplina,   con   proprio  decreto,  criteri  e  modalita'  per  la
formazione  dei  prezzi  delle  forniture,  al  fine di assicurare la
flessibilita'  e  di  promuovere  l'adeguamento  alla  situazione del
mercato;
  Vista  la  nota  del  Gabinetto del Ministro del tesoro n. 6923 del
6 ottobre  1999  con  la quale l'ufficio stabilisce che la competenza
per  la elaborazione del decreto rientra tra le funzioni del Servizio
centrale  del Provveditorato generale dello Stato, ai sensi dell'art.
4,  comma 1,  lettera  e) del decreto del Presidente della Repubblica
28 aprile 1998, n. 154;
  Considerato   che  si  rende  necessario  determinare  i  costi  di
produzione   delle  forniture  al  fine  di  consentire  all'Istituto
Poligrafico di presentare, per la prescritta approvazione, preventivi
di  spesa  relativi  a  nuovi prodotti cartari, grafici, editoriali -
anche   su   supporti   informatici   -   richiesti   dalla  pubblica
amministrazione   il   cui   fabbisogno   e'  stato  autorizzato  dal
Provveditorato generale dello Stato;
  Tenuto conto che lo stesso Istituto puo' procedere all'espletamento
delle   lavorazioni   per   la  pubblica  amministrazione  solo  dopo
l'avvenuta   approvazione   da   parte   del  Servizio  centrale  del
provveditore  generale  dello Stato dei relativi preventivi trasmessi
ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1967, n. 806, di approvazione del Regolamento di attuazione
della  legge  13 luglio  1966,  n.  559,  modificata ed integrata dal
decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116;
  Considerato che, in osservanza del comma 4 dell'art. 55 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, i prezzi delle forniture dell'Istituto alle
pubbliche amministrazioni sono rimasti fissati per il 1998 ed il 1999
nella stessa misura stabilita per il 1997;
  Vista  la direttiva della Commissione europea 1999/64 del 23 giugno
1999  in materia di esercizio di monopoli e regole di concorrenza sul
mercato;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

  I  prezzi  improntati  ai criteri del presente decreto riguardano i
prodotti  cartari,  grafici ed editoriali di cui all'art. 2, comma 1,
del  decreto  legislativo  21 aprile  1999,  n. 116, non presenti nel
vigente  prezzario  in  quanto di nuova tipologia per caratteristiche
tecniche,   di   carta   e   di  stampa,  commissionati  all'Istituto
Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato dal Provveditorato generale dello
Stato.