IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente l'elaborazione
del piano generale dei trasporti;
  Visti  il  piano  generale dei trasporti, approvato con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 10 aprile 1986, ed il primo
aggiornamento  a  detto  piano,  approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 agosto 1991;
  Vista  la  legge  4 giugno  1991,  n.  186, istitutiva del Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica  nel  trasporto
(CIPET),  che  tra l'altro demanda a detto Comitato di provvedere con
cadenza triennale all'aggiornamento del citato piano;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373,  che  disciplina  la  devoluzione  delle  funzioni  dei Comitati
interministeriali  soppressi  ai  sensi  dell'art. 1, comma 21, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e tra i quali e' ricompreso il CIPET;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1996, n. 662, e visto in particolare
l'art.  2,  comma  203,  che  individua  l'"intesa  istituzionale  di
programma"  e  l'"accordo  di  programma-quadro"  quali  strumenti di
attuazione  delle politiche infrastrutturali in quanto definiscono il
programma degli interventi di interesse comune ai soggetti stipulanti
o a detti interventi funzionalmente collegati;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, ed
i  decreti legislativi 19 novembre 1997, n. 422, e 20 settembre 1999,
n. 400, che disciplinano, ai sensi del capo I della richiamata legge,
il conferimento di funzioni e compiti amministrativi nel comparto dei
trasporti pubblici locali;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 dicembre  1997, n. 430, che, nel
ridisegnare  le  attribuzioni di questo comitato, conferma ad esso la
funzione  di definire le linee della politica economica da perseguire
in  ambito  nazionale,  comunitario  ed  internazionale  e demanda al
medesimo  l'approvazione,  tra  l'altro,  di  piani  e  programmi  di
intervento settoriali;
  Vista  la  legge  27 febbraio  1998,  n.  30, che, nel disporre uno
specifico  stanziamento per le relative attivita' di predisposizione,
fa  riferimento al piano generale dei trasporti, configurandolo quale
un nuovo piano e non un mero aggiornamento del precedente;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 giugno  1998,  n.  204,  recante
disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della   politica   nazionale  relativa  alla  ricerca  scientifica  e
tecnologica;
  Vista  la  legge  17 maggio 1999, n. 144, e visti in particolare di
detta legge:
    l'art.  1,  che  istituisce presso questo comitato il "sistema di
monitoraggio  degli  investimenti pubblici" (MIP) e la connessa banca
dati;
    l'art.  7, che istituisce nell'ambito di questo comitato l'Unita'
tecnica   -  Finanza  di  progetto,  con  il  compito  di  diffondere
all'interno delle pubbliche amministrazioni l'utilizzo di tecniche di
finanziamento  di  infrastrutture con ricorso a capitale privato e di
fornire  supporto  alle  commissioni costituite nell'ambito di questo
comitato   stesso   su   materie   inerenti   al   finanziamento   di
infrastrutture;
    l'art.  30,  che  istituisce  presso il Ministero dei trasporti e
della  navigazione  un fondo per le attivita' di studio, consulenza e
ricerca  alimentato  con  una  quota  pari  all'1% degli stanziamenti
relativi  agli  investimenti  nel settore dei trasporti, ad eccezione
degli  stanziamenti  finalizzati al rimborso di rate di mutuo o altre
operazioni finanziarie;
    l'art.  32,  che prevede la predisposizione di un piano nazionale
della sicurezza stradale;
  Vista  la  legge  14 ottobre  1999, n. 403, concernente ratifica ed
esecuzione  della  convenzione per la protezione delle Alpi, che, per
quanto   attiene   alle   problematiche  del  trasporto,  ha  trovato
attuazione  nell'apposito protocollo adottato a Lucerna il 31 ottobre
2000;
  Visti la decisione congiunta del parlamento e del Consiglio U.E. n.
1692/96,  recante  gli  orientamenti comunitari per lo sviluppo della
rete  transeuropea  dei  trasporti  (TEN),  attualmente  in  corso di
revisione;  la  proposta  di  decisione della Commissione europea del
17 dicembre  1997,  in corso di definizione presso il Consiglio ed il
parlamento  dell'Unione  europea,  finalizzata  ad  integrare i porti
nelle   reti   transeuropee   di  trasporto  al  fine  di  sviluppare
l'intermodalita'  e  la logistica, ed il regolamento del Consiglio n.
1655/1999,  che  ha stabilito il finanziamento per la rete stessa nel
periodo 2000-2006;
  Vista  la  propria  delibera  19 novembre  1998,  n.  137 (Gazzetta
Ufficiale  n.  33/1999  -  errata  corrige  in  Gazzetta Ufficiale n.
53/1999), concernente linee guida per le politiche e misure nazionali
di  riduzione  dell'emissione  dei  gas  serra  ed  alla quale questo
Comitato  nelle  delibere 4 agosto 2000, n. 84 (Gazzetta Ufficiale n.
268/2000),   e  21 dicembre  2000,  n.  138  (Gazzetta  Ufficiale  n.
34/2001),   ha  gia'  dato  pratica  attuazione  allorche'  ha  fatto
riferimento  alla "mobilita' sostenibile" individuata quale uno degli
assi prioritari cui destinare, nell'ambito delle intese istituzionali
di programma, le risorse riservate alle infrastrutture a valere sugli
stanziamenti per le aree depresse di cui, rispettivamente, alla legge
23 dicembre  1999,  n.  488, ed al disegno di legge della finanziaria
2001  nel  testo definitivamente approvato il 23 dicembre 2000 (legge
n. 388/2000);
  Visto  il  regolamento  concernente il riordino delle competenze di
questo   Comitato,  adottato  con  delibera  6 agosto  1999,  n.  141
(Gazzetta  Ufficiale  n.  257/1999),  che  demanda  al  Ministero dei
trasporti  e  della navigazione gli adempimenti tecnici relativi allo
svolgimento  delle  funzioni  di  cui all'art. 3, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1994;
  Vista  la  propria  delibera  15 febbraio  2000,  n.  12  (Gazzetta
Ufficiale  n.  91/2000),  recante direttive in vista dell'avvio della
"banca  dati  investimenti  pubblici"  di  cui al citato art. 1 della
legge n. 144/1999;
  Vista la propria delibera 25 maggio 2000, n. 51 (Gazzetta Ufficiale
n.  172/2000),  relativa  all'approvazione  delle  linee guida per il
programma nazionale ricerca 2001-2003;
  Vista  la  propria  delibera  2 novembre  2000,  n.  112  (Gazzetta
Ufficiale  n.  296/2000),  con la quale questo Comitato, nel prendere
atto  della  proposta  italiana di aggiornamento delle reti TEN-T, ha
dettato  indicazioni  volte  ad assicurare la coerenza delle azioni e
degli  interventi  proposti  in  sede  comunitaria con le linee della
politica nazionale trasportistica;
  Vista  la  propria  delibera  2 novembre  2000,  n.  113  (Gazzetta
Ufficiale  n.  281/2000  -  errata  corrige  in Gazzetta Ufficiale n.
16/2001),  con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole
in  merito  allo  schema  di  "Piano  generale  dei trasporti e della
logistica", formulando prime indicazioni e raccomandazioni attuative,
anche in recepimento delle proposte avanzate dal NARS per gli aspetti
di   competenza,  e  riservandosi  una  valutazione  definitiva  dopo
l'acquisizione dei prescritti pareri delle commissioni parlamentari e
delle  eventuali  osservazioni  della  conferenza  permanente  per  i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano;
  Vista  la  propria  delibera 21 dicembre 2000, n. 150, con la quale
questo   Comitato   ha   approvato  il  programma  nazionale  ricerca
2001-2003, nel cui ambito, tra gli interventi di breve-medio periodo,
sono  stati ricondotti i programmi di ricerca relativi al settore dei
trasporti proposti nel Piano generale dei trasporti;
  Visto  il  documento  di  programmazione  economica  e  finanziaria
2001-2004  che,  nel  ribadire l'importanza delle tecniche di project
financing  per  la realizzazione e gestione di attivita' e servizi di
pubblica  utilita',  gia' evidenziata nell'analogo documento relativo
al  periodo  2000-2003,  quantifica gli importi di spesa pubblica per
investimenti  che  dovranno  essere sostituiti da capitale privato in
2.000  miliardi  di  lire  per  il 2002, 6.000 miliardi per il 2003 e
10.000 miliardi per il 2004;
  Viste  le  osservazioni  formulate  dalla  conferenza Stato-regioni
nella  seduta  del  6 dicembre  2000  in  ordine allo schema di piano
generale dei trasporti;
  Vista  la  raccomandazione  n. 9 del dicembre 2000, con la quale la
commissione  tecnica  per  la  spesa  pubblica,  istituita  presso il
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
indica   i   criteri  per  un'efficiente  allocazione  delle  risorse
destinate ad investimenti nel settore dei trasporti;
  Visti  i pareri espressi dalle commissioni parlamentari e trasmessi
dal  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  con  nota  del
29 gennaio   2001;   pareri   in   cui  si  sollecita,  tra  l'altro,
l'inserzione,  nel Piano, delle integrazioni concordate dal Ministero
dei  trasporti  con  le  regioni  nel  confronto auspicato nel citato
parere della Conferenza Stato-regioni;
  Udita  la  relazione  del  Sottosegretario  ai  trasporti  ed  alla
navigazione  che,  nel riferire sull'argomento, sottolinea come molte
delle  osservazioni  e delle proposte di integrazione formulate dalle
commissioni  parlamentari  siano  state  gia'  recepite nella stesura
rielaborata del suddetto Piano che viene sottoposta a questo Comitato
nella  seduta  odierna  e  che  illustra,  motivandole,  le ulteriori
modifiche  apportate  rispetto  alla  versione  licenziata  da questo
Comitato   nella   seduta   del   2 novembre   2000,  in  particolare
richiamandosi  alla  previsione di un'unitaria categoria d'interventi
ferroviari,  alla  piu'  chiara  esposizione  della rete di interesse
nazionale,   all'esplicita   menzione,   nella   stessa,   di  tratte
ferroviarie    per    analoghi    fini   di   chiarezza   espositiva,
all'introduzione,   tra   le  priorita'  stradali,  di  un  ulteriore
collegamento    concordato    con    la    regione   interessata   ed
all'aggiornamento  delle  stime  del  costo  delle  tratte  ad  "alta
capacita'";
  Considerato che il documento tecnico allegato al Piano descrive con
maggior   dettaglio  le  analisi  condotte  e  delinea  con  maggiore
approfondimento  le  possibili  linee  di  sviluppo  delle azioni del
Piano, ponendosi quindi quale documento a sostegno del Piano stesso;
  Considerato  che  il  processo  di  liberalizzazione  del  comparto
autostradale, auspicato dalle Commissioni parlamentari, e' stato gia'
avviato  con la direttiva emanata il 20 ottobre 1998 dal Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione  economica,  dato  che  la  possibilita'  di
proroghe  della  durata  delle  convenzioni  autostradali, in sede di
rinnovo  delle medesime ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre
1992, n. 498, viene circoscritta all'ipotesi di soluzione transattiva
del  contenzioso  formalmente insorto sino al 30 giugno 1998 e tenuto
conto che le nuove concessioni debbono essere poste a gara sulla base
della procedura nella direttiva stessa delineata;
  Considerato che, su mandato di questo comitato, il NARS, confermato
quale  proprio  organo  consultivo in materia tariffaria con delibera
9 luglio  1998,  n.  63 (Gazzetta Ufficiale n. 199/1998), ha in corso
uno  studio  per  definire  un  sistema  di  tariffazione nel settore
autostradale  inteso al decongestionamento del traffico e considerato
che  le  relative  sperimentazioni  possono  essere  effettuate sulle
tratte  a  piu'  elevata densita' di traffico indicate dalle suddette
commissioni;
  Ritenuto   di  prevedere,  quale  primo  degli  approfondimenti  da
effettuare  in  sede  di  attuazione  del Piano, l'elaborazione di un
documento   unitario   che   rappresenti   un'implementazione   dello
"strumento  operativo"  posto  a  supporto  del quadro comunitario di
sostegno  2000-2006  e  nel quale vengano organicamente sviluppate le
tematiche  attinenti  al  Mezzogiorno  in  modo  conseguenziale  agli
indirizzi del Piano;
  Ritenuto  di  recepire  nella  presente deliberazione, con la quale
viene  formalizzato il parere definitivo sul Piano, le considerazioni
delle  Commissioni parlamentari che non si sono tradotte in modifiche
del Piano stesso e ritenuto di reiterare le raccomandazioni contenute
nella  precedente delibera al fine di delineare con chiarezza le fasi
di attuazione del Piano generale dei trasporti;
  Ritenuto,  in  particolare,  di  stabilire  obiettivi  intermedi di
riduzione  delle emissioni dei gas ad effetto serra rispetto a quelli
definiti  nella  delibera n. 137/1998 in attuazione del protocollo di
Kyoto  sui  cambiamenti  climatici  e  di procedere a stime dei costi
esterni  negativi  generati  dal  sistema  dei  trasporti  in modo da
individuare   strategie   intese   a  diminuire  le  esternalita'  ed
orientare, per quanto possibile, la domanda di mobilita';
                             Prende atto
delle  finalita' e dei contenuti dello schema di Piano nella versione
come sopra integrata e prende atto in particolare:
  -- che il Piano si pone l'obiettivo di ridurre nel lungo periodo la
quota  della modalita' stradale, sottolineando l'esigenza di incidere
sulla  stessa  domanda  di  mobilita',  e  si incentra sullo sviluppo
dell'intermodalita'  nella  piu'  ampia logica della promozione della
logistica   e  nel  contesto  dell'applicazione  dei  principi  dello
sviluppo  sostenibile  e  della  tutela  della sicurezza, affrontando
altresi'  le  tematiche  delle liberalizzazioni e della tariffazione,
concepita   anche   quale  strumento  per  ovviare  alla  congestione
soprattutto nel comparto stradale;
  -- che,  in  coerenza  con  le  indicazioni della TEN trasporti, il
Piano  individua la rete SNIT (Sistema nazionale integrato trasporti)
e  ne  configura  in  via  prospettica  l'evoluzione  sulla  base  di
interventi infrastrutturali specificatamente indicati soprattutto per
i   settori  ferroviario  e  stradale,  mentre  l'enucleazione  degli
interventi   essenziali   per  gli  altri  settori  e'  demandata  ai
successivi approfondimenti;
  -- che  le integrazioni apportate rispetto alla precedente versione
fanno  lievitare  il  costo  degli  interventi  previsti per i citati
comparti  ferroviario  e  stradale,  il  che  di  massima trasferisce
l'individuazione  dell'ordine  delle priorita' ai documenti attuativi
del Piano;
  -- che comunque, in linea con gli orientamenti comunitari intesi al
rilancio  della mobilita' su ferro, resta inalterato il rapporto di 2
a  1  tra  gli investimenti indicati, rispettivamente, per il settore
ferroviario e per il settore stradale;
  -- che gli importi indicati nel Piano rappresentano stime di costo,
che  come  tali  formeranno  oggetto  di  approfondimento  in sede di
predisposizione  dei  piani  di  settore  e/o  degli  altri documenti
attuativi,   e  che  in  tale  sede  sara'  necessario  sottoporre  a
valutazione  gli  interventi integrativi non ancora sottoposti a tale
procedura e considerare attentamente tutte le possibilita' di ricorso
alle  tecniche  del  project  financing, nell'ottica di concorrere al
conseguimento  degli  obiettivi di risparmio nella spesa pubblica per
investimenti  indicati  nel  documento  di  programmazione 2001-2004,
ponendosi  funzionale  a  tal  fine  l'attivita'  della citata Unita'
tecnica - Finanza di progetto;
  -- che  il  Piano  formula  linee  guida per la redazione dei piani
regionali  dei  trasporti e prevede inoltre l'istituzione di un fondo
unico   per   gli  investimenti  nelle  infrastrutture  di  interesse
regionale  che  le  regioni utilizzino in piena autonomia e nel quale
confluiscano,  nel periodo transitorio, le risorse da trasferire alle
medesime  nella  successiva  fase  di applicazione dei citati decreti
attuativi  della  legge  n.  59/1997; istituzione che impone pero' la
ricostruzione  di  un quadro contabile delle risorse complessivamente
allocate ai trasporti;
  -- che  il  problema della mobilita' in ambito urbano forma oggetto
di specifico approfondimento e che viene in particolare ipotizzato un
percorso  di pianificazione integrata tra l'assetto del territorio ed
il  sistema  dei trasporti tramite un nuovo strumento (i piani urbani
della  mobilita'),  che nel frattempo e' stato disciplinato dall'art.
22  della  legge 24 novembre 2000, n. 340, e del quale il regolamento
attuativo  di detta norma specifichera' ulteriormente anche i modi di
interazione con gli altri strumenti di pianificazione;
  -- che  il  Piano,  nel rispetto delle osservazioni formulate dalle
Commissioni  parlamentari,  conferisce  specifico rilievo al problema
della   "contiguita'   territoriale"   con   le   isole   maggiori  e
particolarmente  con  la  Sardegna, esalta il ruolo delle "autostrade
del  mare"  e  mira  in  modo piu' incisivo a promuovere il ricorso a
forme  di mobilita' piu' rispettose dei valori ambientali (tra cui il
trasporto collettivo e la mobilita' ciclistica);
  -- che,   in   relazione   alle   indicazioni   delle   Commissioni
parlamentari,  viene  prevista  l'istituzione  di  apposita autorita'
indipendente per i trasporti, fermo restando che tale istituzione, al
pari  dell'istituzione  degli  altri  nuovi  organismi ipotizzati dal
Piano, deve essere inquadrata nel contesto del piu' generale processo
di riforma della pubblica amministrazione;
  -- che il Piano rappresenta l'opportunita' di definire il contratto
collettivo   nazionale   di  lavoro  per  le  attivita'  ferroviarie,
promuovendo  al  riguardo  incontri  tra le parti sociali, al fine di
determinare  le  condizioni contrattuali di riferimento valide per le
imprese  e  per  i  lavoratori  del  comparto all'atto di avvio delle
attivita' di trasporto da parte delle imprese licenziatarie;
  -- che   il  Piano  e'  configurato  quale  piano-processo  la  cui
attuazione  viene  sottoposta  ad  un  sistematico monitoraggio anche
tramite   il   "Sistema  informativo  per  la  pianificazione  ed  il
monitoraggio dei trasporti" (SIMPT) e che il Piano stesso postula che
tale  monitoraggio,  in  un'ottica  di  necessaria razionalizzazione,
venga  raccordato  con  il sistema degli investimenti pubblici (MIP),
previsto dal citato art. 1 della legge n. 144/1999;
                      Esprime parere favorevole
in relazione a quanto sopra rilevato, sullo schema di "Piano generale
dei trasporti e della logistica" nella stesura esaminata nell'odierna
seduta;
                             Raccomanda
che le pubbliche amministrazioni:
  -- assumano  la  sostenibilita'  ambientale  del  sistema trasporti
quale  obiettivo  strategico e centrale e traducano tale obiettivo in
azioni  coerenti  ed  incisive,  chiaramente individuate dal punto di
vista degli interventi, dei costi e dei tempi di attuazione, in modo,
tra  l'altro, da  stimolare il riequilibrio modale, lo sviluppo della
logistica e l'innovazione tecnologica;
  -- promuovano in particolare iniziative ed adottino misure intese a
ridurre,  quanto piu' possibile, le emissioni dei gas serra, in linea
con le indicazioni di cui alla propria delibera n. 137/1998;
  -- considerano l'obiettivo della modalita' sostenibile nelle citta'
una  grande  priorita' sulla quale si concentrino, in modo sinergico,
interventi  e  finanziamenti  dello Stato, delle regioni e degli enti
locali;
  -- sia nella prassi operativa che nell'attivita' normativa adeguino
la  propria azione ai principi ed agli indirizzi tracciati nel "Piano
generale  dei  trasporti  della  logistica", con particolare riguardo
agli aspetti della liberalizzazione e della regolazione;
  -- tengano  adeguato  conto,  in  sede di finanziamento delle opere
pubbliche,  dei  principi  di  efficienza  ed  efficacia  tecnica  ed
allocativa;
  -- valutino  la  possibilita' di definire, oltre che per il settore
ferroviario,  contratti  collettivi  anche  per  le altre grandi aree
omogenee di riferimento;
                               Impegna
il Ministro dei trasporti e della navigazione:
    a  sottoporre a questo comitato, entro il mese di maggio 2001, un
documento  che,  in relazione agli obiettivi fissati nel documento di
programmazione  economica  e finanziaria ed alla luce delle strategie
delineate  nel  Piano,  definisca in modo organico linee di azione ed
interventi   relativi  al  Mezzogiorno,  tenendo  conto  anche  delle
risultanze delle procedure di valutazione del progetto di massima del
collegamento  stabile  tra  la  Sicilia  ed  il  continente  e  delle
eventuali  alternative  di  cui  alla  delibera  di  questo  comitato
19 febbraio  1999,  n.  33  (Gazzetta  Ufficiale  n. 124/1999; errata
corrige  in Gazzetta Ufficiale n. 128/1999), nonche' delle risultanze
delle  procedure  di  valutazione  previste  dall'art. 9 della citata
legge n. 144/1999 per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria;
    a  sottoporre  a  questo  comitato, entro il termine del dicembre
2001  e  sentiti  i Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, una
metodologia  per  il  monitoraggio sull'attuazione del Piano generale
dei  trasporti,  con particolare attenzione agli aspetti di carattere
ambientalistico,  ed  a  proporre, nel suddetto termine, obiettivi di
riduzione delle emissioni dei gas serra da raggiungere entro il 2003;
    a   sviluppare   in   apposito  studio  le  tematiche  affrontate
nell'appendice  sui  costi esterni, predisponendo, di concerto con il
Ministro  dell'ambiente  e con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  ed anche alla luce delle esperienze
maturate  dagli  altri  Paesi  dell'Unione  europea, un modello sulla
stima  dei  costi  esterni  generati  dal  sistema  dei  trasporti da
sottoporre a questo comitato entro il febbraio 2002 e che rappresenti
un  ulteriore  strumento  di  supporto  alle  decisioni  in  tema  di
finanziamento di opere trasportistiche;
    a   sviluppare   le   tematiche   sulla  "valutazione  ambientale
strategica"  affrontate nella relativa appendice, definendone in modo
compiuto,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'ambiente e dei lavori
pubblici, concetto e ruolo;
    ad   approfondire   il   tema   delle  condizioni  ambientali  di
sostenibilita'  degli aeroporti in modo da tener conto delle relative
risultanze in sede di predisposizione del nuovo piano di settore;
    a  sviluppare e a sottoporre a questo comitato un apposito studio
sulla   fattibilita'   di  una  rete  di  percorribilita'  ciclistica
nazionale,  finalizzata principalmente all'incentivazione di forme di
turismo  sostenibile,  con  particolare riguardo alle zone ad elevata
naturalita',  definendone le relazioni con le altre reti e servizi di
trasporto,  le  modalita'  di integrazione, i costi e le modalita' di
gestione;
il  medesimo  Ministro dei trasporti e della navigazione, il Ministro
dei  lavori  pubblici,  il  Ministro dell'ambiente ed il Ministro del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, per quanto di
rispettiva   competenza   ed   alla   luce  delle  raccomandazioni  e
considerazioni sopra formulate:
    a  trasmettere  a  questo  comitato,  entro il 30 giugno 2001, un
riepilogo  delle  concessioni in essere per il settore dei trasporti,
indicando    oggetto   della   concessione,   durata   e   principali
caratteristiche,   al   fine  di  definire  quel  quadro  concessorio
complessivo richiesto dalle Commissioni parlamentari;
    a  predisporre,  in  coerenza  con  i  richiamati  principi dello
"sviluppo  sostenibile"  e  nel  rispetto  delle  procedure  e  delle
competenze  previste  dalla  vigente  normativa,  piani  settoriali o
documenti  attuativi  di pari livello, da sottoporre all'approvazione
di   questo   comitato:   in   tale  contesto  tutti  gli  interventi
infrastrutturali  inseriti  nel  Piano  stesso rispetto alla versione
licenziata  da  questo  comitato  nella  seduta  del  2 novembre 2000
verranno  sottoposti a valutazione ed anche le priorita' emerse dalle
analisi   condotte  per  il  Piano,  qualora  non  gia'  sorrette  da
approfondimenti    specifici,    verranno   verificate   tramite   la
predisposizione  di  studi  di fattibilita' intesi all'individuazione
delle   opzioni  d'intervento  piu'  valide  ed  ambientalmente  piu'
favorevoli da sviluppare poi in sede di progettazione, conferendo, in
sede  di  realizzazione, carattere prioritario agli interventi intesi
al  superamento di situazioni di criticita' funzionali e di sicurezza
e,  per  il  settore  stradale, alla riqualificazione e completamento
della  rete di primo livello, al decongestionamento delle grandi aree
urbane,  al  miglioramento  dei  collegamenti  tra la rete di livello
nazionale e le reti di livello regionale;
    a  sottoporre a questo comitato, quanto prima, il Piano nazionale
per  la  sicurezza  stradale a valenza triennale, nonche' piani della
sicurezza  per  le  altre  modalita' di trasporto, definendo azioni e
costi   relativi,   qualora   le   relative  misure  non  siano  gia'
organicamente ricomprese nei piani di settore;
    a  predisporre  e sottoporre a questo comitato, entro il febbraio
2002,  uno  specifico  Piano  per  il  trasporto delle merci nocive e
pericolose,   che   sia   basato  sui  principi  dell'intermodalita',
dell'applicazione  di  tecnologie  telematiche per la programmazione,
l'informazione  e  controllo  dei traffici e dello sviluppo di catene
logistiche    e   che   risulti   finalizzato   esplicitamente   alla
minimizzazione  del  rischio connesso all'intera catena del trasporto
delle merci in questione;
    a porre in essere, per coprire, in tutto od in parte, il costo di
realizzazione  delle  opere  programmate,  tutte  le  condizioni  per
promuovere  il  ricorso  al project financing al fine di concorrere a
realizzare  gli  obiettivi  di  contenimento della spesa pubblica per
investimenti  fissati  dal  documento  di  programmazione economica e
finanziaria,  avvalendosi  del supporto dell'Unita' tecnica - Finanza
di   progetto,   istituita   nell'ambito   di  questo  comitato,  per
individuare  settori  ed  interventi  per  i  quali  tale  tecnica e'
suscettibile di comportare piu' positivi risultati;
    a  sviluppare  le  linee  di  azione  delineate nel Piano in modo
pienamente  coerente  con i principi enunciati in tema di regolazione
che,  tra  l'altro, individuano nella tariffa uno degli strumenti per
contenere la congestione;
    ad  assicurare  la  massima  coerenza  tra  il Piano generale dei
trasporti,  i  piani  di  settore  e  documenti programmatori di pari
livello  e  gli  altri documenti di pianificazione dei trasporti, ivi
inclusi le intese istituzionali di programma ed i relativi accordi di
programma-quadro;
    ad  effettuare,  anche  tramite  il  SIMPT  operante  in  stretto
raccordo  con  il  MIP  e  sulla  base  della  metodologia come sopra
definita,   un  sistematico  monitoraggio  degli  effetti  economici,
sociali,  territoriali ed ambientali delle azioni poste in essere nel
settore  dei  trasporti  in  attuazione del Piano ed a predisporre al
riguardo,  entro  il  31 dicembre  di  ciascun  anno, una relazione a
questo comitato;
    ad  avviare,  alla  luce  dei  risultati  emersi  ed in vista dei
periodici   aggiornamenti   del   Piano,   approfondimenti  intesi  a
verificare  gli  aggiustamenti  delle  azioni  necessari per il pieno
conseguimento degli obiettivi fissati;
    a   verificare   in   particolare,   al   termine  del  2003,  il
raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei gas serra fissati per
detta  scadenza, proponendo in sede di aggiornamento opportune misure
correttive   in   correlazione  all'eventuale  grado  di  scostamento
rispetto  a  tali  obiettivi e fissando gli obiettivi intermedi per i
bienni successivi;
    ad  assicurare,  in sede di valutazione e monitoraggio del Piano,
un  effettivo  coordinamento  operativo  del programma concernente la
ricerca  nel  settore dei trasporti con il Piano nazionale ricerca al
fine di garantire la coerenza dei due documenti di programmazione, in
particolare  nella  fase  di  aggiornamento,  ed  a  effettuare forme
stringenti  di  raccordo  con  il  Ministro  dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica in modo da prevedere un utilizzo
ottimale e sinergico delle risorse destinate alla ricerca nel settore
trasportistico;
il  NARS  a  riferire  a questo comitato, entro il 30 settembre 2001,
sulle risultanze dello studio in atto e sulle possibili soluzioni per
ovviare  al  problema della congestione autostradale ed a sviluppare,
entro  il  semestre  successivo,  una  proposta  di regolazione delle
tariffe  autostradali  idonea  a  favorire  l'ottimizzazione nell'uso
delle  infrastrutture  ed  a contrastare conseguentemente il suddetto
fenomeno della congestione.
    Roma, 1o febbraio 2001
                                        Il Presidente delegato: Visco