L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA

  Nella riunione del 20 febbraio 2001;
  Premesso  che  rispetto  ai  valori  definiti  nella  deliberazione
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita')  28 dicembre  2000, n. 245/00 pubblicata nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 4 del
5 gennaio  2001  (di  seguito:  delibera  n. 245/00), l'indice Jt' ,
relativo  ai  gas  di  petrolio  liquefatti  e  agli  altri  gas,  ha
registrato una variazione maggiore del 5%;
  Visto  il  provvedimento  del Comitato interministeriale dei prezzi
23 dicembre  1993,  n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;
  Vista  la  deliberazione  dell'Autorita'  22 aprile 1999, n. 52/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 100 del
30 aprile  1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata
e   integrata  dall'Autorita'  con  le  deliberazioni  dell'Autorita'
24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  152  del  1o luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 202 del
28 agosto 1999, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre
1999, n. 195/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 49 del 29 febbraio
2000, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 151 del
30 giugno  2000, 28 agosto 2000, n. 160/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale - n. 203 del 31 agosto 2000 e n. 199/00
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 254 del
30 ottobre 2000 e n. 245/00 richiamata in premessa;
  Vista  la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00,
pubblicata  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 4 del 5 gennaio 2001;
  Visto   in  particolare  l'art.  2  della  deliberazione  n.  52/99
dell'Autorita',  nel  quale  si  stabilisce che le tariffe dei gas di
petrolio  liquefatti  e  degli  altri gas distribuiti a mezzo di reti
urbane  vengano  aggiornate  nel caso in cui si registrino variazioni
dell'indice  Jt' ,  calcolato  ai  sensi  del comma 2.2 dello stesso
articolo,  in  aumento  o  diminuzione, maggiori  del  5% rispetto al
valore preso precedentemente a riferimento;
                              Delibera:
                               Art. 1.
Aggiornamento  delle  tariffe  dei gas di petrolio liquefatti e degli
                              altri gas

  1.1.  Le tariffe dei gas di petrolio liquefatti distribuiti a mezzo
di  reti  urbane  di  cui  all'art.  2, comma 2.1 della deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 22 aprile 1999, n.
52/99  sono  diminuite  di  119,0  L/mc  per forniture di gas propano
commerciale  con  potere  calorifico  superiore di riferimento pari a
23.900 kcal/mc standard (12.000 kcal/kg).
  1.2.  Nei  casi in cui il potere calorifico superiore effettivo dei
gas  di  petrolio  liquefatti  si discosti dal valore di riferimento,
pari  a  23.900  kcal/mc  standard,  e nei casi previsti dall'art. 2,
comma 2.4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas  22 aprile  1999,  n. 52/99, gli esercenti del servizio di
distribuzione  dei  gas di petrolio liquefatto a mezzo di reti urbane
calcolano  la  variazione  da applicare alle tariffe moltiplicando il
valore  definito  al  punto  2.1  della presente deliberazione per il
potere  calorifico  superiore effettivo del gas distribuito, espresso
in  kcal/mc  standard,  e  dividendo  il risultato per 23.900 kcal/mc
standard.