LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
              PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  e  agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n.
59 del 15 marzo 1997;
  Visto  in  particolare,  l'art. 149, comma 4, lettera e) del citato
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che stabilisce che, tra le
funzioni  riservate  allo  Stato  spetti la definizione, anche con la
cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle
attivita' di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione
in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei
dati a livello nazionale;
  Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,  che  prevede  che  in  sede  di  Conferenza  Stato-regioni,  in
attuazione   del   principio  di  leale  collaborazione,  si  possano
concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
  Vista  la  nota  del  18 gennaio  2001,  con  al  quale  la regione
Piemonte,  a nome del coordinamento tecnico di area, ha trasmesso uno
schema  di  protocollo  di  intesa  per  la  catalogazione  dei  beni
culturali,  che  e'  stato  inviato  al  Ministero  per  i  beni e le
attivita' culturali al fine di conoscere valutazioni a riguardo;
  Vista  altresi'  la  nota  del  29 gennaio  2001,  con  la quale il
Ministro  per  i  beni  e  le  attivita' culturali ha proposto alcune
modifiche al testo che il successivo 30 gennaio e' stato trasmesso ai
presidenti delle regioni e delle province autonome;
  Considerato che il presidente della Conferenza dei presidenti delle
regioni  con  nota  del  31 gennaio 2001, ha comunicato di aderire al
testo  della  proposta  di  accordo,  come  riformulato dal Ministero
competente,  chiedendone  nel  contempo  l'inserimento all'ordine del
giorno della seduta di questa Conferenza;
  Vista  la nota del 1o febbraio 2001, con la quale il Ministro per i
beni  e le attivita' culturali ha trasmesso nuovamente il testo della
proposta di accordo;
  Acquisito,  nel  corso  dell'odierna  seduta  di questa Conferenza,
l'assenso  del  Governo,  delle  regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano;
                              Sancisce
il  seguente accordo, nei termini sottoindicati tra il Ministro per i
beni  e  le attivita' culturali, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano:
    Ritenuto   che   la   catalogazione   del   patrimonio  culturale
costituisce   un'esigenza  prioritaria  cui  occorre  provvedere  per
l'intero  territorio  nazionale  con  criteri  metodologici unitari e
attraverso  programmi  coordinati,  riferiti  sia  alle  attivita' da
svolgere  che  alle  risorse necessarie e che a tal fine il Ministero
per i beni e le attivita' culturali, nelle sue articolazioni centrali
e  periferiche,  le  regioni  e  le  autonomie  locali  attuano forme
permanenti di cooperazione strutturale e funzionale;
    Tenuto  conto  di quanto previsto dall'art. 149, comma 4, lettera
e),  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 112, e anche delle
esperienze  condotte nelle singole regioni, il Ministero per i beni e
le  attivita'  culturali,  per  mezzo  dell'Istituto  centrale per il
catalogo  e la documentazione (ICCD), cura "la definizione, anche con
la  cooperazione  delle  regioni, delle metodologie comuni da seguire
nelle   attivita'  di  catalogazione,  anche  al  fine  di  garantire
l'integrazione  in  rete delle banche dati regionali e la raccolta ed
elaborazione  dei  dati  a  livello  nazionale"  e l'ICCD realizza il
Sistema   informativo   del  Catalogo  generale  nazionale  dei  beni
ambientali,   architettonici,   archeologici,  artistici,  storici  e
demo-etno-antropologici;
    Tenuto  conto  che  le  regioni  e  gli  enti  locali  concorrono
attivamente,   ciascuna   per   la   parte  propria  e  in  reciproca
collaborazione,  alla  costituzione  di  tale  sistema  col  quale si
intende  assicurare  al Paese un esauriente patrimonio di conoscenze,
accessibile  a  diversi  livelli,  in  ordine  ai  beni  culturali  e
ambientali  e  che  a  tal  fine  le  regioni  costituiscono  sistemi
informativi  regionali  che  sono  in  comunicazione  con  il sistema
informativo del catalogo generale;
    Ritenuto  che  i  sistemi informativi regionali sono costituti in
modo  da  assicurare  la  piena  realizzazione e il funzionamento del
sistema  informativo  del  catalogo  generale  e  per incrementare ed
integrare  in  ambito  locale  gli  archivi catalografici, in modo da
corrispondere alle specifiche esigenze del Ministero, della regione e
di  ogni  altro  soggetto  che  concorra  alla loro costituzione e in
particolare:  delle  province,  dei comuni singoli e associati, degli
enti ecclesiastici e religiosi, degli istituti culturali e di ricerca
attivi in ambito locale e di ogni altro eventuale soggetto pubblico e
privato;
    Considerato   che   il   Ministero   e  le  regioni  sottolineano
l'importanza del concorso anche delle universita' e degli istituti di
ricerca  nella  realizzazione  del  sistema  informativo del catalogo
generale e dei sistemi informativi regionali;
    Considerato   altresi'   che   ciascuna   regione   individua  le
convenienti  forme  di organizzazione e di articolazione territoriale
del  sistema  informativo  regionale  di  propria competenza e che le
regioni garantiscono l'integrazione delle conoscenze, il collegamento
e l'allineamento dei diversi archivi presenti in ambito regionale che
devono   essere   costantemente   aggiornati   a  cura  dei  soggetti
competenti.
  Il  Ministro  per  i beni e le attivita' culturali, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano convengono quanto segue:
                               Art. 1.
  Il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali, per mezzo
dell'Istituto  centrale  per  il catalogo e la documentazione (ICCD),
provvede alla unificazione ed emanazione degli standard e metodologie
da  seguire  nelle  attivita'  di  catalogazione dei beni indicati in
premessa,   ai  fini  della  loro  validita'  sull'intero  territorio
nazionale.
  Il  Ministero  e  le  regioni  cooperano per la definizione di tali
standard  e metodologie tenendo conto anche delle esperienze tecniche
e scientifiche maturate.