L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI

  Nella   riunione   della  commissione  infrastrutture  e  reti  del
22 febbraio 2001;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante: "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318, recante: "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni";
  Vista   la   propria  delibera  n.  2/00/CIR  -  "Linee  guida  per
l'implementazione  dei  servizi  di accesso disaggregato a livello di
rete  locale  e  disposizioni  per la promozione della diffusione dei
servizi  innovativi",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del
28 marzo 2000;
  Vista la propria delibera n. 217/00/CONS - "Condizioni economiche e
modalita'  di  fornitura  del  servizio  di accesso ad alta velocita'
basato  sull'applicazione  delle tecnologie ADSL di Telecom Italia di
cui alla delibera n. 407/99";
  Vista la propria delibera n. 467/00/CONS - "Disposizioni in materia
di  autorizzazioni  generali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
184 dell'8 agosto 2000;
  Vista  la  propria delibera n. 15/00/CIR - "Condizioni economiche e
modalita'  di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di
cui  all'art.  5  della  delibera  n.  2/00/CIR:  principi generali e
applicazioni  specifiche in relazione ai servizi commerciali X-DSL di
Telecom  Italia  denominati Ring e Full Business Company", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001;
  Visto  in  particolare l'art. 5, comma 5, della menzionata delibera
n.   15/00/CIR  che  recita  "L'Autorita'  avvia  un  supplemento  di
istruttoria  al fine di valutare l'integrazione dell'art. 5, comma 1,
della  delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari
di  autorizzazioni generali per la fornitura di determinati tipologie
di  servizi  l'accesso  all'offerta  del servizio wholesale di cui al
presente  provvedimento. Tale istruttoria termina entro il 30 gennaio
2001";
  Vista  la  decisione  adottata il 17 gennaio 2001 dalla commissione
infrastrutture  e  reti  di avviare l'istruttoria ai sensi del citato
art. 5, comma 5 della delibera n. 15/00/CIR;
  Vista  la  propria  delibera  n.  2/01/CIR  "Fissazione del termine
dell'istruttoria  di  cui  all'art.  5,  comma  5,  della delibera n.
15/00/CIR", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio
2001,  che  prevede  la  fissazione  del  termine  per la conclusione
dell'istruttoria  di  cui  all'art.  5,  comma  5,  della delibera n.
15/00/CIR al 23 febbraio 2001;
  Visti gli atti del procedimento;
  Considerato  che  il  servizio  wholesale,  di cui alla delibera n.
15/00/CIR, ha caratteristiche analoghe al servizio di canale virtuale
permanente di cui alla delibera n. 271/00/CONS, ma con apparati x-DSL
che consentono velocita' di trasmissione superiore;
  Considerato che la delibera n. 467/00/CONS prevede che i servizi di
trasmissione  dati  mediante  l'utilizzo  di  collegamenti  diretti o
commutati  alle  reti  pubbliche,  nella  quale  rientrano  i servizi
oggetto  dell'offerta di canale virtuale permanente, sono soggetti ad
una autorizzazione generale;
  Ritenuto  opportuno,  nel  rispetto  dei  principi  di  parita'  di
trattamento  e  di  non  discriminazione,  di  consentire  a  tutti i
soggetti  in  possesso  di  idoneo  titolo autorizzatorio di accedere
all'offerta  wholesale  di  canale  virtuale  permanente formulata da
Telecom  Italia  S.p.a.  ai  sensi della sopra menzionata delibera n.
15/CIR/00;
  Udita  la  relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore
ai  sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e
il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                           Articolo unico
  1.  L'art.  5, comma 1 della delibera n. 2/00/CIR e' sostituito dal
seguente:
    "1.   Telecom   Italia   e'  tenuta  ad  offrire  agli  operatori
licenziatari  e/o  muniti di autorizzazione generale per la fornitura
di  servizi  di telecomunicazioni mediante l'utilizzo di collegamenti
diretti  o  commutati  alle  reti  pubbliche,  un  servizio di canale
virtuale  permanente,  in  tutti  i casi in cui sistemi di accesso in
tecnologia  x-DSL  siano  utilizzati per la fornitura di servizi alla
clientela  da  parte  di  proprie  divisioni  commerciali, nonche' di
societa' controllate, controllanti, collegate o consociate".
  Il  presente  provvedimento  e'  notificato  alla  societa' Telecom
Italia  S.p.a.,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
    Roma, 22 febbraio 2001

                            Il presidente
                                Cheli

                       Il commissario relatore
                               Monaci

                Il segretario degli organi collegiali
                               Belati