L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 20 febbraio 2001;
  Premesso che:
    rispetto  al  valore  preso  a  riferimento  nella  deliberazione
dell'Autorita'   per   l'energia  elettrica  e  il  gas  (di seguito:
Autorita')  28 dicembre  2000,  n.  244/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale - n. 4, supplemento ordinario, n. 2 del
5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 244/00) di aggiornamento
della   tariffa   elettrica,   il  costo  unitario  riconosciuto  dei
combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;
    l'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   21 novembre   2000,   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000 (di seguito:
decreto  del  Ministro  dell'industria 21 novembre 2000) ha disposto,
tra  l'altro,  la  cessione dei diritti e delle obbligazioni relative
all'acquisto   di  energia  elettrica,  comunque  prodotta  da  altri
operatori  nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. alla societa' Gestore
della  rete  di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore
della  rete)  ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
    l'art.  4,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro dell'industria
21 novembre  2000,  prevede  che,  fino  all'entrata  in funzione del
sistema  delle  offerte  di  cui  all'art.  5,  comma  1, del decreto
legislativo  n. 79/99, il Gestore della rete cede l'energia elettrica
di  cui  all'art.  22,  comma  3,  della  legge 9 gennaio 1991, n. 9,
nonche'     quella     prodotta     da     parte     delle    imprese
produttrici-distributrici,  ai  sensi  del titolo IV, lettera B), del
provvedimento  Comitato  interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992,
n.  6  (di  seguito: provvedimento CIP n. 6/1992), mediante procedure
concorsuali    disciplinate   dall'Autorita'   secondo   criteri   di
pubblicita',   trasparenza   e   non   discriminazione,   secondo  le
disposizioni   contenute  nel  decreto  del  Ministro  dell'industria
21 novembre  2000  e  con  modalita'  preventivamente  comunicate  al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Premesso che:
    il   Gestore  della  rete  ha  comunicato  con  lettera  in  data
16 gennaio  2001, protocollo AD/P/20010004 (prot. Autorita' n. 000832
del  17 gennaio  2001),  l'esito  delle  procedure concorsuali per la
cessione  su  base  annuale dell'energia elettrica di cui all'art. 3,
comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, in base al disposto del
decreto   del  Ministero  dell'industria  21 novembre  2000  e  della
deliberazione  dell'Autorita'  13 dicembre 2000, n. 223/00 pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 296 del 20 dicembre
2000 (di seguito: deliberazione n. 223/00);
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in particolare l'art. 8;
    il decreto legislativo n. 79/1999;
    il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 maggio 1963, n.
730;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   19 dicembre   1995,   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio
1999,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 11
del 15 gennaio 1998;
    il decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000;
  Viste:
    la   deliberazione   n.   70/97   come  modificata  ed  integrata
dall'Autorita'   con:   deliberazione  21 ottobre  1997,  n.  106/97,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 255 del
31 ottobre   1997,   deliberazione   23 dicembre   1997,  n.  136/97,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 301 del
29 dicembre  1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 150 del 30 giugno
1998,  deliberazione  27 ottobre  1998,  n.  132/98, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 255 del 31 ottobre 1998,
deliberazione  22 dicembre  1998 n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   -   serie   generale  -  n.  304  del  31 dicembre  1998,
deliberazione  25 febbraio  1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   -   serie   generale   -  n.  48  del  27 febbraio  1999,
deliberazione  22 aprile  1999,  n.  54/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione
24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n. 152 del 1o luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999,
n.  125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
202  del  28 agosto  1999,  deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 256 del
30 ottobre   1999,   deliberazione   29 dicembre   1999,  n.  206/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 306 del
31 dicembre  1999,  supplemento  ordinario  n.  235, deliberazione n.
39/00,  deliberazione  21 aprile  2000,  n.  81/00,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 98 del 28 aprile 2000,
deliberazione  22 giugno  2000,  n. 113/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, deliberazione
28 agosto  2000,  n.  159/00,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale - n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre
2000, n. 198/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 254 del 30 ottobre 2000, e deliberazione n. 244/00 richiamata in
premessa;
    la deliberazione n. 13/99;
    la deliberazione n. 204/99;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 dicembre  1999,  n. 205/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 306 del
31 dicembre   1999,   supplemento  ordinario,  n.  235  (di  seguito:
deliberazione n. 205/99);
    la deliberazione n. 53/00;
    la   deliberazione  dell'Autorita'  15 giugno  2000,  n.  108/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 151 del
30 giugno 2000;
    la deliberazione n. 131/00;
    la deliberazione n. 223/00;
    la deliberazione n. 238/00;
  Considerato che:
    il   combinato   effetto  della  cessione  dei  diritti  e  delle
obbligazioni  relative  all'acquisto  di  energia elettrica, comunque
prodotta  da  altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al
Gestore  della rete, e della riduzione della componente del parametro
PG  a  copertura  dei costi fissi di produzione di energia elettrica,
comporta  un  lieve aumento della necessita' di gettito del Conto per
nuovi  impianti  da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 5
della deliberazione n. 70/97;
    la   cessione   da   parte  della  societa'  Gestore  della  rete
dell'energia  elettrica  di  cui  all'art.  3,  comma 12, del decreto
legislativo n. 79/1999, secondo le procedure concorsuali previste dal
decreto  21 novembre  2000,  ha  l'effetto da un lato di aumentare la
necessita'   di  gettito  del  Conto  per  nuovi  impianti  da  fonti
rinnovabili  e  assimilate,  di cui all'art. 5 della deliberazione n.
70/97,  dall'altro  di  ridurre la base imponibile per l'applicazione
delle componenti UC2;
    le   entrate   derivanti   dall'applicazione  delle  disposizioni
relative    alla    compensazione    della maggiore    valorizzazione
dell'energia  elettrica nella transizione sono utilizzate a copertura
dell'onere  ammesso  al  rimborso  del  Conto  per  la gestione della
compensazione  della  maggiore  valorizzazione dell'energia elettrica
nella transizione, di cui all'art. 4 della deliberazione n. 53/00, e,
in caso di eccedenze rispetto al fabbisogno necessario alla copertura
di  tale  onere, anche a copertura dell'onere ammesso al rimborso del
Conto  per  nuovi  impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui
all'art. 5 della deliberazione n. 70/97;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  adeguare la componente tariffaria A3,
tenuto  anche  conto  dell'esito  delle  procedure concorsuali per la
cessione  su  base  annuale dell'energia elettrica di cui all'art. 3,
comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1.1. Ai fini della presente deliberazione, si applicano le seguenti
definizioni:
    a) per   deliberazione  n.  70/97  si  intende  la  deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 26 giugno 1997, n.
70/97,  in materia di razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa
elettrica  dei  sovrapprezzi  non destinati alle entrate dello Stato,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 150 del
30 giugno 1997, come successivamente integrata e modificata;
    b) per  deliberazione  n.  204/99  si  intende  la  deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n.
204/99,  recante  norme  per  la  regolazione della tariffa base, dei
parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione
delle  tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia
elettrica  ai  clienti  del  mercato  vincolato ai sensi dell'art. 2,
comma   12,  lettera  3),  della  legge  14 novembre  1995,  n.  481,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 306 del
31 dicembre 1999, supplemento ordinario, n. 235, come successivamente
modificata e integrata;
    c) per   deliberazione  n.  39/00  si  intende  la  deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 24 febbraio 2000, n.
39/00,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49
del 29 febbraio 2000;
    d) per  deliberazione  n.  113/00  si  intende  la  deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 22 giugno 2000, n.
113/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151
del 30 giugno 2000;
    e) per  deliberazione  n.  244/00  si  intende  la  deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n.
244/00,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4,
supplemento ordinario, n. 2 del 5 gennaio 2001;
    f) per  parametro  Ct  si  intende  il  costo  unitario variabile
riconosciuto    dell'energia    elettrica    prodotta   da   impianti
termoelettrici  che  utilizzano  combustibili fossili commerciali, di
cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;
    g) per  parametro  PG  si intende la stima della media bimestrale
dei  prezzi  dell'energia  elettrica all'ingrosso, espressa in L/kWh,
pubblicata  dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas prima
dell'inizio di ciascun bimestre di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera
cc), della deliberazione n. 204/99.
    h) per  componenti PV si intendono i prodotti tra il parametro Ct
ed   i  coefficienti  f,  di  cui  all'art.  12,  comma  12.4,  della
deliberazione  n.  204/99,  come  modificata  dall'art. 4, comma 4.2,
della  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
20 dicembre 2000, n. 230/00.