Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17, della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dalla Regione Marche in data 10 gennaio 2000, che ha fatto propria con delibera della giunta regionale in data 20 dicembre 1999 l'istanza dell'Associazione produttori della VINEA redatta in collaborazione con l'Agenzia servizi nel settore agroalimentare per la Regione Marche (ASSAN), intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Offida"; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Offida il 28 agosto 2000, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Ha espresso, nella riunione del 10 gennaio 2001, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta del disciplinare di produzione dovranno - in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni - essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il direttore generale: Ambrosio