Il  comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  istituito  a norma dell'art. 17, della legge 10 febbraio 1992,
n. 164;
    Esaminata  la  domanda  presentata  dalla  Regione Marche in data
10 gennaio  2000,  che  ha  fatto  propria  con delibera della giunta
regionale   in  data  20 dicembre  1999  l'istanza  dell'Associazione
produttori  della  VINEA  redatta  in  collaborazione  con  l'Agenzia
servizi  nel  settore  agroalimentare  per la Regione Marche (ASSAN),
intesa  ad  ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata dei vini "Offida";
    Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la
predetta  istanza,  tenutasi  ad  Offida  il  28 agosto  2000, con la
partecipazione   di   rappresentanti   di   enti,  organizzazioni  di
produttori ed aziende vitivinicole;
    Ha   espresso,   nella   riunione  del  10 gennaio  2001,  parere
favorevole  al  suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione
del  relativo  decreto  direttoriale,  il  disciplinare di produzione
secondo il testo di cui appresso.
    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta del
disciplinare  di  produzione dovranno - in regola con le disposizioni
contenute  nel  decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e
successive   modifiche   ed   integrazioni  -  essere  inviate  dagli
interessati  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali -
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini  -  via Sallustiana 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

                                      Il direttore generale: Ambrosio