IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto;

                              Dispone:

  1.  Sono approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti
di  ricavi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  relativi  alle  attivita' comprese nei quattordici studi di
settore  approvati  con  decreti ministeriali del 16 febbraio 2001. I
predetti   limiti,  determinati  sulla  base  della  nota  tecnica  e
metodologica  contenuta  nell'allegato  2, sono utilizzati al fine di
verificare   l'ammissibilita'   al  regime  fiscale  delle  attivita'
marginali.
  2.  I  contribuenti  che  svolgono  piu'  attivita',  per  le quali
risultano  applicabili  gli  studi di settore, sono ammessi al regime
fiscale  delle  attivita'  marginali  a  condizione  che  l'ammontare
complessivo  dei  ricavi sia non superiore a lire 50 milioni e che le
singole  attivita' diano luogo a ricavi di ammontare non superiore ai
limiti di cui al punto 1.
Motivazioni.
  Il  presente  atto,  previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 23
dicembre  2000,  n.  388,  recante disposizioni riguardanti il regime
fiscale  delle  attivita'  marginali,  stabilisce,  per  le attivita'
comprese   nei   quattordici  nuovi  studi  di  settore  recentemente
approvati,  il  limite  dei  ricavi o compensi entro cui e' possibile
avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo.
Riferimenti normativi:
    a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
      decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1);
      statuto  dell'Agenzia  delle  entrate (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1);
      regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.
2, comma 1);
    b) Disciplina degli studi di settore e del regime delle attivita'
marginali:
      decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917; approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
      decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
      decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
      decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, e successive
modificazioni:  istituzione  dell'imposta  regionale  sulle attivita'
produttive esercitate nel territorio delle regioni;
      decreto  legislativo  30  agosto  1993,  n. 331, convertito con
modificazioni  dalla  legge  29  ottobre  1993, n. 427 (art. 62-bis):
istituzione degli studi di settore;
      legge  8  maggio  1998,  n. 146 (art. 10): individuazione delle
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
      decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:
disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore;
      legge   23  dicembre  2000,  n.  388  (art.  14):  disposizioni
riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali;
      decreti ministeriali 16 febbraio 2001: approvazione degli studi
di  settore  relativi  ad  attivita'  economiche  nel  settore  delle
manifatture, del commercio e dei servizi;
      atto  del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 febbraio 2001:
approvazione  dei  limiti di ricavi o compensi entro cui e' possibile
avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali, relativi alle
attivita'  comprese  negli  86 studi di settore approvati con decreti
ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000 e 25 febbraio 2000.
  Il  presente  atto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 febbraio 2001
                                                 Il direttore: Romano