L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visti  i  provvedimenti ISVAP del 1o aprile 1996 e 23 dicembre 1996
con   i   quali   la   rappresentanza  per  l'Italia  della  Frankona
Rückversicherungs AG (poi ERC Frankona Rückversicherungs AG) e' stata
autorizzata      all'esercizio     dell'attivita'     riassicurativa,
rispettivamente,  in  tutti  i  rami vita indicati nel punto A) della
tabella  di  cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  174,  e in tutti i rami danni indicati nel punto A) della tabella
di cui all'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
  Vista  la comunicazione della rappresentanza per l'Italia della ERC
Frankona Rückversicherungs AG in data 5 febbraio 2001;
                             Prende atto
della   variazione   della  denominazione  della  rappresentanza  per
l'Italia  della  ERC Frankona Rückversicherungs Aktiengesellschaft in
GE Frankona Rückversicherungs Aktiengesellschaft, con sede in Torino.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 26 febbraio 2001
                                             Il presidente: Manghetti