IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1989, n. 160, recante "Norme in
materia  di  trasporti  locali  aerei  e ferroviari" che prevede, tra
l'altro,  l'istituzione della tassa di terminale per i voli nazionali
ed internazionali;
  Vista   la   legge   21 dicembre   1996,  n.  665,  concernente  la
trasformazione  dell'azienda  autonoma  di  assistenza al volo per il
traffico  aereo  generale  in  ente  di  diritto  pubblico  economico
denominato Ente nazionale di assistenza al volo (E.N.A.V.);
  Visto  l'art.  7, comma 3, della sopracitata legge n. 665/1996, che
dispone che la tassa istituita con decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 5 maggio 1989, n. 160,
costituisce una tariffa;
  Vista  la  legge  20 dicembre  1995, n. 575, concernente l'adesione
della    Repubblica    italiana   alla   convenzione   internazionale
(Eurocontrol)  firmata  a  Bruxelles  il 13 dicembre 1960, e gli atti
internazionali successivi;
  Visto   l'art.   1,  del  decreto  interministeriale  n.  83-T  del
20 ottobre  1998  registrato  alla  Corte  dei conti in data 17 marzo
1999,  registro  n.  1,  foglio  n.  144,  inerente  all'accordo  con
l'Organizzazione  europea  per  la  sicurezza della navigazione aerea
(Eurocontrol), allo scopo di affidare alla stessa entro il 1o gennaio
1999,  il  calcolo,  l'imputazione  e la riscossione delle tariffe di
terminale previste dalla legislazione nazionale;
  Visto  l'art. 2, del precitato decreto n. 83-T del 20 ottobre 1998,
che  prevede  che  la  tariffa  di  terminale  e'  applicata in unica
soluzione   ai  voli  nazionali  ed  internazionali  in  partenza  da
aeroporti civili e militari aperti al traffico civile;
  Considerato  che, ai sensi dell'art. 5, punto 4), del decreto-legge
4  marzo  1989,  n.  77,  convertito nella legge n. 160/1989, occorre
determinare  il  coefficiente unitario di tassazione di terminale per
l'anno 2000; dividendo il costo che l'Ente nazionale di assistenza al
volo  prevede  di  sostenere  per  tale anno per fornire i servizi di
assistenza  di  terminale  nel complesso degli aeroporti nei quali si
sviluppa   singolarmente  un  traffico  in  unita'  di  servizio  non
inferiore  al  1,5%,  del  totale  delle  unita'  di servizio fornite
dall'ente  sull'intera  rete aeroportuale, per il numero totale delle
unita' di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte;
  Considerato  che, in base ai dati forniti dall'ente, e' previsto in
L.  158.408.432.500  il  costo complessivo per il 2000 dei servizi di
terminale negli aeroporti suddetti;
  Considerato  che  il numero complessivo delle unita' di servizio di
terminale,   previste   dall'E.N.A.V.  per  l'anno  2000  e'  pari  a
27.271.913;
  Vista   la   delibera   n.   138/99,   adottata  dal  consiglio  di
amministrazione  dell'ente  in  data  11 novembre  1999, con la quale
viene proposta la misura del coefficiente unitario di tariffazione di
terminale per l'anno 2000;
  Considerato  che,  ai sensi dell'art. 5, punto 7, del decreto-legge
4 marzo  1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, deve essere
assicurata  la  copertura dell'intero costo dei servizi di assistenza
di terminale;
  Considerato  che, ai sensi dell'art. 5, punto 5), del decreto-legge
n.  77/1989,  convertito  nella  legge  n.  160/1989, per i soli voli
nazionali,  la tassa di terminale si applica nella misura ridotta del
50%;
  Visto  il  parere favorevole espresso dal Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione economica, con la nota n. 6784 del
13 ottobre 2000;
  Sentito il Ministero della difesa che ha espresso parere favorevole
con nota protocollo n. 8/11601 del 25 febbraio 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  approvato  il  coefficiente  unitario  di  tariffazione  di
terminale  (C.T.T.)  per  l'anno  2000 per i servizi di assistenza in
terminale  ai  voli internazionali, nella misura di L. 5808,48 pari a
3,00  euro commisurata al 100% del costo sostenuto dall'ente per tale
tipo di traffico;