IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il decreto ministeriale 22 gennaio 2001 recante disposizioni
in  materia  di premi zootecnici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 23 del 29 gennaio 2001;
  Ritenuto  necessario  apportare alcune precisazioni all'art. 16 del
citato decreto per una maggiore aderenza alla realta' operativa degli
allevamenti bovini;
                              Decreta:
  L'art.  16  del  decreto ministeriale 22 gennaio 2001 e' sostituito
dal seguente:
                              Art. 16.
                 Verifica delle superfici foraggere
  La  superficie  a  pascolo  e'  individuata  dal  codice  38  della
dichiarazione seminativi; sono inoltre equiparate al pascolo anche le
superfici individuate dai codici 36 e 37.
  Qualora  le  superfici a pascolo si trovino in un comune diverso da
quello  dove  ha sede l'azienda, individuata ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, che sia diverso
da quelli ad esso limitrofi, il produttore deve dimostrare l'utilizzo
delle  superfici  in  causa  mediante il trasporto dei bovini pari ad
almeno  0,2  UBA/ha, sempre che l'allevatore non detenga un numero di
capi  inferiore,  da  comprovare con i modelli trasmessi alle aziende
sanitarie  locali  di  competenza, salvo casi particolari debitamente
motivati.
  Le  superfici  a  pascolo ubicate in zone altimetriche superiori ai
1000 metri s.l.m. non vengono considerate nel relativo calcolo, salvo
che  il  produttore utilizzi con modalita' di conduzione tradizionali
tali zone per il periodo dell'alpeggio; in tal caso puo' conteggiarle
ai fini della concessione dei premi. La prova di tale utilizzo dovra'
essere  fornita  attraverso  una specifica dichiarazione da parte del
sindaco.
  Il  produttore  deve  utilizzare  le  superfici  foraggere,  che si
trovino  in  una  provincia diversa e non limitrofa da quella dove ha
sede  l'azienda individuata ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  30 aprile  1996,  mediante pascolamento e/o operazioni di
raccolta  e  trasporto del foraggio da comprovare con il documento di
trasporto  del  foraggio  stesso,  anche  se  tale  documento  non e'
necessario per altri fini.
  Le   suddette  prove  devono  essere  inserite  nel  fascicolo  del
produttore.
  Le  superfici  per  le  quali  non  vengono  apportate  le prove di
utilizzo di cui sopra saranno escluse dal calcolo del coefficiente di
densita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 febbraio 2001
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio