L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 14 febbraio 2001,
  Premesso che:
    l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita')  con  deliberazione 10 luglio 1998, n. 79/98, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 210 del 9 settembre
1998  (di seguito: deliberazione n. 79/98) ha fissato in otto anni la
durata di corresponsione del contributo previsto per gli impianti per
i  quali  e'  stata  esercitata, ai sensi del titolo VII, lettera B),
punta   1,   capoverso   terzo,   del   provvedimento   del  Comitato
interministeriale  dei  prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di
seguito:  provvedimento  CIP  n. 6/92), l'opzione per la normativa di
cui  al titolo I, lettera B), punto 2, del provvedimento del Comitato
interministeriale  dei  prezzi  14 novembre  1990,  n. 34, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 270 del 19 novembre
1990 (di seguito: provvedimento CIP n. 34/90);
    l'Autorita' con delibera 16 dicembre 1999, n. 183/99 (di seguito:
delibera  n.  183/99),  ha  avviato  un'istruttoria  formale  per  la
determinazione  dei  contributi  previsti  dal  provvedimento  CIP n.
34/90, nei confronti delle seguenti imprese produttrici-distributrici
relativamente agli impianti a fianco di ciascuna indicati:
      Azienda  servizi  municipalizzati del comune di Brescia S.p.a.,
con  sede  legale  in  Brescia,  via  Lamarmora  n.  230: impianto di
cogenerazione con teleriscaldamento, denominato "Diesel Nord" ;
      Azienda  speciale  elettrica  ed acquedotto municipalizzato del
comune  di  Brunico (Bolzano), con sede legale in Brunico, via Anello
Nord   n.   19:   impianto  di  cogenerazione  con  teleriscaldamento
denominato   "Ospedale",  impianto  idroelettrico  ad  acqua  fluente
denominato "Kniepass";
      Consorzio  azienda  multiservizi intercomunale, con sede legale
in Imola (Bologna), via Casalegno n. 1: impianto di cogenerazione con
teleriscaldamento denominato "Pedagna";
      Azienda speciale per l'energia e l'ambiente, con sede legale in
Osimo  (Ancona),  via  Bondimane  n. 3: impianto di cogenerazione con
teleriscaldamento denominato "Via Vici";
      Azienda  comunale energia e ambiente S.p.a., con sede legale in
Roma,   piazzale   Ostiense  n.  2:  impianto  di  cogenerazione  con
teleriscaldamento denominato "Tor di Valle";
      Azienda  servizi  municipalizzati del comune di Rovereto S.p.a.
(Trento), con sede legale in Rovereto, via Manzoni n. 24: impianto di
cogenerazione con teleriscaldamento denominato "Viale Manzoni";
      Azienda  energetica  metropolitana  S.p.a.,  con sede legale in
Torino,   via   Bertola   n.   48:   impianti  di  cogenerazione  con
teleriscaldamento   denominati   "Le   Vallette",  "Mirafiori  Nord",
"Impianto complesso Sportivo", "Impianto complesso scolastico";
      Azienda speciale generale servizi municipalizzati del comune di
Verona,  con  sede  legale  in  Verona,  lungadige  Galtarossa  n. 8:
impianti  di  cogenerazione  con  teleriscaldamento denominati "Forte
Procolo", "Golosine", "Banchette", "Centro Citta'";
    l'Autorita'  con  la medesima delibera n. 183/99 aveva fissato al
30 aprile  2000 il termine entro cui le aziende interessate avrebbero
potuto presentare memorie scritte e richiedere un'audizione finale;
    l'Autorita'  con  delibera  4 maggio  2000, n. 91/00 (di seguito:
delibera  n.  91/00)  su  richiesta  dell'Azienda  speciale  generale
servizi  municipalizzati del comune di Verona, presentata con lettera
in  data 21 aprile 2000 (protocollo n. 006569), del Consorzio azienda
multiservizi  intercomunale con sede in Imola, presentata con lettera
in  data  2 maggio 2000 (protocollo n. 006878) e dell'Azienda servizi
municipalizzati S.p.a. del comune di Rovereto, presentata con lettera
in  data  6 maggio  2000  (protocollo  n. 007053), aveva prorogato al
30 giugno  2000 il termine entro cui potevano essere presentate dalle
parti   interessate  memorie  scritte  ed  entro  cui  poteva  essere
richiesta  un'audizione finale ed aveva fissato al 31 ottobre 2000 il
termine entro cui doveva essere conclusa l'istruttoria formale;
    l'Autorita'  con delibera 18 ottobre 2000, n. 195/00 (di seguito:
delibera n. 195/00) ha prorogato al 15 febbraio 2001 il termine entro
cui dovra' essere concluso il procedimento;
  Visti:
    il  titolo  II,  punti  5, 6 e 7, del provvedimento CIP 12 luglio
1989,  n.  15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  167  del  19 luglio  1989  che fissa i criteri per lo svolgimento
delle istruttorie tecniche;
    il  titolo  VII,  lettera  B),  punto 1, del provvedimento CIP n.
6/1992,  che  "mantiene la qualifica di nuovi impianti a tutti quelli
considerati tali dai provvedimenti CIP numeri 15/89 e 34/90", e fissa
una  durata  di  corresponsione  del  "prezzo  di  cessione di cui al
titolo II e dei contributi di cui al titolo IV ridotta del periodo di
esercizio  antecedente"  rispetto  alla  durata  del  29 aprile 1992,
facendo  pero',  in  tal  caso,  salva  "la facolta' di optare per la
normativa prevista dai suddetti provvedimenti";
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994;
    la deliberazione n. 79/98;
    la delibera n. 183/99;
    la delibera n. 91/00;
    la delibera n. 195/00;
  Visto  l'art.  4  del regolamento, recante disposizioni generali in
materia  di svolgimento dei procedimenti di competenza dell'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  approvato  dall'Autorita' con
delibera 30 maggio 1997, n. 61/97;
    la   memoria   presentata  con  lettera  in  data  2 maggio  2000
(protocollo  n.  006875)  dall'Azienda comunale energia e ambiente di
Roma S.p.a.;
    la   memoria   presentata  con  lettera  in  data  4 maggio  2000
(protocollo   n.  007184)  dall'Azienda  servizi  municipalizzati  di
Brescia S.p.a.;
    la   memoria   presentata  con  lettera  in  data  8 maggio  2000
(protocollo  n.  007456)  dall'Azienda  energetica  metropolitana  di
Torino S.p.a.;
    la   memoria   presentata  con  lettera  in  data  9 maggio  2000
(protocollo   n.   007559)   del   Consorzio   azienda   multiservizi
intercomunale, con sede legale in Imola (Bologna);
    la   memoria  presentata  con  lettera  in  data  28 giugno  2000
(protocollo   n.  009884)  dall'Azienda  servizi  municipalizzati  di
Rovereto S.p.a.;
  Considerati gli elementi informativi presentati dalle aziende nelle
memorie citate e quanto rappresentato dall'Azienda comunale energia e
ambiente  S.p.a.  di  Roma, nel corso dell'audizione tenutasi in data
10 ottobre 2000 e dall'Azienda energetica metropolitana di Torino nel
corso dell'audizione tenutasi in data 16 novembre 2000;
  Considerato  che  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  alla data odierna non ha provveduto alla erogazione
del  contributo  di  cui  alla  legge  29 maggio  1982,  n.  308, per
l'impianto  di  cogenerazione  con  teleriscaldamento denominato "Via
Vici" di proprieta' della Azienda speciale per l'energia e l'ambiente
S.r.l., con sede legale in Osimo;
                              Delibera:
  Di chiudere il procedimento avviato con delibera dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  16 dicembre  1999 n. 183/99, il cui
termine  di  chiusura  e' stato prorogato con delibera dell'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il  gas  4 maggio  2000,  n.  91/00,  e
successivamente,   con  delibera  18 ottobre  2000,  n.  195/00,  con
riferimento   alle   imprese   produttrici-distributrici  di  seguito
elencate per gli impianti indicati:
    Azienda servizi municipalizzati del comune di Brescia S.p.a., con
sede   legale   in   Brescia,  via  Lamarmora  n.  230:  impianto  di
cogenerazione con teleriscaldamento, denominato "Diesel Nord";
    Azienda  speciale  elettrica  ed  acquedotto  municipalizzato del
comune  di  Brunico (Bolzano), con sede legale in Brunico, via Anello
Nord   n.   19:   impianto  di  cogenerazione  con  teleriscaldamento
denominato   "Ospedale",  impianto  idroelettrico  ad  acqua  fluente
denominato "Kniepass";
    Consorzio  azienda multiservizi intercomunale, con sede legale in
Imola  (Bologna),  via  Casalegno n. 1: impianto di cogenerazione con
teleriscaldamento denominato "Pedagna";
    Azienda  comunale  energia  e ambiente S.p.a., con sede legale in
Roma,   piazzale   Ostiense  n.  2:  impianto  di  cogenerazione  con
teleriscaldamento denominato "Tor di Valle";
    Azienda  servizi municipalizzati del comune di Rovereto (Trento),
con  sede  legale  in  Rovereto,  via  Manzoni  n.  24:  impianto  di
cogenerazione con teleriscaldamento denominato "Viale Manzoni";
    Azienda  energetica metropolitana, con sede legale in Torino, via
Bertola  n.  48:  impianti  di  cogenerazione  con  teleriscaldamento
denominati  "Le  Vallette",  "Mirafiori  Nord",  "Impianto  complesso
sportivo", "Impianto complesso scolastico";
    Azienda  speciale  generale  servizi  municipalizzati  S.p.a. del
comune  di Verona, con sede legale in Verona, lungadige Galtarossa n.
8:  impianti di cogenerazione con teleriscaldamento denominati "Forte
Procolo", "Golosine", "Banchette", "Centro Citta'";
  Di  determinare il valore del contributo per gli impianti di cui al
precedente  alinea  per  ogni anno del periodo di contribuzione e per
l'energia  elettrica  immessa  nella  rete  pubblica in ore piene, al
lordo    dell'anticipo   gia'   percepito,   nella   misura   fissata
nell'allegato,  che  costituisce parte integrante e sostanziale della
presente delibera (allegato A) ;
  Di prorogare i termini di chiusura del procedimento, sospendendo la
determinazione  del  contributo  per  l'impianto di cogenerazione con
teleriscaldamento  denominato  "Via Vici" di proprieta' della Azienda
speciale  per  l'energia  e  l'ambiente,  con  sede  legale  in Osimo
(Ancona),  via  Bondimane  n.  3,  fino  al termine di novanta giorni
successivi   alla   data   di  definizione  da  parte  del  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato del contributo in
conto capitale di cui alla legge 2 maggio 1982, n. 308;
  Di  fissare  in quindici giorni il termine entro il quale l'Azienda
speciale  per  l'energia  e  l'ambiente,  con  sede  legale  in Osimo
(Ancona),  via  Bondimane  n.  3, dovra' comunicare all'Autorita' per
l'energia   elettrica  e  il  gas  le  determinazioni  del  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  in  merito alla
erogazione del contributo di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308;
  Di  affidare  alla  Cassa  conguaglio  per  il settore elettrico la
definizione   delle   modalita'   operative  con  cui  effettuare  il
conguaglio della differenza tra i contributi percepiti in acconto e i
contributi spettanti a titolo definitivo;
  Di  comunicare  la  presente  delibera alla Cassa conguaglio per il
settore  elettrico  ed alle imprese pro-duttrici-distributrici di cui
sopra;
  La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  ed  entra  in  vigore  dalla  data  di
pubblicazione.
  Avverso  la  presente  deliberazione,  e' ammesso ricorso avanti il
tribunale   amministrativo  regionale  per  la  Lombardia,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il
termine   di   sessanta   giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
comunicazione della delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas.
    Milano, 14 febbraio 2001
                                                 Il presidente: Ranci